Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00261

Atto n. 4-00261

Pubblicato il 28 maggio 2013, nella seduta n. 29

BENCINI , CIOFFI , BLUNDO , ROMANI Maurizio , BERTOROTTA , NUGNES - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio comunale n. 245/1993 è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP) del Comune di Scandicci (Firenze), articolato nei comparti edificatori di Cerbaia, S. Michele a Torri e Badia a Settimo-S.Colombano;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 dell'8 aprile 1999 è stato approvato il programma integrato di intervento (PII) di Badia a Settimo-San Colombano, ubicato nell'omonimo comparto PEEP;

con nuova deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2000, l'attuazione del PII è stata assegnata, a seguito di procedura di evidenza pubblica, ad un raggruppamento di operatori successivamente costituitosi nel "consorzio Nuova Badia";

in data 2 febbraio 2006, il Comune ha stipulato con i soggetti costituenti il consorzio la convenzione rep. 13017, con la quale venivano assegnati alle cooperative i lotti edificabili e veniva disciplinata la realizzazione del complesso di interventi previsti dal PII;

l'art. 9 della convenzione stabilisce che, per quanto concerne la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, il consorzio e le singole società che lo compongono si impegnano ad alienarli ad un prezzo massimo specificato;

considerato che:

dopo la stipula della convenzione, le cooperative facenti parte del Consorzio Nuova Badia hanno sottoscritto con i soci atti di prenotazione in cui il prezzo concordato è risultato assai superiore a quello indicato nella convenzione, esponendo le cooperative ed i soci ad una violazione della convenzione;

il soggetto attuatore ha beneficiato di modifiche al piano regolatore generale e di contributi economici indiretti e diretti per la realizzazione dell'intervento, in ragione dei quali è ancor più necessario ai fini della tutela dell'interesse pubblico garantire il massimo rispetto degli accordi pattizi e delle previsioni normative, oltre a tutelare le 300 famiglie coinvolte e che attendono ancora risposta;

non risulta agli atti alcuna variante approvata dal consiglio comunale di Scandicci o imprevisto tale da motivare un aumento così significativo dei costi e del prezzo per appartamento;

sono state effettuate, dopo la formale attestazione di chiusura dei lavori, istruttorie tecniche a seguito delle quali sono stati avviati procedimenti sanzionatori nei confronti delle cooperative interessate, come previsto dall'art. 9 della convenzione;

le cooperative hanno fatto ricorso al TAR di Firenze contro i provvedimenti emessi dall'amministrazione comunale. Al primo esame cautelare del giudice amministrativo del 27 giugno 2012 si è riconosciuta natura puramente pattizia alle penali di cui all'art. 9 della convenzione e quindi si induce a dubitare della configurabilità dei poteri autoritativi che il Comune di Scandicci mostra di esercitare con l'ordinanza impugnata in via principale;

valutato che:

la funzione delle norme in materia di edilizia convenzionata è quella di favorire l'accesso alla casa delle fasce sociali più deboli, con ciò giustificando la rinuncia da parte dell'amministrazione comunale agli introiti che altrimenti le deriverebbero dal consentire la realizzazione dell'intervento edilizio secondo le regole dell'edilizia privata;

i vantaggi economici che le imprese ricevono per effetto della speciale normativa di settore devono quindi riflettersi sul privato acquirente, sotto forma di prezzo di cessione agevolato;

l'illegittima previsione di prezzi di cessione diversi da quelli convenzionalmente stabiliti è sanzionata a termini di convenzione: la sanzione ha infatti lo scopo di salvaguardare la finalità pubblicistica cui la normativa in materia di edilizia sociale convenzionata è preordinata;

l'ammissibilità di eventuali modifiche, e quindi la loro legittimità, deve essere valutata considerando che modificare i prezzi di cessione degli alloggi comporta non solo un mutamento dei termini del contratto fra i due soggetti che lo hanno sottoscritto, ma anche delle regole che, nel 1999, avevano disciplinato la procedura di gara, con l'effetto di alterare la concorrenza tra i soggetti che vi hanno partecipato o che vi avrebbero partecipato se le regole fossero state diverse così come richiesto dalle cooperative del consorzio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione verificatasi a Scandicci relativamente alla vicenda del consorzio Nuova Badia;

se non ritenga necessario attivare, per quanto di propria competenza, ogni strumento utile a far luce sulla vicenda, in collaborazione con gli enti territoriali, anche al fine di verificare eventuali ritardi od omissioni nell'informare i cittadini coinvolti dei danni a loro derivanti;

se intenda valutare la possibilità di disporre l'avvio di attività ispettiva nei confronti delle cooperative facenti parte del consorzio Nuovo Badia, in particolar modo riguardo alla compilazione delle liste dei soci aventi diritto a partecipare a tali interventi di edilizia residenziale pubblica, l'utilizzo dei fondi pubblici previsti per tali interventi e l'eventuale violazione delle norme convenzionali e di legge.