Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00182
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Atto n. 4-00182
Pubblicato il 15 maggio 2013, nella seduta n. 22
MUSSINI , MARTELLI , PETROCELLI , CRIMI , AIROLA , ANITORI , BATTISTA , BENCINI , BERTOROTTA , BIGNAMI , BLUNDO , BOCCHINO , BOTTICI , BUCCARELLA , BULGARELLI , CAMPANELLA , CAPPELLETTI , CASALETTO , CASTALDI , CATALFO , CIAMPOLILLO , CIOFFI , COTTI , DE PIETRO , DE PIN , DONNO , ENDRIZZI , FATTORI , FUCKSIA , GAETTI , GAMBARO , GIARRUSSO , GIROTTO , LEZZI , LUCIDI , MANGILI , MARTON , MOLINARI , MONTEVECCHI , MORONESE , MORRA , NUGNES , ORELLANA , PAGLINI , PEPE , PUGLIA , ROMANI Maurizio , SANTANGELO , SCIBONA , SERRA , SIMEONI , TAVERNA , VACCIANO - Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
sull'impianto di incenerimento di Ugozzolo (Parma), progettato e in costruzione da parte di Iren SpA su autorizzazione della Provincia di Parma, è stato presentato un ricorso in Corte di cassazione da parte della procura di Parma il 17 dicembre 2012, con cui si chiede il sequestro a fronte di diverse ipotesi di reato in corso d'accertamento;
l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Provincia di Parma con deliberazione della Giunta provinciale n. 938/2008 e modificata con atto n. 2873 del 23 novembre 2012, prescrive specifiche condizioni di messa in esercizio e messa a regime delle emissioni in atmosfera dell'impianto termovalorizzatore distinguendo, nella fattispecie, le fasi di messa in esercizio preliminare, messa in esercizio provvisorio, avvio e messa a regime;
tale impianto è entrato in funzione con la fase preliminare il 29 aprile 2013, rispettando le tempistiche richieste per poter accedere agli incentivi per le energie rinnovabili erogati dal gestore dei servizi energetici (GSE), come previsto dal decreto ministeriale 6 luglio 2012;
il decreto ministeriale 6 luglio 2012, del Ministero dello sviluppo economico, "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici", stabilisce le nuove modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a un kW. Gli incentivi previsti si applicano agli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, che entrano in esercizio dal 1°gennaio 2013;
con la motivazione di tutelare gli investimenti in via di completamento, il decreto prevede che gli impianti dotati di titolo autorizzativo antecedente la data dell'11 luglio 2012 (data di entrata in vigore del decreto) che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013 e i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all'art. 8, comma 4, lettera c), che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013, possono richiedere l'accesso agli incentivi con le modalità e le condizioni stabilite dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008. A tali impianti saranno applicate le decurtazioni sulla tariffa onnicomprensiva o sui coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi previste dal medesimo decreto;
il nuovo decreto disciplina anche le modalità con cui gli impianti già in esercizio, incentivati con il decreto ministeriale 18 dicembre 2008, passeranno, a partire dal 2016, dal meccanismo dei certificati verdi ai nuovi meccanismi di incentivazione;
considerato che:
i "certificati verdi" sono titoli che il GSE, il cui azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze, emette a favore dei produttori di energia da fonti rinnovabili e che certificano la quantità e la qualità di energia prodotta. I certificati sono emessi a favore degli operatori i cui impianti sono stati qualificati dal medesimo GSE come impianti alimentati da fonte rinnovabile;
al fine di incentivare la produzione di energia rinnovabile, il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cosiddetto decreto Bersani, ha previsto per gli importatori e i soggetti produttori di energia da fonti non rinnovabili l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale un quantitativo di energia prodotta da fonti rinnovabili in misura pari a una quota percentuale, determinata dalla legge, dell'energia importata o prodotta da fonti non rinnovabili;
il decreto prevede che i soggetti interessati possono adempiere tale obbligo direttamente, ovvero immettendo in rete l'energia derivante da fonti rinnovabili, oppure acquistando da terzi i "Certificati verdi" negoziati in un apposito mercato gestito dal gestore del mercato elettrico (GME);
il 19 maggio 2011, nella memoria preparatoria dell'audizione presso l'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha sostenuto che: «Gli strumenti incentivanti fino ad oggi utilizzati hanno mostrato criticità, in buona parte derivanti dalla loro gestione. Ad esempio: 1) il meccanismo dei Certificati Verdi (nel seguito CV), che fin dall'inizio presentava elementi distorsivi derivanti dalla presenza di quote d'energia esenti dall'obbligo di acquisto dei CV, può essere considerato esemplare di un eccesso di interventi su uno strumento, che hanno finito per snaturarne i principi e danneggiarne la funzionalità»;
ha inoltre affermato che per i certificati verdi, «L'onere complessivo del programma di incentivazione è pari alla somma di due componenti: a) la prima componente deriva dai costi che i produttori e gli importatori soggetti all'obbligo di acquisto dei CV sostengono per l'adempimento all'obbligo. Tali costi vengono dai medesimi coperti tramite i ricavi che derivano dalla vendita dell'energia elettrica. Pertanto, la prima componente dell'onere complessivo dei CV è posta indirettamente a carico dei clienti finali nei prezzi dell'energia elettrica (...); b) la seconda componente deriva dall'obbligo di ritiro, in capo al GSE, dei CV invenduti previsto dall'articolo 2, comma 149, della legge n. 244/07 e dall'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008. Tale componente, posta a carico della componente tariffaria A3, è cresciuta in misura significativa a partire dal 2008 a causa dell'eccesso di offerta dei CV che tuttora persiste»;
considerato inoltre che:
il 30 aprile 2013, il Comune di Parma ha denunciato, mediante esposto alla Procura della Repubblica e alla guardia di finanza, la decadenza dei titoli abilitativi per la costruzione dell'impianto, in quanto la valutazione di impatto ambientale, approvata dalla Giunta provinciale con delibera del 15 ottobre 2008, che ha autorizzato la realizzazione del termovalorizzatore sito a Parma, in via Ugozzolo, risulta essere divenuta inefficace in data 15 ottobre 2011, mentre il permesso di costruire è decaduto in data 22 ottobre 2011. Sulla base di ciò, l'opera risulta abusiva per decadenza dei titolo abilitativi, sia da un punto di vista ambientale che edilizio;
a seguito di controlli effettuati dal Servizio ambiente, parchi, sicurezza e protezione civile della Provincia di Parma, con il supporto tecnico, scientifico e analitico dell'Agenzia regionale protezione ambientale, con DD n. 977/2013 del 7 maggio 2013, la stessa Provincia ha segnalato la violazione dell'art. 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, causata dalla gestione difforme della fase preliminare di messa in esercizio, diffidando Iren Ambiente SpA dal proseguire in modo difforme da quanto autorizzato;
in particolare, sono state rilevate le seguenti anomalie: temperatura della camera di post combustione TVC che si è mantenuta al di sotto della temperatura minima prescritta pari a 850° gradi, per la quale si evidenzia inoltre che non è stata data la prescritta comunicazione tramite il sistema MonitoRem; mancata attivazione del sistema automatico finalizzato ad impedire l'alimentazione dei rifiuti in corrispondenza della temperatura scesa al di sotto di 850° gradi nella camera di combustione; percentuale di ossigeno riscontrata nella camera di post combustione rispetto a quella rilevata all'emissione E26; il dosaggio di reagenti solidi anche durante l'utilizzo di solo combustibile metano, per il quale si evidenzia anche che i dosaggi di carbone e calce idrata letti a monitor durante i sopralluoghi risultano esattamente identici nelle due giornate, pur con condizioni di funzionamento del forno diverse (il 29 aprile 2013 combustione di rifiuto e il 30 combustione di solo metano); mancato dosaggio ammoniaca all'SCR; superamento del parametro acido fluoridrico a prove terminate;
tali anomalie potrebbero provocare rischi per la salute dei cittadini di Parma,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di assicurare, nell'impianto di Parma nonché negli altri impianti presenti sul territorio nazionale, tra i quali, ad esempio, quello di Melfi (già oggetto dell'atto di sindacato ispettivo 4-00032) la piena e puntuale applicazione della normativa comunitaria e della relativa normativa nazionale di recepimento per quanto concerne la gerarchia del trattamento dei rifiuti, garantendo comunque, nell'ambito del recupero diverso dal riciclo, la priorità del recupero di materia rispetto al recupero di energia;
se il Governo non intenda intervenire, nelle opportune sedi comunitarie, per dare un deciso impulso alle azioni di progressivo superamento del ricorso al trattamento termico e di recupero energetico dei rifiuti, in modo da pervenire con certezza, su tutto il territorio nazionale, all'obiettivo del corretto trattamento dei materiali in conformità alla direttiva 2008/98/CE;
quali misure i Ministri intendano assumere al fine di assicurare la piena e corretta attuazione della normativa comunitaria in materia di fonti energetiche rinnovabili, ed in particolare come intendano provvedere al superamento di ogni impropria incentivazione al trattamento termico e di recupero energetico dei rifiuti nonché all'utilizzo di combustibili i residui di lavorazione o di combustibili solidi secondari per la produzione di energia elettrica;
se e in che modi il Governo intenda intervenire sul caso dell'impianto di Ugozzolo, al fine di ripristinare il rispetto delle normative vigenti per i profili evidenziati, disponendo a tal fine le necessarie verifiche e la revisione dell'autorizzazione integrata ambientale, valutando in tal caso la possibilità di disporre, in via cautelativa, il blocco immediato dell'attività dell'impianto.