Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00139

Atto n. 4-00139

Pubblicato il 6 maggio 2013, nella seduta n. 18

MUSSINI , AIROLA , ANITORI , BATTISTA , BENCINI , BERTOROTTA , BIGNAMI , BLUNDO , BOCCHINO , BOTTICI , BUCCARELLA , BULGARELLI , CAMPANELLA , CAPPELLETTI , CASALETTO , CASTALDI , CATALFO , CIAMPOLILLO , CIOFFI , COTTI , CRIMI , DE PIETRO , DE PIN , DONNO , ENDRIZZI , FATTORI , FUCKSIA , GAETTI , GAMBARO , GIARRUSSO , GIROTTO , LEZZI , LUCIDI , MANGILI , MARTELLI , MARTON , MOLINARI , MONTEVECCHI , MORONESE , MORRA , NUGNES , ORELLANA , PAGLINI , PEPE , PETROCELLI , PUGLIA , ROMANI Maurizio , SANTANGELO , SCIBONA , SERRA , SIMEONI , TAVERNA , VACCIANO - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le cariche di Governo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215 (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato e commissari straordinari del Governo) sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti;

l'art. 68 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) stabilisce che le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche. Il medesimo articolo 68, al comma 4, fissa il breve termine di dieci giorni tra il momento in cui si concretizza la causa di incompatibilità e la cessazione dalle funzioni dell'amministratore che in tale condizione si sia venuto a trovare, quale strumento atto a rimuovere le cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero le cause di incompatibilità;

stante l'assenza della puntuale previsione di un iter procedurale nell'articolo 13, comma 3, del citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, una nota redatta dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) nel gennaio 2013 sulle problematiche della nuova previsione relativa all'incompatibilità del sindaco ritiene applicabili altri articoli del TUEL per garantire l'effettiva cessazione delle funzioni incompatibili. In particolare essa conferma l'utilizzabilità del procedimento di contestazione della causa di incompatibilità prevista dagli articoli 69 e 70 del TUEL medesimo;

la procedura di contestazione delle cause di incompatibilità - al cui esito consegue, mediante decadenza del soggetto incompatibile, la cessazione dalle funzioni dell'amministratore - è regolata in particolare dall'art. 69 del TUEL, il quale assegna il compito di contestare tale condizione al consiglio di cui l'interessato fa parte e ne fissa le modalità e i tempi. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo spetta allo stesso consiglio, qualora l'amministratore non provveda a rimuovere la causa di incompatibilità nei tempi previsti, dichiararlo decaduto con propria deliberazione;

l'art. 70 del TUEL, peraltro, identifica come altri possibili soggetti atti a promuovere la decadenza dalla carica sia il prefetto (comma 2) sia qualsiasi cittadino elettore (comma 1);

considerato che:

i ministri Graziano Delrio e Flavio Zanonato, rispettivamente sindaci di Reggio Emilia e Padova, si trovano nelle condizioni di incompatibilità richiamate in seguito alla nomina a Ministro, accettata prestando giuramento in data 28 aprile 2013;

il vice ministro Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, si trova nelle condizioni di incompatibilità richiamate in seguito alla nomina a Vice Ministro in data 2 maggio 2013;

non risulta agli interroganti che, ad oggi, i rispettivi consigli comunali, cui il TUEL assegna il compito di contestare l'incompatibilità, abbiano dato avvio alle procedure di contestazione, né che i medesimi sindaci abbiano spontaneamente provveduto a rimuovere l'incompatibilità mediante dimissioni volontarie;

pur in presenza di una normativa non perfettamente formulata nella parte applicativa, appare evidente, a giudizio degli interroganti, come l'evoluzione legislativa in materia indichi, con sempre maggior chiarezza e rigore, la netta tendenza in direzione del divieto di cumulo di cariche, ancor più che di retribuzioni, e ciò al fine di prevenire ogni potenziale conflitto di interessi tra le cariche ricoperte. Agli interroganti appare pertanto irragionevole, oltre che censurabile sotto il profilo della opportunità, qualunque lettura della disposizione atta a rendere meno stringente, per via interpretativa, la legislazione sopravvenuta nel 2011;

la necessità di una rigorosa lettura e applicazione del principio di incompatibilità appare confermata dalla stessa previsione normativa in base alla quale i rispettivi prefetti possono comunque autonomamente promuovere la risoluzione delle cause di incompatibilità tramite azione per la dichiarazione della decadenza dalla carica di sindaco e anche qualsiasi cittadino elettore può promuovere la decadenza dalla carica davanti al tribunale civile in prima istanza,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire, anche tramite i suoi uffici territoriali, il rispetto del principio di incompatibilità tra le cariche di Governo e qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di Governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, assumendo altresì le opportune iniziative, per quanto di competenza, volte ad assicurare che ciò avvenga nei tempi rapidi previsti dalla legge nell'interesse del buon andamento degli enti locali e della efficienza dell'azione amministrativa.