Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04742
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Atto n. 4-04742
Pubblicato il 17 giugno 2003
Seduta n. 415
FABRIS. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso:
che esiste un particolare tipo di motoveicolo denominato “Quad”, regolarmente omologato per circolare su strada, che il conducente può guidare senza indossare il casco protettivo in base alla circolare n. A14/2000/MOT che ha come oggetto l’obbligo dell’uso del casco alla guida dei ciclomotori (art. 52 del codice della strada), dei motoveicoli e delle motocarrozzette (art. 53 del codice della strada);
che, sebbene la legislazione vigente consenta di utilizzare questo veicolo senza casco, tutti i promotori commerciali ne consigliano vivamente l’uso perché in caso di impatto o di cappottamento non esistono cinture o protezioni di sorta a salvaguardare l’occupante;
che, in particolare, la circolare n. A14/2000/MOT stabilisce al punto C che “la norma (ovverosia l’articolo 33 delle legge 7 dicembre 1999, n. 472, “Interventi nel settore dei trasporti”), concernente l’obbligo dell’uso del casco protettivo da parte degli utenti dei veicoli a due (o tre) ruote se questi non siano dotati di cellula di sicurezza a prova di crash nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, non impone l’obbligo di specie (quello di indossare il casco) ai conducenti (ed ai passeggeri, ove ne sia consentito il trasporto) di tutti gli altri motoveicoli: per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale, quadricicli a motore, elencati dall’articolo 53 del codice della strada agli alinea da c) ad h);
che l’articolo 53 del codice della strada definisce i motoveicoli come veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote che si distinguono in varie classi;
che quella di nostro interesse riguarda la alinea h) che definisce i quadricicli a motore come “veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/H”;
che le caratteristiche costruttive di tali veicoli sono stabilite dal regolamento e questi, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti, sono considerati autoveicoli;
che il Regolamento di Attuazione del codice della strada all’articolo 119 (relativo alle caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore) stabilisce che “le caratteristiche del motore dei quadricicli, nonché le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina, devono soddisfare le prescrizioni di cui all’appendice II al presente titolo”;
che in questa appendice vengono fornite indicazioni piuttosto chiare circa le caratteristiche della paratia considerata come elemento divisorio fra la cabina di guida ed il vano di carico;
considerato:
che i veicoli denominati “Quad” sono veicoli evidentemente omologati e immatricolati come quadricicli a motore;
che la citata circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri chiarisce che l’attuale normativa non impone l’uso del casco ai conducenti (ed ai passeggeri, ove ne sia consentito il trasporto) dei quadricicli a motore;
che tuttavia il codice della strada definisce quadriciclo a motore un veicolo destinato al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, e nel Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada vengono date specifiche, oltre che sul motore, sulla paratia di divisione del vano cabina;
che il veicolo denominato “Quad” non appare destinato al trasporto di cose e certamente non appare dotato di una cabina di guida né di una paratia di divisione;
che un veicolo del genere, con motore da 50 cc, può essere guidato a partire da quattordici anni e senza patente,
si chiede di conoscere:
quali siano i motivi per cui la Motorizzazione Civile avrebbe omologato il veicolo denominato “Quad” come un quadriciclo a motore non avendone le caratteristiche ed evitando quindi al conducente l’uso del casco, quando gli stessi promotori commerciali ne consigliano l’uso;
se il Ministro in indirizzo non ritenga inconcepibile che la Motorizzazione Civile, il massimo organo che dovrebbe vegliare sulla sicurezza stradale, permetta che questo veicolo venga guidato senza casco quando gli stessi promotori commerciali, con estrema onestà, ne raccomandano l’uso;
se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto rilevato con la presente interrogazione, non ritenga che nel caso in questione, avendo riguardo alla lettura delle circolari della Motorizzazione, del codice della strada e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice, la Motorizzazione Civile abbia interpretato il codice del strada violando i princìpi fondamentali della sicurezza stradale;
se la circolare n. A14/2000/MOT trovi ugualmente applicazione anche nei confronti dei “quadricicli leggeri” di cui al decreto 31 gennaio 2003, “Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002 relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o altre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio” in considerazione del fatto che tali veicoli, che sono a tutti gli effetti quadricicli a motore ad abitacolo chiuso, proprio come i “Quad”, vengono guidati senza che l’occupante sia tenuto ad indossare il casco, nonostante l’art. 53 del codice della strada all’alinea h) si riferisca espressamente, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dell’obbligo del casco, a motoveicoli destinati al trasporto di cose, a trasporti specifici e per uso speciale.