Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04648
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Atto n. 4-04648
Pubblicato il 3 giugno 2003
Seduta n. 407
MALABARBA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
l’aggregazione della scuola media Rossini alla scuola Gaudiano, che il comune di Pesaro aveva deliberato con effetto dal 1º settembre 2002, non è avvenuta perché la regione Marche non l’ha recepita nel decreto di modifica della rete scolastica e l’Ufficio scolastico regionale, organo periferico del Ministero, non ha emesso alcun decreto di chiusura della Rossini;
la direzione della scuola Rossini è rimasta affidata, di fatto, con un incarico di reggenza non formalizzato, al Dirigente scolastico della Gaudiano dal 14 settembre 2001, quando il Provveditore l’ha tolta al Direttore del Conservatorio;
la scuola Rossini compare come istituto principale nell’anagrafe ufficiale delle scuole edito dal Ministero: anche per l’anno scolastico 2003/04 le sono stati confermati propri organici di personale docente e Ata. Anche i revisori dei conti hanno confermato che nel 2003 la scuola Rossini non fa parte dell’istituto Gaudiano, ma le due scuole sono entità giuridiche distinte (ognuna con propri organici, bilanci e consigli di istituto);
tuttavia l’Ufficio scolastico regionale (che pur ha erogato finanziamenti e organici alla Rossini) ha iniziato a inviare comunicazioni sostenendo che la scuola Rossini ha cessato di esistere per effetto della sola delibera comunale e di conseguenza addita come irregolarità da sanare l’esistenza del suo bilancio e del suo Consiglio di istituto;
in data 27 maggio 2003 il CSA di Pesaro ha nominato un Commissario straordinario per chiudere i due consigli di istituto della Gaudiano e della Rossini e provvedere all’amministrazione straordinaria fino alla costituzione di un nuovo consiglio di istituto unitario,
si chiede di sapere se:
non si ritenga ingiustificata la decisone del CSA di Pesaro di nominare un Commissario straordinario per chiudere i due Consigli di istituto della Gaudiano e della Rossini e se non si ritenga che tale scelta si configuri come un duplice abuso, nei confronti di entrambe le scuole;
se non si valuti che l’atteggiamento dell’Ufficio scolastico regionale e quello del CSA non siano contraddittorii e finalizzati a dirottare su altri soggetti (Direttore amministrativo e Dirigente Scolastico della scuola Gaudiano) le responsabilità del disservizio.