Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08530
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Atto n. 4-08530
Pubblicato il 25 ottobre 2012, nella seduta n. 821
BIANCHI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. -
Premesso che:
il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetta manovra Salva Italia), ha inserito nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), l'art. 117-bis rubricato "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti";
con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (cosiddetta legge sulle liberalizzazioni), sono state dettate le previsioni transitorie e di attuazione della citata disposizione e definito il rapporto con l'art. 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 27, commi 2, 3 e 4);
la contestuale presenza nel medesimo decreto-legge n. 1 del 2012 dell'art. 27-bis, che sanciva la nullità di ogni commissione riferita alle linee di credito e agli sconfinamenti, ha portato ad introdurre nel decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, una specifica disposizione finalizzata a integrare il testo di detto articolo, al fine di stabilirne un compiuto coordinamento con la precedente disciplina sulla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti;
il decreto-legge n. 29 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha ulteriormente modificato e integrato il testo del TUB, intervenendo anche sul tenore dell'art. 117-bis; una volta, pertanto, definito con i citati provvedimenti il contesto normativo di livello primario, la completa individuazione dei requisiti e dei presupposti delle remunerazioni previste dall'art. 117-bis del TUB è avvenuta con l'emanazione, ai sensi di quanto previsto al comma 4 del medesimo, delle disposizioni attuative da parte del CICR con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, adottato su proposta di Banca d'Italia;
il decreto-legge n. 29 del 2012, che corregge la portata normativa del citato art. 27-bis, ha riscontrato prese di posizione favorevoli alla norma da parte di Banca d'Italia, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Associazione bancaria italiana e Confindustria;
considerato che:
da numerosi comunicati sindacali appartenenti alle più grandi istituzioni finanziarie creditizie del Paese, emerge la volontà da parte delle aziende di credito di ottenere dalla clientela una maggiore remunerazione dei rapporti derivante dalla massima applicazione possibile della commissione di messa a disposizione fondi, il cui ammontare ai sensi del comma 1 dell'art. 117-bis del TUB, non può appunto essere superiore alla misura dello 0,5 per cento per trimestre;
tale attività di richiesta di adeguamento del regime commissionale al massimo praticabile si sta verificando in maniera contestuale ad opera di numerose aziende di credito del Paese,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per verificare che con tale azione non vi sia o non vi sia già stato un qualche esercizio di pratiche collusive nell'industria del credito;
quali iniziative di competenza intenda assumere per verificare che l'innalzamento della commissione di messa a disposizione fondi avvenga nel rispetto delle regole della trasparenza bancaria e delle disposizioni in materia di usura;
se il Governo intenda intervenire nuovamente sul contesto normativo che regolamenta le commissioni a favore delle aziende di credito per la remunerazione degli affidamenti al fine di prevenire pratiche collusive e in particolare lesive degli interessi dei consumatori e delle aziende nell'attuale difficile contesto economico.