Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04531

Atto n. 4-04531

Pubblicato il 13 maggio 2003
Seduta n. 393

MALABARBA. - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

il dott. Eugenio Facciola, Sostituto Procuratore presso la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha provveduto a far notificare all’avvocato Giuseppe Mazzotta, in data 14.4.2003 – ore 18,50 – un avviso di garanzia quale indagato per i reati di cui agli articoli 81 – 110 del codice penale, 2622 del codice civile, decreto legislativo 61/2002, 61, n. 7, del codice penale, 7 della legge 203/91 in qualità di componente il Consiglio di amministrazione del Cosenza Calcio 1914 spa;

nessuna querela è mai stata presentata dai soci del Cosenza Calcio che si vuole danneggiati, ed è da rimarcare che il reato contestato è perseguibile su querela;

l’avviso di garanzia è stato pubblicizzato con grande clamore sui quotidiani locali e nazionali oltre che sul Televideo;

il provvedimento è stato adottato ai danni di un avvocato penalista presente in quasi tutti i processi più delicati che si celebrano nel distretto della Corte di Appello di Catanzaro, molti dei quali anche istruiti dal detto Sostituto Procuratore;

il fatto grave è che l’avviso di garanzia è arrivato a distanza di 19 giorni da una serie di provvedimenti cautelari, emessi dal GIP di Catanzaro, su richiesta sempre del dott. Facciola, in danno del Presidente, degli altri consiglieri di amministrazione e del Presidente del collegio sindacale del Cosenza Calcio oltre che di altri soggetti. In tale provvedimento l’avvocato Mazzotta era stato nominato difensore sia del Presidente del Cosenza Calcio, sia dei tre consiglieri di amministrazione, sia del Presidente del Collegio sindacale partecipando regolarmente ai loro interrogatori e proponendo, nel loro interesse, richiesta di riesame;

proprio per il 15 aprile – data successiva della notifica dell’avviso di garanzia - era stata fissata la data per la discussione dei ricorsi relativi ai cinque assistiti dell’avvocato Mazzotta;

non può non notarsi come nel provvedimento si dia espresso ordine alla polizia giudiziaria di notificare entro il 14 aprile 2003 e come l’invito a comparire contenuto nell’atto notificato sia invece per il prossimo 7 maggio. E’ altresì significativo che non si sia proceduto all’invio per posta in piego chiuso raccomandato, come impone l’art. 369 del codice di procedura penale a meno che non ricorra una particolare necessità che nel caso non esisteva;

dalla vicenda emerge una malevola considerazione: che il senso vero dell’avviso di garanzia e della notifica in quel giorno sia la volontà di impedire al difensore degli indagati principali del procedimento-madre di partecipare all’udienza del 15 aprile, negando così agli arrestati di avere una piena difesa. La sera prima dell’udienza sarebbe stato, infatti, assolutamente impossibile per chi era in carcere o agli arresti domiciliari rivolgersi ad altro difensore, e per questi ancora più impensabile il poter anche leggere la sola ordinanza custodiale (238 pagine). Che l’avviso di garanzia fosse il mezzo per “eliminare” il difensore trova conferma nella richiesta del dott. Facciola, avanzata il giorno dopo al Tribunale di Catanzaro, di dichiarare l’incompatibilità quale difensore e la veste di neo-indagato;

questa richiesta non ha trovato alcun riscontro nelle norme procedurali che stabiliscono una simile incompatibilità e il Tribunale ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero ribadendo che non esisteva alcuna incompatibilità;

è grave che si iscriva a notizie di reato un cittadino senza che ricorrano le condizioni di procedibilità ed ancora più grave che si usi l’istituto dell’avviso di garanzia per impedire ad un avvocato di esercitare il proprio ruolo e per limitare i diritti di difesa di altri cittadini arrestati,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare per evitare che si verifichino episodi di tale natura, lesivi dei più elementari diritti democratici.