Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08118

Atto n. 4-08118

Pubblicato il 5 settembre 2012, nella seduta n. 788

BIANCHI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia. -

Premesso che:

il Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1764 del 27 maggio 2008, condannava la Manini SpA a reintegrare il signor Salvatore Rossi e a versargli le contribuzioni per i periodi relativi all'illegittimo licenziamento, risarcendo il danno subito dal lavoratore nella misura della retribuzione globale di fatto maturata dallo stesso dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura pari alla complessiva somma di 79.787,14euro (105.372,81 lire), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo; condannava altresì la Manini prefabbricati SpA al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi 5.000 euro, comprensivi di diritti ed onorari, oltre alle spese generali, IVA e spese legali ai sensi della legislazione vigente;

nel corso degli anni, nonostante i solleciti del signor Rossi per regolarizzare la sua posizione contributiva, l'INPS di Latina è rimasta inadempiente e, solo dopo reiterate sollecitazioni, il datore di lavoro provvedeva a versare le somme relative alla posizione contributiva del dipendente per i periodi dell'illegittimo licenziamento;

con lettera del 5 luglio 2012, l'INPS di Latina comunicava di voler restituire le somme al datore di lavoro; tuttavia il provvedimento dell'INPS non teneva conto del fatto che la sentenza era stata emessa nel 2008 e subito Rossi si era fatto parte diligente affinché l'INPS recuperasse le somme, con continue sollecitazioni;

la disposizione di cui all'art. 2935 del codice civile stabilisce: "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", e comunque nulla può essere imputato a Rossi, il quale prima non poteva attivarsi in quanto non aveva il titolo giudiziale;

si deve rilevare come da anni Salvatore Rossi solleciti l'INPS e il datore di lavoro a regolarizzare la sua posizione contributiva e, soltanto a distanza di anni, l'INPS abbia replicato con la lettera del 5 luglio 2012, sostenendo una presunta prescrizione della contribuzione;

con atto del 23 luglio 2012, l'avvocato Ezio Bonanni ha diffidato l'INPS affinché non rimborsi il versamento effettuato dalla ditta, poiché a breve verrà adita la competente magistratura del lavoro al fine di ottenere la condanna dell'INPS alla costituzione della posizione contributiva, oltre che ai danni patrimoniali e non patrimoniali che discendono dalla sua generale condotta, evidentemente inadempiente, secondo criteri di efficacia ed efficienza, sanciti dalle norme di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione, ed enucleate nella legge n. 241 del 1990;

tutto ciò a giudizio dell'interrogante è inammissibile e costituisce una indebita lesione dei diritti costituzionali del dipendente ed una non applicazione della sentenza di un Tribunale, munita di formula esecutiva,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia sia a conoscenza del fatto da cui risulterebbe che l'INPS non esegue alcune sentenze dei Tribunali, in danno per l'erario e gli assicurati;

se il Ministro del lavoro e politiche sociali ne sia a conoscenza e quali provvedimenti intenda assumere;

se il Presidente del Consiglio dei ministri intenda adottare delle misure che rendano più efficiente e trasparente il comportamento degli enti pubblici, tra i quali quelli previdenziali ed assistenziali.