Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08101

Atto n. 4-08101

Pubblicato il 3 agosto 2012, nella seduta n. 786

VITA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

il regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n.76, ha previsto specifiche attinenti agli indicatori di attività scientifica non bibliometrici di cui all'allegato B del regolamento;

per le riviste, si postula retroattivamente un criterio di classificazione su tre fasce sia per i candidati all'abilitazione nazionale sia per i candidati commissari, senza specificare i parametri e soprattutto i pesi attraverso cui si perverrà a una simile classificazione;

l'adozione del criterio della mediana della produttività scientifica dello specifico settore concorsuale e della fascia di docenza per cui si richiede l'abilitazione non comporta automaticamente un progressivo aumento della qualità complessiva e rischierebbe di produrre effetti paradossali sia per i candidati sia per i commissari, come pure appare di dubbia efficacia il meccanismo della normalizzazione per età accademica;

la Consulta universitaria per l'archeologia del mondo classico nella riunione del 16 giugno 2012 - dopo avere attentamente esaminato il regolamento - ha espresso profondo dissenso e forte preoccupazione sui meccanismi da esso previsti, sia per quanto riguarda la formazione delle Commissioni sia per quanto riguarda le modalità concorsuali, e in particolare sulla introduzione della mediana della distribuzione come indicatore dell'attività scientifica (art. 6 e allegato B) e sul suo utilizzo per escludere dall'abilitazione, in modo meccanico e aprioristico, coloro che sono al disotto di tale mediana;

la costruzione della mediana nell'attuale sistema universitario - molto disomogeneo per quanto riguarda le banche dati disponibili - risulterebbe essere un procedimento lungo e complesso, completamente al di fuori di qualsiasi serio e reale controllo scientifico, consentendo di fatto di mettere sullo stesso piano pubblicazioni molto diverse non solo sul piano della qualità, ma anche su quello della banale quantità, dato che articoli di poche pagine avranno nel calcolo complessivo lo stesso peso di pubblicazioni molto più ampie;

l'utilizzo di un criterio meramente quantitativo, sia per quanto riguarda la formazione delle Commissioni sia per quanto riguarda i meccanismi del concorso, potrebbe avere come conseguenza l'esclusione di candidati assolutamente meritori eliminando di fatto la qualità scientifica tra i parametri per l'accesso alla valutazione, qualità scientifica che dovrebbe essere alla base di qualsiasi valutazione comparativa e come criterio unico. Solo chi avrà scritto molto, anche se ha scritto male, avrà la possibilità di ottenere l'abilitazione; mentre chi avrà scritto poco, con grande attenzione alla qualità dei prodotti scientifici, verrà meccanicamente e aprioristicamente escluso dalla possibilità di ottenere l'abilitazione;

va inoltre osservato che l'individuazione della mediana, costruita con riferimento alla fascia concorsuale superiore, introduce di fatto un elemento completamente casuale ed esterno alla valutazione degli stessi candidati che affrontano il concorso, con evidenti e palesi distorsioni, anche di tipo generazionale. A giudizio dell'interrogante, che la mediana utilizzata per i ricercatori che aspirano alla seconda fascia sia costruita sugli attuali docenti di seconda fascia è una scelta incomprensibile e del tutto fuori luogo se solo si tiene conto dei tempi e dei meccanismi di progressione di carriera all'interno delle Università;

un calcolo di valori mediani bilanciato dovrebbe basarsi comunque su punteggi attribuiti in ragione del tipo di pubblicazione, ovvero un valore mediano dovrebbe essere definito attribuendo punteggi diversi ad articoli, monografie, relazioni di scavo, eccetera, così da creare valori bibliometrici fondati su discernimento qualitativo e tipologico dei prodotti. In questo modo se un candidato ha scritto due monografie risulterà nettamente sopra la mediana qualitativa, mentre se un candidato avrà scritto due articoli sarà nettamente al di sotto di essa;

la Consulta universitaria ritiene infine che, se la scelta adottata nel citato regolamento fosse stata originata dalla preoccupazione di avere un numero troppo elevato di abilitazioni scientifiche, si potrebbero trovare strumenti assai più efficaci e mirati per evitare tale rischio, salvaguardano comunque qualità e merito dei concorrenti,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, in considerazione di quanto esposto in premessa e sulla base delle preoccupazioni espresse dalla Consulta universitaria per l'archeologia del mondo classico, non ritenga opportuno riconsiderare ed eventualmente modificare nelle parti relative alla mediana il citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 76 del 2012, definendo criteri accettabili per la formazione della mediana ed eliminando i punti che comportano una misurazione puramente meccanica e quantitativa della produzione scientifica, del tutto impropria in concorsi che dovrebbero adottare come unici criteri di valutazione il merito e la qualità scientifica.