Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00677
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Atto n. 1-00677
Pubblicato il 1 agosto 2012, nella seduta n. 782
FLERES , VIESPOLI , MENARDI , PISCITELLI , CARRARA , CASTIGLIONE , CENTARO , FERRARA , FILIPPI Alberto , PALMIZIO , POLI BORTONE , SAIA , VILLARI
Il Senato,
premesso che:
la legge 28 luglio 2004, n. 189, inserisce, dopo il Titolo IX del libro II del codice penale, il titolo IX-bis "dei delitti contro il sentimento per gli animali";
all'interno del codice penale, dunque, sono state previste apposite norme a tutela degli animali e specifiche sanzioni per i trasgressori delle stesse, ciò partendo dal presupposto che l'animale è un essere senziente, portatore di interessi come sancito dalla dichiarazione universale dei diritti dell'animale, sottoscritta il 15 ottobre 1978 a Parigi, presso la sede dell'Unesco;
in particolare, l'art. 544-bis del codice penale tratta dell'uccisione di animali e stabilisce che "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi";
nelle varie epoche storiche, vi sono stati momenti di svolta nell'evoluzione giuridica della tutela degli animali: il codice penale Zanardelli del 1889, che puniva per la prima volta il reato di maltrattamento; la prima legge organica in materia di protezione degli animali nel 1913 (legge n. 611) e, soprattutto, la legislazione dei primi anni '90 con le norme sul randagismo (legge n. 281 del 1991), sulla sperimentazione animale (decreto legislativo n. 116 del 1992) sul maltrattamento e l'utilizzo degli animai in spettacoli o la loro detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura, valutata anche secondo le necessità etologiche della specie, oppure il loro abbandono (legge n. 473 del 1993, di modifica dell'art. 727 del codice penale);
da molti anni e soprattutto nel periodo estivo, si assiste all'abbandono di numerosi cani e gatti, molti dei quali, non abituati a vivere senza l'aiuto dell'uomo, vanno incontro a morte certa. Altri, un po' più fortunati, trovano asilo presso i rifugi pubblici e privati, da dove è più probabile che trovino qualche possibilità per una futura adozione;
molti dei rifugi pubblici sono già stati oggetto di attenzione da parte di apposite rubriche televisive a causa delle condizioni in cui gli stessi versano: mancanza di igiene; elevato numero di animali presenti; carenza di assistenza veterinaria; strutture fatiscenti eccetera, malgrado il loro funzionamento sia, o dovrebbe essere, garantito dall'amministrazione comunale competente;
analoga situazione si registra all'interno di alcuni rifugi privati tra quelli che, anche se in misura ridotta, percepiscono fondi pubblici per il loro funzionamento;
sarebbe auspicabile un controllo da parte del Governo circa il corretto impiego dei fondi destinati al funzionamento dei rifugi per animali al fine di verificare se, anche all'interno di questi, vengono posti in essere atti configurabili come "maltrattamenti",
impegna il Governo:
1) a porre in essere ogni azione utile affinché, all'interno dei canili e gattili comunali, sia garantita una consona sopravvivenza agli animali accuditi;
2) a disporre specifiche ispezioni miranti a verificare l'esatto impiego dei fondi assegnati alle strutture.