Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08055

Atto n. 4-08055

Pubblicato il 30 luglio 2012, nella seduta n. 779

RUSSO - Al Ministro della salute. -

Premesso che:

chiunque esercita un'attività in regime libero-professionale è soggetto all'obbligo dell'assicurazione privata per la responsabilità civile derivante dall'esercizio di tale attività;

il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, all'art 3, comma 5, lettera e), dispone: "a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti";

tale norma è stata confermata dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, stabilendo l'obbligatorietà della copertura assicurativa a carico dei professionisti, risponde, evidentemente, alla duplice ratio di tutelare pienamente sia il diritto dei consumatori/utenti a un compiuto e corretto adempimento delle prestazioni richieste, in uno alla garanzia di essere risarciti dei danni eventualmente subiti dal ricorso all'attività dei professionisti, che il diritto e/o la concreta possibilità dei liberi professionisti di essere coperti, a loro tutela, nonché a tutela del patrimonio familiare, da idonea garanzia assicurativa per rispondere dei danni eventualmente arrecati a terzi;

l'obbligo assicurativo scatta con decorrenza dal 13 agosto 2012 e vi rientrano tutti i professionisti, sia che facciano parte dell'area medica sia di quella tecnica e giuridica, quindi: medici, infermieri, assistenti sociali, avvocati, notai, architetti, ingegneri, periti, commercialisti, consulenti del lavoro, eccetera ; nessuno potrà esentarsi dall'obbligo di stipula di una copertura per i possibili danni ai clienti;

non è previsto, specularmente, un obbligo di pari incisività e perentorietà a carico delle compagnie assicurative, le stesse che solitamente fanno "cartello" per evitare di assicurare quei professionisti maggiormente a rischio (non solo gli automobilisti delle Regioni del Sud, a dispetto di un obbligo a contrarre già gravante sulle stesse), eludendo, di fatto, tale possibilità attraverso l'aumento considerevole dei premi assicurativi. Si è creata, così, una particolare figura di "obbligatorietà a contrarre asimmetrica" che non rende giustizia, in particolar modo, ai professionisti del settore sanitario, già oggi pressoché impossibilitati ad avvalersi di una copertura assicurativa, soprattutto se ginecologi, chirurghi oncologi e plastici, anestetisti e con una mappa sinistri pregressa;

sebbene una buona parte dei professionisti fossero assicurati da anni, questa norma ha suscitato dubbi e timori poiché favorirà l'aumento esponenziale di cause in loro danno;

le ripercussioni sociali di tale normativa, ovviamente, non possono andare a vantaggio delle sole compagnie assicurative, che hanno molto gradito l'entrata in vigore di questa nuova legge che permette loro di attingere tra i professionisti che ad oggi erano sprovvisti di polizza professionale, vedendo concretamente garantita la loro possibilità di trarne profitto. Si auspica, pertanto, un recupero della ratio della normativa in oggetto, che è quella di vedere tutelati compiutamente, soprattutto, i diritti del consumatore/utente alla piena realizzazione dei propri interessi, contrattuali e sociali, ovvero, nel caso della professione medica, la piena tutela del proprio diritto alla salute;

com'è noto, in Italia vi è l'obbligo di assicurare i veicoli a motore per la responsabilità civile verso terzi, conformemente a quanto previsto dal codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in particolare dall'art. 132, comma 1, che disciplina l'obbligo a contrarre delle imprese di assicurazione;

la Commissione europea si è opposta tenacemente alla normativa italiana, in tema di obbligo a contrarre, fino a presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia europea, e, tuttavia, la Corte di giustizia, con sentenza del 28 aprile 2009, rigettava il predetto ricorso, dichiarando la legittimità della normativa contestata e della previsione dell'obbligo a contrarre da parte delle compagnie assicuratrici in materia di assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), statuendo la legittimità dei controlli effettuati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) nonché delle relative sanzioni comminate alle imprese di assicurazione che violassero il predetto obbligo;

le compagnie assicurative, ancora di più alla luce della discussa normativa, si rifiutano di contrarre polizze con professionisti medici a rischio e, in ogni caso, propongono polizze con premi elevatissimi, lasciando sostanzialmente privi di tutela i pazienti che si troveranno, eventualmente, danneggiati;

sono ben note le pratiche fraudolente, soprattutto in alcune Regioni del Sud, con cui si realizzano polizze assicurative per l'assicurazione per responsabilità civile auto fasulle, come denunciato dall'Isvap e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) proprio in data 24 maggio 2012, su "corriere.it", dove si leggeva: "Tre milioni e mezzo di veicoli in Italia circolano senza assicurazione. I dati Isvap parlano chiaro e così il 7 per cento di auto e moto immatricolate non sono in regola. Da controlli, inchieste e dossier risulta poi che circa un quarto dei veicoli non coperti dalla rc auto, ovvero oltre 800.000, viaggiano a Napoli";

vi è concreto pericolo che con l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo si estendano tali pratiche fraudolente alle polizze per responsabilità civile terzi (RCT) da rischi di malpractice sanitaria, ove i premi assicurativi continuassero a crescere senza controllo e le compagnie preferissero ingiustamente rifiutare contraenti rischiosi, lasciando senza reale tutela i pazienti eventualmente danneggiati, soprattutto nei casi in cui i professionisti avessero, a loro volta, sottratto il proprio patrimonio a tale garanzia, donandolo ai familiari o altrimenti;

l'art. 32 della Costituzione, nel sancire la tutela della salute come "diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività", di fatto, obbliga lo Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa e ad adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile della salute, in termini di generalità e di globalità; atteso che il mantenimento di uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale costituisce oltre che diritto fondamentale per l'uomo, per i valori di cui lo stesso è portatore come persona, un preminente interesse della collettività, per l'impegno ed il ruolo che l'uomo stesso è chiamato ad assolvere nel sociale, per lo sviluppo e la crescita della società civile. In linea con la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, anche le principali Convenzioni internazionali sanciscono il diritto alla salute come uno dei diritti fondamentali dell'individuo e delle collettività, e la sua tutela come uno dei doveri degli Stati;

il diritto al risarcimento dei danni da malpractice sanitaria è, dunque, rispondente innanzitutto alla tutela del principio civilistico del neminen laedere, per costituire più propriamente tutela del pieno diritto alla salute, previsto dalla Costituzione, nonché del diritto fondamentale di uguaglianza, sancito all'art. 3 della Carta costituzionale;

nei confronti della medicina domina un atteggiamento ambivalente, per cui, da un lato, vi è una cieca fiducia nella sua onnipotenza, che alimenta speranze e aspettative a volte eccessive, dall'altro, si registra la protesta attiva di molti cittadini che rivolgono una critica radicale alla medicina e alla classe medica, talvolta ingiustificata. Ben vero, la professione medica ha risvolti sociali importantissimi e il medico oltre ad essere beneficiato da una posizione professionale "privilegiata" si fa carico di oneri particolarmente gravosi, cui sono connessi rilevanti rischi, anche in termini di responsabilità penale;

a causa dell'eccessivo timore di dover rispondere in sede giudiziaria dei danni eventualmente arrecati ai propri pazienti, sempre più frequente è il ricorso alla cosiddetta medicina difensiva che comporta, peraltro, eccessivi aggravi all'erario, in termini di spesa pubblica destinata alla Sanità;

l'eventuale diniego delle compagnie costituisce altresì una sostanziale violazione del diritto al libero esercizio dell'attività professionale, previsto dalla normativa europea e nazionale, senza considerare l'effetto deterrente sui nuovi professionisti medici, nella scelta di branche professionali notevolmente a rischio e su cui graveranno oneri di polizza professionale costosissimi;

la differente prassi, in materia assicurativa, tra strutture pubbliche e private rende possibile che vi sia una discriminazione sostanziale tra professionisti, per la differente e maggiore tutela assicurativa di cui godranno di solito i medici dipendenti di strutture sanitarie pubbliche e quelli non dipendenti oppure operanti nelle strutture sanitarie private/accreditate, non coperti da garanzia cosiddetta di primo rischio bensì solo di secondo rischio. Una polizza in secondo rischio agisce, nei limiti del massimale previsto in polizza, in eccedenza al massimale di un'altra polizza (detta di primo rischio) personale o contratta dall'ente ospedaliero. Laddove la polizza a garanzia di primo rischio fosse inattiva o non operante, quindi, rimarrà a carico dell'assicurato il massimale di primo rischio. Sarebbe opportuno prevedere l'obbligatorietà della polizza a carico delle strutture sanitarie, pubbliche e private, con obbligo di parità di trattamento, in termini di copertura assicurativa, dei medici dipendenti e dei consulenti in regime di collaborazione autonoma e/o occasionale;

unico modo per scoraggiare il fenomeno criminale di stipula di polizze false, ovvero lo svuotamento della garanzia patrimoniale personale da parte del medico che abbia difficoltà a reperire una copertura assicurativa, sarebbe la statuizione dell'obbligo delle compagnie a contrarre le polizze RCT per colpa medica, con previsione di premi standard per categorie professionali e/o per particolari specializzazioni (variabili sulla mappa sinistra del professionista), nonché per livelli di rischio, eventualmente concordati a un tavolo di negoziazione col Ministero della salute, tra compagnie e Consigli degli Ordini professionali o tra compagnie e relativi Enti di previdenza, equiparando la copertura di cui godono i dipendenti di strutture pubbliche ai liberi professionisti di strutture accreditate;

un elemento fondamentale per equilibrare gli interessi contrapposti potrebbe essere la previsione della possibilità di disdetta motivata della polizza assicurativa RCT per colpa medica, con idoneo preavviso di 6 mesi prima della scadenza contrattuale, ovvero in periodo successivo (3 mesi), in caso di accertamento di sinistro verificatosi per colpa grave del medico, accertata con sentenza civile di condanna di primo grado, ovvero con sentenza penale di condanna di secondo grado, giammai dopo una transazione bonaria, che sovente avviene senza il concorso della volontà dell'assicurato e/o la sua diretta conoscenza, in corso di causa,

si chiede di sapere se il Governo intenda valutare se sia opportuno che il termine di decorrenza dell'obbligatorietà della sottoscrizione della polizza professionale, originariamente fissato al 13 agosto 2012, sia sospeso fino al 1° gennaio 2013, ovvero, in alternativa, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni oggetto del disegno di legge sul cosiddetto obbligo a contrarre RCT da malpractice a carico delle compagnie, per disciplinare compiutamente i termini di copertura del cosiddetto rischio clinico.