Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02950
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Atto n. 3-02950
Pubblicato il 26 giugno 2012, nella seduta n. 751
MASCITELLI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
il dottor Carmine Tancredi, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti, socio della società di consulenza amministrativa, fiscale e tributaria "Chiodi, Tancredi e partners " e, nel contempo, socio dello studio Chiodi-Tancredi, è stato nominato componente del consiglio di amministrazione della banca di Teramo, ricoprendo il posto che fu di suo zio Antonio Tancredi;
la banca di Teramo, identificata da sempre come la banca della famiglia Tancredi, ha chiuso il bilancio di quest'anno con una pesante perdita: il passivo, infatti, supera i 3 milioni di euro. Il dato è preoccupante, anche perché il capitale sociale è di poco più di 9 milioni di euro;
il commercialista Carmine Tancredi risulterebbe essere anche il procuratore delle due società cipriote coinvolte nel fallimento di Maurizio Di Pietro: all'interrogante risulta che dalle carte di una visura camerale di una delle due società, pubblicate di recente on line, emergerebbe che Carmine Tancredi sia il procuratore della "Dreamport Enterprises", con ampia delega ad operare per suo nome e conto, incluso il potere di versare presso la banca di Teramo il deposito provvisorio del capitale sociale;
la società cipriota "Dreamport Enterprise", che detiene il 99 per cento delle quote della Kappa immobiliare Srl (la società con sede legale nello studio commerciale Chiodi-Tancredi), risulterebbe coinvolta nel crac finanziario da oltre 3 milioni di euro che ha portato all'arresto di 4 imprenditori teramani, nel mese di gennaio 2012. Costoro sono stati arrestati al termine di una complessa e articolata indagine con l'ipotesi di fallimento controllato per distrarre beni, sistema finalizzato a svuotare società per poi portarle al fallimento;
ai sensi dello statuto della banca di Teramo, titolo VII "Consiglio di amministrazione", art. 32, lettera b), "coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", non possono essere nominati, e se eletti decadono;
ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre del 1993, art. 26, comma 1, "I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità onorabilità e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
il regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, emanato in attuazione del decreto legislativo citato, ribadisce, all'articolo 5, i requisiti di onorabilità per le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo valuti l'opportunità di segnalare alla Banca d'Italia l'avvenuta nomina, affinché possano eventualmente essere attivati i relativi poteri di vigilanza dell'Istituto sulla banca cooperativa di Teramo, anche alla luce della peculiare situazione economico-patrimoniale della stessa;
se risulti che la nomina del dottor Tancredi sia viziata da illegittimità, con particolare riguardo al profilo soggettivo dell'onorabilità e dell'integrità morale: elementi imprescindibili - non solo normativamente - per poter amministrare una banca di credito cooperativo, anche in relazione agli interessi dei clienti e risparmiatori loro malgrado coinvolti.