Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00651

Atto n. 1-00651

Pubblicato il 14 giugno 2012, nella seduta n. 744

FLERES , VIESPOLI , ALICATA , GALLONE , CENTARO , FANTETTI , BEVILACQUA , LAURO , FERRARA , PASTORE , CASTIGLIONE

Il Senato,

premesso che:

gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunità europea sono firmatari della Convenzione di Oviedo, stipulata nel 1997, per realizzare una più stretta ed armonica tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

la Convenzione ha ad oggetto la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, nella consapevolezza che lo sviluppo della scienza comporti la necessità di rispettare l'essere umano, nonché assicurarne il rispetto della dignità. Da tale considerazione muove l'idea di una cooperazione internazionale al fine del riconoscimento dell'importanza di promuovere i diritti degli uomini, nella consapevolezza che un uso distorto e improprio della medicina potrebbe mettere in pericolo la dignità umana;

in particolare, al capitolo II, art. 5, la Convenzione fa esplicito riferimento alla necessità che la persona sottoposta ad un intervento nel campo della salute debba ottenere un'adeguata informazione sulla natura e lo scopo dell'intervento, nonché sulle conseguenze e gli eventuali rischi. Solo dopo aver ottenuto tali informazioni, affermando la propria dignità umana la persona potrà prestare il proprio consenso libero e informato;

il capitolo contiene, poi, particolari prescrizioni per le persone che non hanno la capacità di dare il consenso; in primo luogo imponendo il divieto di intervento su una persona che non può validamente prestare il consenso, se non nel caso in cui tale intervento sia diretto a determinare un beneficio della vita dello stesso;

per quanto attiene al minore, il consenso a un intervento può essere prestato dal suo rappresentante, dall'autorità o da una persona o da un organo designato per legge; in tale ipotesi, tuttavia, il parere del minore è tenuto in considerazione come fattore sempre più determinante in relazione alla sua età e al grado di maturità;

da ultimo, l'autorizzazione a un intervento su una persona affetta da handicap mentali deve essere prestata dal rappresentante, dall'autorità o da una persona o organo designato dalla legge;

una particolare tutela è posta per le persone che soffrono di un disturbo mentale grave, per cui è previsto l'obbligo di prestare consenso ad un intervento avente ad oggetto il trattamento conseguente a meno che l'assenza di tale trattamento rischi di essere gravemente pregiudizievole per la salute dello stesso;

il rispetto e la tutela della dignità umana sono inoltre contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che, nell'enunciare il diritto alla vita, ne esplicita il diritto all'integrità. In particolare, la Carta tutela il diritto di ogni individuo alla propria integrità fisica e psichica, che nell'ambito della medicina e della biologia deve essere rispettato mediante la prestazione di un consenso libero e informato della persona interessata;

da tempo, il Parlamento italiano sta esaminando il disegno di legge recante disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Il testo contiene una disposizione che disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed introduce l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia;

il citato provvedimento è all'esame del Parlamento dal mese di marzo 2009, un periodo eccessivamente lungo per provvedere ad una disciplina così importante,

impegna il Governo ad assumere iniziative di competenza al fine di promuovere l'armonizzazione dell'ordinamento italiano alle disposizioni comunitarie con particolare riferimento all'informazione nei casi di somministrazione di psicofarmaci.