Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00633
Azioni disponibili
Atto n. 1-00633
Pubblicato il 9 maggio 2012, nella seduta n. 719
SBARBATI , D'ALIA , ZANDA , QUAGLIARIELLO , MARINI , DINI , BALDASSARRI , GIULIANO , COSTA , MUSI , DEL PENNINO , MAGISTRELLI , AMATI , CASOLI , BARBOLINI , GRAMAZIO , CHIAROMONTE , SERRA , GUSTAVINO , PROCACCI , ASTORE , GALLO
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge n. 94 del 23 giugno 2010, non convertito in legge, le cui disposizioni sono state recepite dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha emendato l'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995. A seguito di tale modifica si è venuta a creare una palese distorsione delle dinamiche competitive nel settore del tabacco in Italia, anche in relazione ai principi sulla fiscalità fissati dalla Commissione europea, in particolare in riferimento alla direttiva europea 2011/64/UE;
rispetto a ciò, la Commissione europea ha, nel maggio 2011, chiesto spiegazioni al Ministero dell'economia e delle finanze, spiegazioni che sono state però rigettate durante un incontro tecnico ufficiale a Bruxelles. In data 27 febbraio 2012, la Commissione ha infine formalmente inviato una comunicazione alle autorità italiane nella quale, in sostanza, si inizia una procedura di infrazione e si chiedono spiegazioni scritte entro 60 giorni;
il provvedimento, emendando l'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, stabilisce che per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore alla categoria di prezzo più venduta (MPPC), l'accisa minima dovuta è 15 per cento superiore a quella dovuta dalla categoria di prezzo più venduta. Lo stesso meccanismo è applicato per il "rolling tobacco" (o RYO) dove l'accisa addizionale dovuta è del 9 per cento. Quanto sopra è palesemente incompatibile con la direttiva europea in quanto: a) l'accisa minima deve essere un ammontare fisso applicato indistintamente a tutti i prodotti. Inoltre per definizione il termine minimo implica il più piccolo ammontare applicato all'intera categoria. Tuttavia a seguito della norma in questione, l'accisa minima maggiorata è applicata solo alle sigarette vendute a prezzi più bassi della categoria di prezzo più venduta (MPPC), e questo è chiaramente contro la normativa europea; b) tale applicazione del calcolo delle accise, ingenera un inopinato protezionismo per le marche di sigarette vendute a prezzi più elevati e quindi un serio impatto sulle dinamiche competitive. Si fa notare come nel mercato italiano siano le multinazionali del settore (Philip Morris, British American Tobacco e Japan Tobacco) che detengono più del 90 per cento del mercato, a beneficiare di questa norma. Infatti esse commercializzano tutti i loro prodotti nella fascia media ed alta del mercato; c) un'applicazione selettiva di una più alta accisa minima solo a prodotti commercializzati a basso prezzo annulla il vantaggio competitivo dei produttori più efficienti e distorce sensibilmente le dinamiche competitive, favorendo le grandi multinazionali del tabacco a scapito dei piccoli produttori;
in conclusione la norma introdotta in Italia, che applica una più alta accisa minima per le sigarette (pari al 15 per cento) e per il rolling tobacco (pari al 9 per cento), che vengono venduti ad un prezzo inferiore alla categoria di prezzo più venduta (MPPC), viola l'articolo 7, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/64/UE e favorisce dichiaratamente l'oligopolio delle multinazionali del tabacco in Italia,
impegna il Governo - onde evitare un'ulteriore procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia - ad ottemperare alle indicazioni cogenti della direttiva 2011/64/UE che invita il Governo italiano a rimuovere il meccanismo dell'accisa minima per le sigarette (con cui si applica una più alta accisa minima per le sigarette, pari al 15 per cento, e per il rolling tobacco pari al 9 per cento, che vengono venduti a un prezzo inferiore alla categoria di prezzo più venduta, MPPC, che viola la direttiva citata) in quanto favorisce dichiaratamente l'oligopolio delle multinazionali del tabacco in Italia, e blocca il meccanismo della concorrenza creando una palese distorsione delle dinamiche competitive del mercato.