Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00620
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Atto n. 1-00620
Pubblicato il 26 aprile 2012, nella seduta n. 716
BIANCO , SCANU , DE SENA , ADAMO , AMATI , BASTICO , CECCANTI , CRISAFULLI , INCOSTANTE , MARINO Mauro Maria , NEGRI , PINOTTI , SANNA , VITALI , ANTEZZA , DEL VECCHIO
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede all'articolo 24, comma 18, che con regolamento da adottare entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate nonché del comparto del Soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti;
l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, "la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti";
l'intervento regolamentare deve rispondere al principi di equità e proporzionalità e deve essere circoscritto esclusivamente ai limiti di età del personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco nei trattamenti di quiescenza e anticipati;
la disciplina regolamentare dovrà essere adottata dal Governo nel rispetto delle disposizioni legislative citate nonché conformemente al principio di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione che impone la ragionevolezza delle distinzioni e il divieto di discriminazioni al contrario;
i limiti di età per tali trattamenti previsti per il personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco degli altri Stati europei risultano di larga massima inferiori a quelli già stabiliti per l'omologo personale italiano;
il principio di specificità del comparto Sicurezza e Difesa e del comparto dei Vigili del fuoco e del Soccorso pubblico che si prevede che debba essere attuato attraverso successivi provvedimenti ha lo scopo precipuo di garantire la condizione peculiare del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a condizioni di impiego operativo altamente rischioso che presuppone il costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche;
per diretto effetto di tali attività operative ed addestrative, i requisiti anagrafici e di età che risultano direttamente connessi all'idoneità al servizio pongono la regolamentazione di cui si tratta nella necessità di operare in un'attenta considerazione della specificità dei comparti Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico;
la norma sulla specificità, pur nel suo tratto programmatico, prevede un ruolo concertativo dei sindacati e del Consiglio centrale di rappresentanza (Cocer), ruolo che non può essere pretermesso dall'Esecutivo nell'esercizio del potere regolamentare di cui al comma 18 dell'art. 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
impegna il Governo:
1) a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela delle specificità del personale del comparto Sicurezza e Difesa e del comparto Vigili del fuoco e Soccorso pubblico esclusivamente con riguardo al solo allungamento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento;
2) a garantire, anche con disposizioni transitorie, il personale dei comparti che, per esigenze funzionali, è tenuto a lasciare il servizio prima degli altri lavoratori pubblici e privati;
3) ad istituire con immediatezza un tavolo di concertazione con i sindacati rappresentativi ed il Cocer per giungere ad un regolamento condiviso, nel quale trovi concreto riconoscimento la peculiarità degli operatori del settore;
4) ad avviare, contestualmente alla stesura del regolamento di armonizzazione, le procedure di concertazione atte all'avvio di forme pensionistiche complementari, salvaguardando il personale attualmente in servizio già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro, anche attraverso il ricorso al possibile utilizzo di parte dei nuovi risparmi derivanti dalle disposizioni contenute nel richiamato regolamento di armonizzazione;
5) ad avviare un tavolo di lavoro con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e le rappresentanze del personale per definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli del personale interessato al regolamento di armonizzazione, ai fini della predisposizione di un disegno di legge di delega che preveda un'attuazione differita nel tempo - coordinata con la gradualità dell'incremento dei requisiti per l'accesso alla pensione - e che assicuri la compatibilità finanziaria, anche attraverso un processo di razionalizzazione e modernizzazione delle strutture interessate, coerente con le misure di contenimento della spesa.