Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07304
Azioni disponibili
Atto n. 4-07304
Pubblicato il 18 aprile 2012, nella seduta n. 711
FERRANTE - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -
Premesso che:
l'interrogante è venuto a conoscenza che, in data 12 aprile 2012, la federazione Gomma plastica - Unionplast ha inviato a tutte le aziende associate una circolare sull'applicazione delle norme in materia di shopper, linee guida per l'applicazione del decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, che all'art. 2 reca "Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente";
si legge dalla nota esplicativa che secondo l'Unionplast il decreto-legge n. 2 del 2012 individua, all'art. 2, le tipologie di sacchi che dal 25 marzo 2013 sarebbero esenti dal divieto di commercializzazione riguardante gli shopper per l'asporto di merci, che in ambito nazionale sarebbero: 1) sacchi ottenuti impiegando polimeri biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI 13432; 2) sacchi "riutilizzabili" - ottenuti impiegando polimeri non conformi alla norma - con maniglia esterna e spessore superiore a 200 micron, se destinati all'uso alimentare, e 100 micron, se destinati ad altro uso; 3) sacchi "riutilizzabili" - ottenuti impiegando polimeri non conformi alla norma - con maniglia interna e spessore superiore a 100 micron, se destinati all'uso alimentare, e 60 micron, se destinati ad altro uso; 4) sacchi ottenuti impiegando plastiche da riciclo post consumo, senza vincoli di spessori e di maniglia, aventi un contenuto di materiale plastico riciclato nella percentuale di non meno del 30 per cento per quelli ad uso alimentare, 10 per cento se destinati ad altri usi;
inoltre sempre dalla lettura della nota emerge che per l'Unionplast l'articolo 2 prevede pertanto tre famiglie di sacchetti commercializzabili: 1) sacchi biodegradabili compostabili; 2) sacchi riutilizzabili con spessori minimi variabili da 60 a 200 micron; 3) sacchi in plastica riciclata post consumo in percentuale minima variabile da 10 al 30 per cento;
è invece del tutto evidente dalla lettura dell'articolo 2 del decreto che l'interpretazione dell'Unionplast è non solo errata ma anche fuorviante: il comma 3 infatti impone l'utilizzo di percentuali di plastica proveniente dal riciclo post consumo esclusivamente per quei sacchetti, che pur non essendo conformi alla norma UNI EN 13432, sono da considerarsi riutilizzabili così come descritti per lo spessore e la tipologia di maniglia al comma 1,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra e se intenda immediatamente intervenire affinché non si diano informazioni non corrette e fuorvianti su una norma quale quella del divieto dei sacchetti non biodegradabili oramai chiara e indiscutibile.