Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07272
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Atto n. 4-07272
Pubblicato il 12 aprile 2012, nella seduta n. 709
LANNUTTI - Ai Ministri degli affari esteri, per gli affari europei e della giustizia. -
Premesso che:
risulta all'interrogante che la cittadina italiana M.I. ha presentato, in data 27 luglio 2010, una denuncia alla Commissione europea (prot. n. CHAP201002528), per inadempienza giudiziaria di Stato membro, nei confronti del Regno Unito;
la vicenda scaturisce da una denuncia a carico di Goldman Sachs a Londra da parte della cittadina italiana dove, dal febbraio 2000, ha ricoperto l'incarico di assistente compravendita azionario europeo, per licenziamento ingiustificato, discriminazione di genere e nazionalità, mobbing, violazione di Statuto, violazione di contratto, diffamazione, violazione dei diritti umani ed estromissione forzata illegale attraverso l'uso della violenza fisica. In particolare la cittadina, non avendo trovato alcuno studio legale che volesse rappresentarla in giudizio presso la competente autorità giudiziaria a Londra, decide, come previsto dal diritto inglese, di autorappresentarsi presso il Tribunale del lavoro di Holborn di Londra ed altri sedi giudiziarie britanniche;
dopo alcuni solleciti, la Commissione europea, con notevole ritardo, in data 26 gennaio 2011, risponde alla cittadina, scusandosi dell'inconveniente, che la stessa non è autorizzata ad intervenire sul caso portato alla sua attenzione. Conseguentemente la cittadina denuncia l'accaduto al Ministero degli affari esteri richiedendo l'intervento del Consolato italiano a Londra nonché un'indagine entro l'operato della Commissione europea;
il Consolato risponde che non può intromettersi nella questione in corso e che avrebbe dovuto rivolgersi ad uno studio legale, nonostante la cittadina abbia ampiamente esposto la mancata volontà di ogni avvocato a cui si è rivolta a rappresentarla, anche tra gli studi legali iscritti alle liste del Consolato;
il Ministero degli affari esteri inoltra la denuncia della signora alla Sezione italiani all'estero che però, a sua volta, risponde che l'azione può essere promossa esclusivamente da un legale rappresentante;
la cittadina, inoltre, aveva già denunciato il trattamento delle autorità giudiziarie britanniche alla Procura di Roma in data 5 giugno 2009 e sollecitato risposta il 5 ottobre 2009 quando mandava copia della denuncia anche al Ministro per le politiche comunitarie pro tempore Ronchi ed al Ministro della giustizia pro tempore Alfano;
ad oggi la signora non ha ricevuto alcuna risposta a riguardo dalle suddette autorità;
la cittadina lamenta che: la sua vertenza di lavoro giace in attesa di sentenza sulle scrivanie di tribunali e corti del Regno Unito, non avendo tali autorità giudiziarie deciso alcunché nel merito, così impedendole di accedere ai previsti canali giudiziari successivi; è stato violato l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, C364/1 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 18 dicembre 2000, relativamente al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale per cui "Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia";
nessuna considerazione viene attribuita da alcuno al fatto che i legali declinano il suo caso, che il Regno Unito è in grave violazione di Trattati e di disposizioni di legge del proprio Stato;
le inadempienze delle autorità giudiziarie britanniche e la difficoltà a trovare una rappresentanza legale sono a giudizio dell'interrogante dovute all'influenza del potente colosso finanziario che non vuole riconoscerle i propri diritti di lavoratore,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali iniziative abbiano conseguentemente assunto;
se risulti che, alla luce dei fatti esposti, le autorità italiane chiamate in causa dalla cittadina abbiano adottato con la dovuta attenzione tutte le procedure necessarie ad accertare quanto denunciato dalla stessa;
se non si ritenga opportuno attivare iniziative conoscitive finalizzate a prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di legittimità delle procedure adottate;
quali iniziative il Governo intenda assumere, presso la Commissione europea, per assicurare che il caso in esame, e ogni altro caso analogo che coinvolga un cittadino italiano, vengano trattati con la dovuta considerazione e attenzione, in ragione del fatto che la cooperazione giudiziaria è un perno del sistema comune.