Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07258

Atto n. 4-07258

Pubblicato il 11 aprile 2012, nella seduta n. 707

GIAMBRONE , BELISARIO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

il combinato disposto del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ha generato ingentissime, oltre che negative, modifiche all'ordinamento giuridico riguardante il mondo scolastico;

a seguito di detta riforma - a parere dell'interrogante ispirata a criteri non condivisibili ai fini di una corretta e sana riforma del sistema dell'insegnamento - gli istituti scolastici si sono trovati ad affrontare una serie infinita di problemi;

l'aumento del numero degli alunni per la composizione delle classi, i tagli delle dotazioni finanziarie da assegnarsi agli istituti scolastici, la riduzione in scala progressiva annuale del personale docente e non docente hanno ridotto la scuola pubblica in condizioni di difficoltà estrema, non ulteriormente sostenibile;

considerato che tra le sopraindicate situazioni di emergenza, ad opinione dell'interrogante, quella del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) risulta essere davvero preoccupante, non solo per la modalità di svolgimento del lavoro degli stessi operatori, ma anche in considerazione della carenza di sicurezza, per l'impossibilità - data dall'esiguità del personale - di coprire i servizi minimi indispensabili;

considerato inoltre che:

con particolare riguardo alla situazione esistente in Provincia di Palermo, l'interrogante intende osservare che: numerosissimi sono i lavoratori inclusi, ai sensi dell'articolo 553 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella graduatoria provinciale permanente del personale ATA di Palermo, approvata ed aggiornata annualmente dai competenti uffici regionali e provinciali, del Ministero dell'istruzione, sia ai fini delle immissioni in ruolo, sia per il conferimento di incarichi di supplenze annuali; detti lavoratori - nelle diverse rispettive qualifiche di assistenti amministrativi, tecnici di laboratorio o collaboratori scolastici, tutte figure essenziali per il regolare funzionamento della scuola statale - operano da parecchi anni, con contratti a termine, reiterati negli anni, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di una pubblica amministrazione dello Stato, dal quale in tutti questi anni sono stati retribuiti, senza, tuttavia, che la loro posizione lavorativa abbia conosciuto mutamento alcuno; il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, insieme agli uffici periferici come gli uffici scolastici regionali e provinciali, ha di fatto creato un'inverosimile forma di precariato di lunga durata, anche ultra decennale, conferendo annualmente incarichi di supplenze, in relazione a posti vacanti in pianta organica, colmando di fatto, con il ricorso a contratti a termine, le carenze strutturali e sistematiche dell'amministrazione scolastica statale, senza tuttavia contestualmente tutelare i predetti lavoratori precari, che non godono di alcuna delle legittime posizioni derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato con relativa applicazione delle norme dei contratti nazionali del lavoro, come ad esempio gli scatti stipendiali, il trattamento di fine rapporto, le ferie; tale situazione deriva dalla previsione annuale, operata da parte del Ministero competente, dell'organico di diritto, il quale risulta ogni anno numericamente inferiore rispetto alle effettive necessità dell'amministrazione scolastica. In tale situazione, e sempre su base annuale, viene anche approvato un organico di fatto, in relazione al quale gli uffici periferici dello Stato procedono con il conferimento di incarichi annuali e supplenze, per sopperire all'effettivo fabbisogno lavorativo all'interno delle strutture scolastiche pubbliche;

a fronte di tale situazione, diversi sono stati i Tribunali italiani che, anche in applicazione di direttive comunitarie già recepite dal Paese, volte a tutelare dei lavoratori della pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, hanno ribadito chiaramente la necessaria tutela del lavoratore, condannando l'amministrazione pubblica;

risulta all'interrogante che anche alcuni membri del Parlamento europeo abbiano posto la questione, a mezzo di atti di sindacato ispettivo, alla Commissione europea, la quale ha ribadito quanto sostenuto dai richiedenti, palesando l'intenzione di richiedere puntuali chiarimenti allo Stato italiano, in ordine all'attuazione del proprio dettato normativo;

ritenuto che:

tale comportamento, posto in essere da parte della pubblica amministrazione, violi palesemente diverse disposizioni, contenute sinanco nella Carta costituzionale, relative alla tutela del diritto al lavoro ed alla dignità del lavoratore;

in particolare, l'utilizzo reiterato negli anni di successivi contratti a tempo determinato nei confronti degli stessi soggetti, senza peraltro alcuna idonea motivazione a sostegno dell'apposizione del termine nel rapporto contrattuale, sia tale da configurarsi quale abuso;

il citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel titolo II, capo II, relativo al reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, delimiti le modalità ed i casi di assunzione e di supplenze temporanee per docenti e per personale ATA;

sia inoltre di tutta evidenza che: per l'assunzione a tempo indeterminato nella IV qualifica (quella del personale ATA), la norma sopracitata preveda concorsi annuali indetti in relazione ai posti non coperti in organico; a detti concorsi per l'immissione in ruolo possano accedere anche i lavoratori ATA, dopo un periodo di due anni consecutivi di attività lavorativa, svolta presso gli istituti scolastici statali, con contratti a tempo determinato; il personale ATA della Provincia di Palermo, pur essendo stato, nella stragrande maggioranza dei casi, ammesso a partecipare al concorso per l'assunzione nei ruoli dell'amministrazione ed inserito da tempo nella graduatoria cosiddetta di I fascia - con titolo quindi alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, e tra l'altro è stato inserito nelle graduatorie di III fascia per il conferimento di incarichi a tempo determinato - nonostante il chiaro dettato normativo e, conseguentemente, le legittime aspettative, continui a non vedersi riconosciuta l'agognata stabilizzazione lavorativa;

ritenuto inoltre che:

la condizione di precariato di lunga durata sopra descritta, oltre che ingiusta ed illegittima ai sensi delle sopra richiamate norme, appaia anche, ed innegabilmente, in violazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), che ha trovato piena conferma nell'indirizzo applicativo dettato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circ. n. 42/2002, in cui si è sottolineata la necessità di evitare qualsiasi volontà discriminatoria o fraudolenta del datore di lavoro;

l'introduzione nell'ordinamento dell'art. 9, comma 18, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non può in modo alcuno pregiudicare i diritti acquisiti dai lavoratori sopra indicati. Al contrario l'applicazione della disposizione di cui trattasi, al netto della sua legittimità costituzionale tutta ancora da verificarsi, va circoscritta al tempo successivo all'entrata in vigore della disposizione medesima,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto esposto, non ritenga opportuno porre in essere concrete iniziative, volte a risolvere il problema oggettivo del precariato storico esistente all'interno della categoria di personale ATA, dando applicazione alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, con conseguente riconoscimento del diritto all'immissione nei ruoli dello Stato;

se, alla luce degli atti e dei fatti sopraesposti, non ritenga che debba indicarsi una soluzione unitaria per tutto il territorio nazionale relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ed al risarcimento dei danni, soluzione che non può continuare ad essere affidata né alla sensibilità, né all'orientamento giurisprudenziale, peraltro contrastante in varie parti d'Italia;

quali opportuni chiarimenti il Governo abbia fornito, o intenda fornire, in merito alla richiesta avanzata in materia dalla Commissione europea;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire che l'introduzione nell'ordinamento dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 70 del 2011, non può in modo alcuno intaccare i diritti acquisiti, in date antecedenti, dal personale di detto comparto e non può quindi avere efficacia retroattiva.