Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06909
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Atto n. 4-06909
Pubblicato il 21 febbraio 2012
Seduta n. 676
CASSON , VITA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, è stata disposta la soppressione dell'Ispesl (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) e il trasferimento delle sue funzioni all'Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), che perciò è stato sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 7, comma 1);
con lo stesso decreto-legge si è stabilito che il personale e le risorse dell'Ispesl saranno trasferiti all'Inail con decreto interministeriale dei tre Ministri in indirizzo e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (art. 7, comma 4) e che il personale dell'Ispesl conserva il trattamento giuridico ed economico degli enti pubblici di ricerca fino al riordino dei comparti del pubblico impiego (art. 7, comma 5); si è stabilito altresì che lo statuto dell'Inail debba essere modificato in modo da armonizzare le nuove funzioni di ente di ricerca con quelle previgenti di ente previdenziale (art. 7, comma 13);
a giudizio degli interroganti, sia la gestione del personale dell'Ispesl che la gestione della relativa attività di ricerca pongono infatti dubbi di legittimità anche costituzionale: alla dirigenza dell'Inail, che è dirigenza amministrativa, non è infatti permesso dalla legge di estendere la propria competenza alla gestione della ricerca (art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") e l'osservanza della disposizione è garanzia dell'autonomia e della libertà della ricerca, affermata dall'art. 33, primo comma, della Costituzione;
al fine di garantire il rispetto di tale norma il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia con il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che, modificando l'art. 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 con l'inserimento del comma 5-bis, ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 la carica del direttore generale dell'Ispesl e ne ha previsto la trasformazione in una dirigenza generale a carattere scientifico, prevedendo che a partire dal 2012 sia nominata in quel ruolo una personalità scientifica, ex art. 5 del regolamento di organizzazione dell'Ispesl di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle norme sulla dirigenza pubblica;
tale dirigente generale non è stato ancora nominato; né è stato rinnovato il consiglio scientifico dell'Ispesl, che perciò deve intendersi prorogato;
il 2 febbraio 2012 la direzione generale dell'Inail ha sottoposto alle organizzazioni sindacali un nuovo assetto organizzativo dell'Ispesl, recante la soppressione dei Dipartimenti tecnologie della sicurezza (DTS), igiene del lavoro (DIL), impatto ambientale degli insediamenti produttivi (DIPIA). Si tratta dei dipartimenti che svolgevano le funzioni, a livello nazionale, precedentemente attribuite a due delle sezioni degli Ispettorati del lavoro che sono stati trasferiti, con il loro personale, all'Ispesl e alle Aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 73 della legge di riforma sanitaria (legge n. 833 del 1978); il terzo è il dipartimento nato a seguito della cosiddetta direttiva Seveso. Si tratta di un arretramento culturale oltre che istituzionale che riporta la prevenzione a prima della direttiva Seveso e a prima della riforma introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, per la cui attuazione gli Ispettorati provinciali del lavoro si dotarono delle predette strutture tecnico-sanitarie, poi trasferite al Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi degli art. 21 e 23 della legge n. 833 del 1978;
tale arretramento appare un'inevitabile conseguenza della non osservanza del corretto procedimento amministrativo nella determinazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ispesl nell'Inail, comunicato il 2 febbraio 2012 alle organizzazioni sindacali, in quanto disposto da quella dirigenza amministrativa limitata, per legge, in materia della gestione della ricerca, e senza consultazione del Consiglio scientifico dell'Ispesl, ancorché prorogato;
l'osservanza del principio di buon andamento e del principio di specializzazione della pubblica amministrazione affermati nell'art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione, a garanzia delle competenze e dell'autonomia e libertà della ricerca, qui in evidenza con riferimento alle materie della prevenzione e della sicurezza del lavoro, comporta che, in carenza dell'attuazione dei richiamati commi 4 e 13 dell'art. 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, l'assetto organizzativo dell'Ispesl debba continuare ad essere conformato al decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002, anche perciò esplicitamente richiamato nel citato comma 5-bis, introdotto nello stesso art. 7 dal decreto-legge n. 98 del 2011, art. 18, comma 21: ai sensi dell'art. 7, comma 13, del decreto-legge n. 78 del 2010 l'ordinamento dell'Ispesl è stato conformato, con regolamento interno, adottato il 5 ottobre 2006 e attuato per gli uffici amministrativi; lo stesso regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002 ha stabilito, all'art. 18, che, fintanto che il regolamento interno fosse inattuato, sarebbe rimasto in vigore il previgente ordinamento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1994 e in forza di questo, ex art. 28, comma 2, l'ordinamento di cui al decreto del Ministro della sanità n. 322 del 1991;
il regolamento dell'Ispesl 5 ottobre 2006 è rimasto inattuato per quanto riguarda l'assetto organizzativo dei dipartimenti centrali e territoriali a carattere tecnico e scientifico, come risulta dal fatto che i dipartimenti centrali hanno continuato ad essere articolati nelle unità funzionali previste dal decreto ministeriale n. 322 del 1991 e i dipartimenti territoriali sono del pari rimasti quelli previsti dallo stesso decreto ministeriale e confermati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1994; con riferimento a questi due punti è evidente che il regolamento 5 ottobre 2006 è rimasto inattuato in quanto tale regolamento prevedeva laboratori in luogo delle unità funzionali nei dipartimenti centrali e prevedeva 20 agenzie regionali invece dei 36 dipartimenti territoriali;
con la soppressione dei DIL e DIPIA è stata soppressa l'unità funzionale con laboratorio "Inquinamento ambientale da radiazioni e ultrasuoni": si tratta dei due dipartimenti che hanno sottoscritto - e dell'unità funzionale che ha curato - il documento congiunto Ispesl-ISS sulle problematiche dell'esposizione dei lavoratori e della popolazione ai campi elettromagnetici e della nota aggiuntiva dell'Ispesl, che la Camera dei deputati, all'unanimità, ha indicato come documenti scientifici di riferimento con la mozione Vigni 1-00360 del 1999 e su cui la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato si era espressa favorevolmente, a maggioranza, nello stesso anno; si tratta dei documenti - in particolare la nota aggiuntiva dell'Ispesl - che integrano il sistema italiano di protezione della popolazione e dei lavoratori, quale è stato poi recepito negli atti normativi che hanno regolato la materia: il decreto ministeriale n. 381 del 1991, la legge n. 36 del 2001, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, il capo IV del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche (art. 86 e seguenti), sistema di protezione adottato da altri Paesi, a partire dalla Svizzera (ordinanza federale ORNI 29 dicembre 1999), a finire con la Cina (bill del 2003);
la soppressione dell'unità "Inquinamento ambientale da radiazioni e ultrasuoni" appare preoccupante perché tale unità è stata titolare della competenza della proposta normativa e consulenza allo Stato in materia di "forme di energia che possono alterare l'equilibrio biologico o ecologico" ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. i), della legge n. 833 del 1978; tale funzione ha consentito di conservare il sistema italiano di protezione dai campi elettromagnetici, che ha subito ripetuti tentativi di modifica con l'introduzione di limiti di esposizione della popolazione più elevati di quelli vigenti, da ultimo con una preannunciata proposta emendativa da parte del Governo al disegno di legge di stabilità per il 2012, poi non presentata anche per l'azione parlamentare delle opposizioni;
si tratta di una questione, quella dei limiti di esposizione, che riveste un particolare rilievo, dopo la classificazione da parte dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) del campo elettromagnetico come possibile cancerogeno a tutte le frequenze considerate dal citato documento congiunto Ispesl-ISS e dall'Addendum dell'Ispesl, comunicata il 31 maggio 2011 e dopo la risoluzione dell'Assemblea del Consiglio d'Europa del 29 maggio 2011 (rapporto Huss) che asserisce la validità in materia del principio di precauzione, peraltro recepito nella normativa italiana (art. 1 della legge n. 36 del 2001), e che è fondamento del sistema di protezione adottato nel Paese, anche grazie all'elaborazione di quell'unità funzionale che oggi verrebbe chiusa da parte della dirigenza amministrativa dell'Inail;
con tale soppressione verrebbe meno anche l'incarico del suo direttore, già curatore del documento congiunto Ispesl-ISS e dell'Addendum, il quale oggi è anche il "principal investigator" della ricerca finalizzata, approvata dal Ministero della salute con la graduatoria 9 giugno 2011, RF-2009-1504427, "Elf induced maturation and differentiation of human cardiac stem cells and their implantation in nude mice: a preclinical study for treating heart attacks", alla quale collaborano il premio Nobel per la medicina Luc Montagnier e altri illustri scienziati; tale ricerca è basata su un brevetto congiunto Ispesl-CNR il cui autore, con i colleghi della stessa unità funzionale e dell'Istituto di farmacologia translazionale del CNR, è lo stesso direttore dell'unità funzionale;
in relazione a quest'ultimo destano poi preoccupazione le notizie di sospetto mobbing, anticipate da Rai3, nella trasmissione "Report" del 29 novembre 2011, e oggi riferite in un appello di numerosi scienziati di tutto il mondo, sul sito "infoamica", tra cui il famoso biologo molecolare dell'università di Washington a Seattle, professor Henry Lai, il noto biofisico russo Mikhail N. Zhadin, la professoressa Annie Sasco dell' università di Bordeaux, già capo unità dello Iarc dell'Organizzazione mondiale della sanità, l'epidemiologo svedese Lennart Hardell, il professor Michael Kundi, direttore dell'Istituto d'igiene dell'università di Vienna, il premio Prigogine professor Emilio Del Giudice, la professoressa Nesrin Seyhan, direttrice del Dipartimento di biofisica dell'università Gazi di Ankara, e numerosi altri, compresa la professoressa Irene Figà Talamanca, epidemiologa de La Sapienza e membro del Consiglio scientifico dell'Ispesl, non consultato;
tale mobbing sarebbe integrato, oltre che dall'immotivata soppressione dell'unità funzionale, dalla pretermissione del direttore in questione da tutti i nuovi incarichi istituzionali, come il "Tavolo per la ricerca scientifica" costituito presso l'Inail, la missione Inail di cooperazione internazionale in Giappone per l'incidente nucleare di Fukushima, la produzione del portale agenti fisici, affidata dal Ministero della salute all'Inail e alle Asl di Siena e di Modena e che perciò è risultato in contrasto con i principi cui è ispirata la normativa italiana e in particolare con il principio di precauzione, dalle partecipazioni a convegni nazionali e internazionali,
si chiede di sapere quali provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo per garantire la libertà della ricerca all'Ispesl, in seno all'Inail, e se intendano: esercitare la dovuta vigilanza per impedire che siano attuati nuovi ordinamenti nelle more dell'adozione dei decreti previsti all'art. 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e delle modifiche statutarie dell'Inail previste al comma 13 dello stesso articolo; attuare subito, per porre fine alla vacanza determinatasi con la cessazione della carica del direttore generale dell'Ispesl, il comma 5-bisdell'art. 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, provvedendo alla costituzione, in seno all'Inail, dell'ufficio di dirigenza generale relativo alla struttura ex Ispesl, ivi previsto, e alla sua attribuzione a una personalità scientifica, come stabilito dalla stessa disposizione con riferimento all'art. 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303; garantire l'esistenza dei dipartimenti dell'Ispesl, ora Inail, corrispondenti a tutte le sezioni degli Ispettorati provinciali del lavoro, soppresse con l'art. 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a seguito del trasferimento delle loro funzioni al SSN, nonché il dipartimento per l'interazione degli insediamenti produttivi con l'ambiente, costituito a seguito della prima direttiva Seveso 82/501/CE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; garantire l'esistenza del Laboratorio per l'inquinamento ambientale da radiazioni dell'Ispesl, ora Inail, per assicurare la continuazione delle sue funzioni istituzionali previste dall'art. 6, comma 1, lettere i) e k), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; evitare ogni forma di mobbing all'Inail ed anche il discredito di immagine che ne deriva nella comunità scientifica internazionale, testimoniato dall'appello degli scienziati sopra nominati.