Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06890

Atto n. 4-06890

Pubblicato il 21 febbraio 2012
Seduta n. 676

PEDICA - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

è attualmente vigente l'art. 330 del codice civile secondo cui "Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore";

l'art. 333 del codice civile come modificato dall'art. 37 della legge n. 149 del 2001 dispone quanto segue: "Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento";

ai sensi dell'art. 336 del codice civile: "I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio (…)";

per giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, per un genitore ed il proprio figlio il fatto di essere insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare (Errico/Italia, n. 29768/05, 24 febbraio 2009; Havelka ed altri/Repubblica Ceca n. 23499/06, 34-35, 21 giugno 2007, Kutzner c/ Germania n. 46544/99, 56 CEDU 2002 I). Le misure interne che lo impediscono costituiscono un'ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (K. E T. c. Finlandia, n. 25702/94, 151, CEDH 2001-VII), che tende essenzialmente a tutelare la persona dalle ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, ma crea a carico dello Stato obblighi positivi aventi ad oggetto il rispetto effettivo della vita familiare. Così laddove risulta provata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve per principio agire in modo tale da consentire a questo legame di svilupparsi e deve dunque adottare misure idonee affinché il genitore possa riunirsi al proprio figlio (Erikkson c. Svezia, 22 giugno 1989, 71, serie A n. 156; Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992, 91 serie A n. 226 A; Olsson c. Svezia (n. 2) 27 novembre 1992, 90, serie A no 250; Ignaccolo - Zenide c. Romania, n. 31679/96, 94, CEDH 2000 I, e Gnahorè c. Francia, no 40031/98, 51, CEDH 2000 IX);

considerato che:

con decreto del 15 marzo 2011 reso nei procedimenti civili riuniti nn. 1228/10, 1280/10, 1335/10, 2897/10 e 3211/10 sono stati vietati i contatti della signora G. P. A. con la figlia fino a quando la signora non avrà intrapreso un percorso psicoterapeutico intensivo presso il Dipartimento di salute mentale (DSM) della Azienda sanitaria locale (ASL) Roma;

il decreto adottato dal Tribunale dei minorenni di Roma, oltre ad essere stato adottato omettendo l'audizione della signora in violazione della legge, è privo di qualsivoglia termine di efficacia finale, configurandosi come provvedimento sine die;

secondo la giurisprudenza (si veda pronuncia della Corte d'Appello Caltanissetta del 13 novembre 2003 (decr.), la previsione di un termine finale di durata dei provvedimenti che incidono sull'affidamento dei minori, venendo ad incidere tali provvedimenti sull'esercizio della potestà dei genitori, è necessaria a seguito della sentenza 13 luglio 2000 della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha rilevato la violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

la Corte di giustizia europea con sentenza in tema di interesse superiore del bambino ha affermato che uno dei diritti fondamentali del bambino è quello, sancito dall'art. 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e cioè quello di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, e il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Corte di Giustizia CE, sez. III, sentenza 1° luglio 2010, n. c-211/10);

considerato che:

secondo quanto riferito all'interrogante l'affidamento della minore è stato disposto in favore del padre, nonostante precedenti penali per lesioni e maltrattamenti e la pendenza di procedimento penale a suo carico dinanzi al Tribunale penale di Roma per lesioni e maltrattamenti perpetrati nei confronti della signora G. P. A. anche durante la gestazione;

sempre secondo quanto riferito all'interrogante, dalle relazioni dei servizi sociali redatte dopo l'affidamento della minore al padre risulta che la bambina vive una situazione difficile che la espone ad un alto rischio psicopatologico, rischio che aumenterà proporzionalmente alla durata del periodo di separazione dalla madre;

risulta inoltre che la bambina non abbia più avuto alcun contatto neanche telefonico con la madre e con i nonni materni;

secondo quanto riferito all'interrogante la madre ha seguito il percorso medico suggerito dal Tribunale ed è attualmente una persona sana ed equilibrata;

tutte le istanze depositate dai legali della madre (in data 20 marzo 2011, in data 18 luglio 2011 ed in data 4 ottobre 2011) al fine di modificare il provvedimento suddetto sono tuttora prive di riscontro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la sua valutazione.