Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06843
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Atto n. 4-06843
Pubblicato il 9 febbraio 2012
Seduta n. 673
SARO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
l'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e l'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 consentono ai contribuenti raggiunti da "avviso bonario" la liquidazione della dichiarazione dei redditi;
l'art. 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 consente di richiedere la dilazione degli importi richiesti con le sanzioni ridotte di un terzo;
in caso di mancato pagamento delle rate da parte del contribuente, l'Agenzia delle entrate può revocare la rateazione e/o la riduzione delle sanzioni, iscrivendo a ruolo il residuo dovuto e inviando i relativi atti a Equitalia per la riscossione;
a seguito dell'avvenuta notifica della nuova cartella di pagamento, il contribuente può richiedere la maggiore rateazione ex art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 che però può essere negata in forza del comma 7 del citato art. 3 del decreto legislativo n. 462 del 1997 il quale dispone che "Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni";
considerato che:
la previsione della norma citata ad avallo del diniego opposto al contribuente provoca, a giudizio dell'interrogante, un'ingiustificata discriminazione in danno dello stesso, in violazione dei precetti costituzionali di parità di trattamento fra i cittadini (art. 3 della Costituzione), di concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva (art. 53 della Costituzione) e di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione);
inoltre al contribuente che abbia deciso di aderire alla comunicazione pervenutagli dall'Agenzia delle entrate riguardo alla liquidazione della dichiarazione fiscale al fine di limitare l'incidenza delle relative sanzioni, viene negata la possibilità di un'ulteriore dilazione, nel caso dell'obiettiva difficoltà di ottemperare all'obbligazione tributaria, che invece rimane concessa, anche successivamente alle modifiche apportate dai decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 e n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, tanto nella situazione prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 218 del 1997 (recante "disposizioni in materia di accertamento con adesione") quanto in quella prevista dall'art. 48, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992 (rubricato "conciliazione giudiziale"), ove a fronte dell'eventuale iscrizione a ruolo conseguente al mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima non consegue alcuna inibizione a concedere una maggiore rateazione ex art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 sugli importi conseguentemente iscritti a ruolo;
con i citati più recenti decreti-legge, inoltre, è stata addirittura prevista la possibilità di concedere nuove rateazioni ex art. 19 decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 per i contribuenti il cui stato di difficoltà sia peggiorato nel tempo;
rilevato, pertanto, che:
la situazione descritta pone il contribuente in questione in posizione discriminata rispetto ai casi che vertono su analoghe fattispecie dell'accertamento con adesione ovvero della conciliazione giudiziale;
la situazione, inoltre, non permette al contribuente di concorrere alle spese pubbliche assolvendo ai debiti tributari in base alle proprie attuali capacità contributive, indebolite da un'oggettiva situazione di difficoltà;
infine, rappresenta un vulnus rispetto ai precetti di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa;
si chiede di sapere se il Governo non intenda attivarsi al fine di promuovere l'abrogazione del comma 7 dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997, atteso che esso è, a giudizio dell'interrogante, viziato da manifesta illegittimità, per violazione degli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione.