Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06333

Atto n. 4-06333

Pubblicato il 29 novembre 2011
Seduta n. 638

CARLINO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha prodotto lo slittamento delle cosiddette "finestre" per l'accesso al pensionamento di vecchiaia;

secondo quanto disposto dal comma 5 del citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, per i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti pensionistici entro il termine del periodo di mobilità continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto n. 78 del 2010, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari;

il comma 5-bis, dispone che, con riferimento ai lavoratori di cui al comma 5, "ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, [...] può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo";

il comma 6 del medesimo articolo 12 dispone che l'INPS provvede al monitoraggio dei lavoratori interessati al progressivo scadere del trattamento di mobilità onde individuare i 10.000 beneficiari di cui al comma 5;

considerato che:

l'INPS non ha ancora ottemperato allo svolgimento del monitoraggio di cui al comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010;

i Ministeri competenti non hanno posto in essere le misure di cui al comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010;

secondo i dati raccolti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i lavoratori che rientrano nei parametri di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 sono circa 46.000, molti dei quali in particolare afferenti ai settori dell'industria, bancario, e dei trasporti;

il limite di 10.000 beneficiari di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 appare del tutto ingiustificato e lesivo del principio di uguaglianza ai fini dell'applicazione della normativa previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, stante il perdurare della crisi economica,

si chiede di sapere quali azioni concrete di competenza il Ministro intenda porre in essere al fine di a) eliminare il limite di 10.000 beneficiari di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010; b) assicurare l'effettuazione in tempi brevi tramite l'INPS di un efficace monitoraggio volto ad accertare il numero effettivo dei lavoratori rientranti nei parametri di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010; c) reperire le risorse necessarie a porre in essere la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito di cui al comma 5-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, al fine di assicurare a tutti i lavoratori rientranti nei parametri di cui al comma 5 il raggiungimento dei requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia.