Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02489
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Atto n. 3-02489 (in Commissione)
Pubblicato il 11 novembre 2011, nella seduta n. 636
BERSELLI - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
nelle interrogazioni 3-02433 e 3-02455, si lamentava che, a notevole distanza dal giorno in cui la stampa aveva pubblicato le dichiarazioni del Procuratore della Repubblica di Parma in ordine all'indagine sulla riqualificazione del locale "Ospedale Vecchio", specificando i nominativi degli indagati e le ipotesi di reato (abuso d'ufficio e violazione del codice Urbani), nessuno degli indagati aveva ancora ricevuto la prescritta informazione di garanzia;
in data 4 novembre 2011 la "Gazzetta di Parma" dava notizia di ulteriori dichiarazioni del loquacissimo Procuratore Laguardia secondo cui l'interrogante ben avrebbe dovuto sapere che il sequestro preventivo non prevedeva l'invio dell'avviso di garanzia;
è costante la giurisprudenza di legittimità in ordine alla non necessità di previo inoltro dell'informazione di garanzia alla persona sottoposta alle indagini in caso di esecuzione di sequestro preventivo (ex plurimis Cassazione n. 2889/1997): tale fattispecie in ogni caso è diversa da quella inerente "l'Ospedale Vecchio", ove si era in presenza della sola richiesta di sequestro preventivo al giudice per le indagini preliminari allorché il Procuratore informò la stampa dei nominativi degli indagati e del relativo titolo di reato;
la questione, infatti, si focalizza sulla comunicazione alla stampa dei nominativi degli indagati e del titolo di reato al di fuori dei presupposti di legge. In particolare: 1) al di fuori dei presupposti di cui all'art. 335, comma 3, del codice di procedura penale secondo cui, come è noto, le iscrizioni sono comunicate - a domanda - alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori; 2) al di fuori del momento esecutivo della misura che, comportando la conoscibilità della stessa da parte dell'indagato che la subisce, fa venir meno, ai sensi dell'art. 329, comma 1, del codice di procedura penale, il segreto sulla notizia: (si veda tra le altre, in fattispecie analoga, Cassazione 1853/1995 secondo cui la diffusione della notizia dell'arresto di persona indagata non integra il reato di rivelazione di segreto d'ufficio perché l'arresto, nel momento in cui viene eseguito, è conosciuto dall'indagato che lo subisce e quindi, ai sensi dell'art. 329, comma 1, del codice di procedura penale, non può essere coperto dal segreto;
considerato che a giudizio dell'interrogante:
comunicare alla stampa (che provvede alla relativa pubblicazione) i nominativi degli indagati ed il titolo di reato senza che gli indagati medesimi abbiano previamente ricevuto informazione di garanzia e sul diritto di difesa di cui agli artt. 369, 369-bis del codice di procedura penale, costituisce: 1) violazione dell'obbligo di segreto sancito dall'art. 329, comma 1, del codice di procedura penale fino alla chiusura delle indagini preliminari; 2) violazione dell'art. 335 del codice di procedura penale sulla comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato (Re.Ge.);
in particolare, quanto a quest'ultimo aspetto non si comprende come possa esser consentito ai Procuratori della Repubblica di comunicare alla stampa il contenuto delle iscrizioni contenute nel Re.Ge. nella fase delle indagini preliminari ed in assenza dei citati presupposti di esecuzione di misura, creando così una sorta di "doppio binario" sul conseguente possibile differente regime di responsabilità (penale e disciplinare: si vedano anche gli artt. 114 e 115 del codice di procedura penale) nei riguardi degli avvocati e del personale di cancelleria da un lato, e dei Procuratori della Repubblica dall'altro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di disporre un'indagine ispettiva sulla Procura di Parma, già ripetutamente richiesta in altri atti di sindacato ispettivo, e quali ulteriori conseguenti iniziative intenda intraprendere ai fini disciplinari.