Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05865
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Atto n. 4-05865
Pubblicato il 14 settembre 2011
Seduta n. 603
CAMBER - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
in questi anni la mediazione familiare in tutti i Paesi europei ha avuto un notevole sviluppo: diverse norme in materia ne hanno evidenziato la validità quale strumento di risoluzione dei conflitti familiari;
la mediazione familiare è un intervento professionale che utilizza conoscenze proprie della sociologia, della psicologia e della giurisprudenza rivolto alle coppie e finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o di divorzio; obiettivo centrale della mediazione familiare è il raggiungimento della cogenitorialità (o bigenitorialità) ovvero la salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, in special modo se minori;
la figura del mediatore familiare esiste in Italia dalla fine degli anni '80, quando nacquero un po' in tutto il Paese centri sperimentali di mediazione familiare cui hanno fatto seguito le prime scuole ed associazioni con l'intento di formare i mediatori familiari e di diffondere la cultura della mediazione stessa;
attualmente in Italia la mediazione familiare non è una professione regolamentata, non esistono né un organo istituzionale vigilante (un albo o un ordine professionale) né dei requisiti minimi definiti dallo Stato per poterla esercitare. Solitamente viene praticata da figure professionali già strutturate, quali avvocati, psicologi, assistenti sociali; di conseguenza non esistono centri di mediazione accreditati;
successivamente, a partire dalla seconda metà degli anni '90, lo Stato ha iniziato ad adottare provvedimenti normativi in materia di mediazione familiare: la legge n. 285 del 1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) che all'art 4, comma 1, lettera i), riconosce i servizi di mediazione familiare e di consulenza per le famiglie e per i minori come servizio di sostegno e di superamento delle difficoltà relazionali, la legge quadro n. 328 del 2000 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali nazionali), che riconosce tra gli interventi quelli atti a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disagio individuale e familiare, come appunto la mediazione familiare, la legge n. 154 del 2001 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) che, all'art. 2, introduce nel codice civile l'art. 342-ter, il cui secondo comma prevede che il giudice possa disporre l'intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare;
infine la legge n. 54 del 2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), che ha riformulato l'art. 155 del codice civile sancendo definitivamente l'opportunità che la coppia possa tentare di affrontare le problematiche conseguenti alla scissione del rapporto ed addivenire ad un componimento bonario delle controversie soprattutto legate alla sfera della genitorialità. Infatti, all'art 155-sexies, secondo comma, è previsto: "Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli";
peraltro tale riforma, lungi dal rendere obbligatoria la mediazione familiare, si è limitata a disporre che il giudice possa, all'esito del tentativo di conciliazione, solo informare le parti circa la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare finalizzato alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli;
anche a livello europeo vi sono stati interventi volti a favorire la mediazione familiare: 1) con la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (98) 1 del 21 gennaio 1998 ("Mediazione familiare metodo appropriato di risoluzione dei conflitti familiari") il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati membri a promuovere e rinforzare la mediazione familiare, essendo le dispute familiari particolari, poiché coinvolgono persone che avranno rapporti interdipendenti e continui, e dando precise indicazioni sulla sua area d'azione, sull'organizzazione dei servizi, sui metodi, eccetera. In particolare, dal momento che la separazione e il divorzio hanno un impatto specialmente sui bambini essa raccomanda (al Principio III -viii) che il mediatore dovrà avere più in particolare a cuore l'interesse superiore del fanciullo, dovrà incoraggiare i genitori a concentrarsi sui bisogni del fanciullo e dovrà ricordare ai genitori la loro responsabilità primordiale, trattandosi del benessere dei loro figli e della necessità che essi hanno di informarli e consultarli; 2) con la Convenzione sulle relazioni personali che riguardano i fanciulli fatta a Strasburgo il 15 maggio 2003 (STCE n. 192), che, all'articolo 7, statuisce che, quando bisogna risolvere delle controversie in materia di relazioni personali, le autorità giudiziarie devono adottare tutte le misure appropriate: per incoraggiare i genitori e le altre persone che hanno dei legami familiari con il fanciullo a raggiungere degli accordi amichevoli a proposito delle relazioni personali con quest'ultimo, in particolare facendo ricorso alla mediazione familiare e ad altri metodi di risoluzione delle controversie; 3) con la raccomandazione n. 1639 del 2003 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003, recepita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 16 giugno 2004, che ribadisce il valore della mediazione familiare e la necessità in questo ambito di ascoltare i minori per garantirne i diritti, invitando gli Stati ad implementarne i principi ed a promuoverne l'utilizzo,
si chiede di sapere quali iniziative di carattere legislativo e normativo il Governo intenda intraprendere, a maggior tutela dei figli di coppie in crisi ed ai sensi delle sollecitazioni in tal senso formulate dagli organismi europei, volte ad introdurre nei procedimenti di separazione, divorzio e conseguente affido dei figli un passaggio preliminare obbligatorio presso un centro di mediazione familiare, durante il quale venga stabilito un periodo di sospensione del procedimento di separazione e di altri eventuali procedimenti penali correlati (come accade solitamente nelle separazioni più controverse e che sono appunto quelle che più necessitano della mediazione), obbligo ovviamente limitato a quelle coppie che non siano riuscite a trovare autonomamente un accordo relativamente alla gestione dei rapporti con i figli.