Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 180

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 180


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori CARCARINO, SALVATO, CAPONI, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CÓ, CRIPPA, MARINO, MANZI e RUSSO SPENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Legge quadro sulle calamità naturali







ONOREVOLI SENATORI. - Riteniamo importante e urgente la presentazione di un disegno di legge quadro sulle calamità naturali che colpiscono il nostro Paese per determinare i princípi fondamentali relativi alle provvidenze pubbliche in favore dei cittadini danneggiati.
Il disegno di legge che viene qui proposto ha l'obiettivo di regolare, in modo il piú possibile certo, gli interventi di riparazione dei danni prodotti da eventi calamitosi, al fine di assicurare comportamenti omogenei non demandandoli alla decisionalità estemporanea del momento. Questo concetto - importantissimo - é esplicitato con particolare attenzione alla definizione dei compiti delle autorità pubbliche, alla loro suddivisione negli ambiti propri delle competenze dello Stato oppure delle regioni, delle province e dei comuni, al coordinamento tra questi enti.
In occasione, infatti, di ogni calamità viene vistosamente alla luce l'improvvisazione con la quale si corre ai ripari e la difficoltà con la quale si procede, successivamente, al riconoscimento dei danni e alla loro attenuazione. L'improvvisazione produce sempre gravi inconvenienti, quando non vere e proprie disparità di comportamenti e trattamenti; alle volte, addirittura, essa aggrava i danni. Finora le conseguenze negative prodotte dall'improvvisazione sono state temperate dalla meravigliosa abnegazione profusa, in occasione del verificarsi della calamità, dalle forze pubbliche, civili o volontarie, a cominciare dai servizi della protezione civile. Ció testimonia l'esistenza di condizioni, risorse organizzative e strutturali, intelligenze che, se venissero opportunamente coordinate e inserite in programmi finalizzati, potrebbero verosimilmente condurre a interventi assai piú efficaci e risolutivi.
Il disegno di legge é da intendersi - come reca il titolo - una proposta di legge quadro. Non viene toccato, quindi, il problema, serissimo, del finanziamento di programmi organici di recupero dei danni derivanti da eventi calamitosi. Essi vanno piú specificamente affrontati in occasione della elaborazione delle leggi finanziarie annuali, articolandosi le concrete azioni in una pluralità di soggetti pubblici e di capitoli di spesa.
Con questo disegno di legge si compie una scelta non facile, laddove si definisce che cosa debba intendersi per evento calamitoso. É una questione spinosissima, e fonte di accesi dibattiti sul piano tecnico-scientitico, definire che cosa sia una calamità e quanto di essa sia da attribuire a fenomeni naturali e quanto dipenda, invece, dall'impatto di un fenomeno naturale con le situazioni determinate dall'azione umana oppure, come nel caso dell'abbandono e del degrado, dall'assenza di attività umana.
Il disegno di legge opta per un criterio statistico e propone una definizione probabilistica. L'eccezionalità del fenomeno deriva dalla constatazione di fatto della violenza con la quale si esprime il fenomeno naturale e dai danni che provoca, misurati gli uni e l'altra con riferimento alla cadenza "normale".
Nel merito, l'articolo 1 (princípi ed obiettivi) e l'articolo 2 (finalità) esplicitano quanto finora esposto con l'obiettivo di garantire regole certe e la piena parità di trattamento dei cittadini.
L'articolo 3 individua come destinatari della legge quanti, comprese le strutture dello Stato, delle regioni e degli enti locali, abbiano subíto danni da una calamità.
L'articolo 4 definisce i compiti dello Stato e prevede che le funzioni di coordinamento e di controllo siano assicurate dal Ministero competente in materia di protezione civile, il quale potrà avvalersi anche di una specifica commissione consultiva composta da funzionari dei Ministeri interessati e dai rappresentanti delle regioni.
L'articolo 5 definisce i compiti delle regioni tra i quali appaiono rilevanti la pote stà di decretare lo stato di calamità naturale e di determinare l'area geografica e quella amministrativa, nonché la funzione di realizzare i piani di risanamento e di approvare e controllare i progetti operativi.
I compiti delle provincie e dei comuni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 6 e 7, in relazione alle funzioni amministrative proprie di questi enti. É previsto che ciascuno di essi diventi destinatario e soggetto operativo per la gestione degli interventi finanziari e strutturali.
Con l'articolo 8 viene istituito, presso la Tesoreria centrale, un conto corrente infruttifero denominato "Fondo speciale rotativo per ripristino danni calamità naturali" intestato al Ministero competente in materia di protezione civile. Alla dotazione del Fondo provvederà anualmente la legge finanziaria.
L'articolo 9 determina i criteri, le definizioni e le tipologie dell'evento calamitoso secondo il criterio statistico accennato all'inizio di questa relazione.
Le provvidenze e le agevolazioni prevedibili sono indicate dall'articolo 10. Esse vengono distinte a seconda del tipo di evento naturale, dei settori produttivi colpiti e delle tipologie dei beni danneggiati. Possono essere previste agevolazioni aggiuntive di natura fiscale, tributaria e contributiva. Viene inoltre riconosciuta, a tutti gli effetti, la qualifica di invalidi del lavoro ai feriti rimasti invalidi permanenti.
L'articolo 11 prevede una specifica modalità di controllo democratico e verifica della trasparenza amministrativa delle attività connesse alle calamità intervenute. Essa consiste nella istituzione di una commissione composta da rappresentanti delle realtà sociali e territoriali con funzioni ispettive e di controllo e con capacità valutative dell' iter attuativo dei programmi.
Gli articoli 12, 13 e 14 dettano rispettivamente le norme transitorie, quelle di validità della legge e quelle abrogative di precedenti normative.
Onorevoli senatori, il disegno di legge é il frutto di una decisione politica non facile. É noto che la sinistra si é sempre battuta perché i fenomeni calamitosi venissero in qualche modo previsti e, dunque, affinché l'accento venisse posto innanzitutto sulle attività di prevenzione. Il potenziamento della ricerca tecnico-scientifica, l'intervento attivo a tutela dell'ambiente, l'innovazione nell'organizzazione sociale ed economica costituiscono sempre il metodo migliore e piú lungimirante con il quale si debbono affrontare i fenomeni che possono produrre danni gravi.
Altra é stata, invece, la strada seguíta dai Governi che si sono succeduti alla guida del nostro Paese. Da ultimo, in sede di formulazione della legge finanziaria 1994, il Governo ha proposto e il Parlamento ha approvato - con il voto contrario dei gruppi di Rifondazione comunista - la riduzione dei finanziamenti già previsti a favore della legge di difesa del suolo e del piano triennale dell'ambiente. Ed é grave l'"SOS" che periodicamente proviene dal Dipartimento che raggruppa i quattro Servizi tecnici nazionali istituiti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, servizio dighe, servizio geologico, servizio idrografico, servizio sismico.
La presentazione di questo disegno di legge non vuol dire che si abbandona l'idea di far cambiare le scelte finanziarie e di tutela dell'ambiente in funzione della messa a punto di efficaci azioni di prevenzione e protezione dagli eventi calamitosi. Essa vuole piú semplicemente significare che si prende atto, con realismo, che passerà ancora molto tempo prima che si affermi una diversa concezione di governo, che si realizzino scelte differenti dal passato e che esse si attuino e comincino a dare i primi risultati. In ogni caso ci impegnamo, ancora una volta, a operare perché questo tempo sia il piú breve possibile e cambino veramente i perni sui quali deve ruotare la politica del nostro Paese, a cominciare dalla battaglia per contrastare la riduzione dell'ambiente e della salute a merce, causa principale e moltiplicatrice di gran parte delle calamità che affliggono il nostro Paese.
Perció una legge quadro sulle calamità naturali puó dare, intanto, risposta ad alcune impellenti esigenze e contribuire alla crescita di una maggiore attenzione al rapporto esistente tra natura e attività umane.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Princípi ed obiettivi)

1. In attuazione delle norme costituzionali, che assicurano la solidarietà sociale ed economica e la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale al pieno sviluppo della persona, la presente legge determina i princípi fondamentali relativi alle provvidenze pubbliche in favore dei cittadini danneggiati in occasione di calamità naturali, atte a ristabilire al piú presto possibile il loro pieno sviluppo e la loro effettiva partecipazione alla vita del Paese.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si realizzano, fermi restando i compiti di pronto intervento e di prevenzione dei vari organi, enti e strutture dello Stato e segnatamente del Ministro competente in materia di protezione civile anche in relazione alle sue specifiche funzioni di coordinamento, con un intervento di tipo straordinario e tempestivo di tutti gli organi competenti teso a rimuovere gli ostacoli fisici e a riparare i danni prodotti dall'evento calamitoso, onde ripristinare al piú presto possibile il normale funzionamento dell'assetto territoriale, delle infrastrutture, nonché del tessuto economico e sociale dell'area interessata, come anche con la messa a disposizione di un ventaglio di provvidenze economiche e di facilitazioni a favore dei danneggiati, finalizzate al loro rapido reinserimento nella vita produttiva oltre che ad un indennizzo dei danni subíti.
3. L'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo é assicurata attraverso l'azione coordinata dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni singoli o tra essi associati, delle istituzioni pubbliche nelle modalità e secondo le competenze stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

(Finalità)

1. Al fine di garantire la piena parità di trattamento dei cittadini, in modo particolare nei momenti disastrosi di calamità naturali in cui maggiore é il bisogno e maggiore deve essere la solidarietà nazionale, come al tempo stesso maggiore debbono essere la trasparenza e la omogeneità dell'intervento, seppure nella diversità e particolarità dell'evento calamitoso, la presente legge quadro stabilisce una metodologia di comportamento omogeneo non demandato alla decisionalità estemporanea del momento.
2. Finalità della presente legge é inoltre, attraverso una definizione chiara dei compiti dello Stato, delle regioni e delle province e dei comuni, la definizione di modalità decisionali democratiche piú puntuali e piú coerenti al dettato costituzionale.
3. Troppo spesso gli eventi calamitosi sono stati l'origine, con la motivazione dell'emergenza, di interventi nel territorio o nel tessuto economico fortemente distorsivi delle pianificazioni democraticamente decise, come l'origine di procedure di appalti e di assegnazioni senza le necessarie garanzie di congruità e trasparenza, per cui finalità preminente della presente legge é anche quella di definire criteri omogenei, celeri ed al tempo stesso garantisti per la erogazione dei fondi, come pure la predisposizione di dotazione economica e di strutture.

Art. 3.

(Destinatari)

1. Destinatari della presente legge quadro sono:

a) tutti i cittadini, italiani e non, che abbiano subíto danni a seguito di calamità naturali, i quali possono usufruire di quanto in essa previsto tramite i comuni e le province, che predispongono appositi piani e programmi di indennizzo e di agevolazione approvati dalle regioni interessate;
b) i comuni, le province, le regioni e i vari enti e strutture dello Stato che abbiano subíto danni a seguito di calamità naturali, o che in conseguenza delle quali siano nella necessità di interventi urgenti, i quali, sempre sulla base di piani e programmi approvati dalla regione, possono usufruire di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 4.

(Compiti dello Stato)

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario e speciale in materia di interventi a seguito di calamità naturali, attinenti ad ambiti territoriali interregionali o comunque quando gli effetti degli interventi coinvolgono ambiti territoriali interregionali;
b) la determinazione di criteri generali applicativi per la valutazione circa la gravità e la straordinarietà dell'evento calamitoso nonché la determinazione di criteri di verifica dei requisiti per la dichiarazione dello stato di calamità naturale;
c) la determinazione dei criteri di omogeneizzazione delle procedure delle varie regioni circa le modalità di erogazione e di controllo delle prestazioni, agevolazioni o provvidenze;
d) la valutazione, sentite le regioni, circa l'ammontare dei fondi di riserva, da destinare annualmente in via preventiva per l'eventualità di calamità naturali;
e) la verifica dei requisiti per la dichiarazione dello stato di calamità nonché per la sua ratifica con relativo nulla osta da rendersi entro il termine di quindici giorni dalla data di emissione dell'ordinanza regionale, di cui all'articolo 5, di dichiarazione dello stato di calamità naturale, trascorso inutilmente il quale il nulla osta si intende concesso.

2. Le funzioni di controllo e coordinamento previste dal presente articolo vengono assicurate dal Ministro competente in materia di protezione civile.
3. La determinazione dei criteri di cui al comma 1, lettere b) e c), sarà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente in materia di protezione civile, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo il Ministro competente in materia di protezione civile si avvale di una apposita commissione consultiva e di coordinamento, da lui stesso presieduta, composta da un funzionario rappresentante di ognuno dei Ministeri di cui al comma 3 e da un rappresentante di ogni regione, membri rispettivamente indicati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai Ministri di cui al comma 3 e dai presidenti delle giunte regionali. La commissione é costituita presso il Ministro competente in materia di protezione civile che ne assicura anche il supporto logistico. La partecipazione a detta commissione non puó dare origine ad alcun compenso e rientra nei compiti e nelle funzioni amministrative.

Art. 5.

(Compiti delle regioni)

1. La potestà delle regioni in materia di gestione del territorio e di pianificazione urbanistica, come l'assistenza e la solidarietà, costituzionalmente sancita, con la presente legge viene attuata e resa operativa anche nelle particolari condizioni delle calamità naturali.
2. Sono pertanto di competenza delle regioni:

a) la valutazione dell'evento calamitoso e se sussistono le condizioni ed i presupposti per la dichiarazione dello stato di calamità naturale, fermi restando i compiti di pronto intervento di protezione civile ed il loro coordinamento nei vari interventi di emergenza;
b) la potestà di decretazione dello stato di calamità naturale, che viene esercitata, con delibera del consiglio regionale su domanda dei comuni o delle province interessate all'evento calamitoso, entro quindici giorni dalla domanda dei comuni o delle province e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla fine dell'evento;
c) la potestà di decretare lo stato di urgenza e di pubblica utilità per tutte le opere inerenti la calamità, che viene esercitata con decreto del presidente della regione, previa delibera della giunta.

3. Le regioni in particolare provvedono:

a) alla determinazione in sede di delibera dello stato di calamità dei confini dell'area oggetto dell'evento naturale, all'interno della quale od in relazione alla quale si applica quanto disposto dalla presente legge;
b) all'approvazione dei piani e dei programmi di indennizzo dei danni e di erogazione delle provvidenze ed agevolazioni ai danneggiati;
c) alla realizzazione di tutte le eventuali convenzioni, accordi o procedure per il conseguimento dei fini della presente legge;
d) alla realizzazione dei piani di risanamento territoriale ed economico, ivi compresa la previsione delle opere da realizzarsi in forza e con le convenzioni di cui alla presente legge;
e) all'approvazione dei progetti operativi di intervento predisposti dai comuni e dalle province;
f) al controllo delle fasi di attuazione da parte delle province e dei comuni.

Art. 6.

(Compito delle province)

1. Le province, nella loro qualità di titolari delle funzioni amministrative attinenti ad alcuni servizi ed infrastrutture, sono destinatarie e soggetti operativi per l'erogazione e la gestione delle provvidenze, agevolazioni e finanziamenti ai sensi della presente legge.
2. In particolare, sono compiti delle province:

a) la formulazione della richiesta alla regione della dichiarazione dello stato di calamità naturale;
b) la partecipazione alla elaborazione dei piani e dei programmi comunali, nonché del loro coordinamento provinciale;
c) la elaborazione e predisposizione, di concerto con i comuni interessati, di piani e programmi provinciali, aggiuntivi a quelli comunali, attinenti a competenze e settori propri dell'attività della provincia, anche sostitutivi di quelli comunali quando il carattere intercomunale dell'evento ed il livello di capacità organizzativa dei comuni lo consigli;
d) la gestione e l'erogazione delle provvidenze, agevolazioni e finanziamenti acquisiti dal fondo speciale di cui all'articolo 8, sulla base del programma approvato;
e) la gestione della progettazione e dei lavori per le opere di risanamento di competenza provinciale.

Art. 7.

(Compiti dei comuni)

1. I comuni, nella loro qualità di titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti anche l'uso e la pianificazione del territorio, lo sviluppo economico e l'assistenza sociale, sono i destinatari ed i soggetti operativi per l'erogazione e la gestione delle provvidenze, agevolazioni o finanziamenti ai sensi della presente legge.
2. In particolare sono di competenza dei comuni singoli o associati:

a) la formulazione della richiesta alla regione della dichiarazione dello stato di calamità naturale;
b) la elaborazione e predisposizione dei piani e dei programmi di intervento indispensabili per il rapido ripristino del normale sviluppo economico del proprio territorio, da sottoporre alla approvazione regionale ed al fondo speciale di cui all'articolo 8; c) la gestione e l'erogazione delle provvidenze, agevolazioni o finanziamenti acquisiti dal fondo speciale sulla base del programma approvato;
d) la gestione della progettazione e degli appalti dei lavori, nonché delle convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici per la realizzazione delle opere di risanamento e di ripristino dei danni.

Art. 8.

(Fondo speciale)

1. Presso la Tesoreria centrale é aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo speciale rotativo per ripristino danni calamità naturali" intestato al Ministro competente in materia di protezione civile.
2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede annualmente con legge finanziaria.
3. Possono accedere al Fondo di cui al comma 1 i comuni e le province che abbiano avuto, per una parte del loro territorio, la dichiarazione dello stato di calamità nazionale da parte della regione ed il relativo nulla osta del Ministro competente in materia di protezione civile, sentita la commissione di cui al comma 4 dell'articolo 4, ai fini del finanziamento delle agevolazioni, delle provvidenze e delle opere e sulla base di programmi operativi approvati, cosí come previsto dalla presente legge.
4. Le domande per accedere al Fondo di cui al comma 1, corredate dalle necessarie autorizzazioni, contenenti la descrizione analitica dei danni subíti da indennizzare, delle rispettive valutazioni, delle agevolazioni economiche, tariffarie e fiscali da erogare, come anche dei lavori pubblici da finanziare, nonché il relativo piano operativo di intervento, devono essere presentate al Fondo speciale e alla regione, la quale entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda decreta lo stato di calamità nazionale e verifica la congruità del programma alla entità della calamità e lo approva con o senza modifiche. Trascorso inutilmente detto termine, l'approvazione si intende concessa.

Art. 9.

(Tipologia dell'evento calamitoso,
criteri e definizione)


1. Al fine di realizzare una omogeneità di giudizio ed una sostanziale equità sociale dell'intervento pubblico nelle circostanze di eventi naturali particolarmente dannosi, si definiscono calamità naturali, e danno luogo a quanto previsto dalla presente legge, quegli eventi naturali, sia meteorologici o sismici che tettonici, o tellurici, o marittimi, e quant'altro rapportabile alla fisicità del territorio, connesso o meno alle grandi opere pubbliche infrastrutturali, che abbiano le seguenti caratteristiche tipologiche:

a) l'entità del fenomeno o la violenza delle sue manifestazioni rivestano carattere di "eccezionalità scientifica o statistica";
b) l'entità del fenomeno o la violenza delle sue manifestazioni abbiano raggiunto livelli superiori al 200 per cento della media dei fenomeni abituali dell'area interessata;
c) l'entità dei danni prodotti, calcolati per settori produttivi o categorie di danni omogenei, abbiano raggiunto livelli superiori al 20 per cento del comparto di riferimento dell'area interessata.

Art. 10.

(Prestazioni)

1. Le provvidenze e le agevolazioni che, a seconda del tipo di evento naturale, dei settori produttivi e delle tipologie dei beni danneggiati, si possono prevedere sono le seguenti:

a) per beni immobiliari ad uso abitativo danneggiati senza che gli eventi ne abbiano prodotto l'inabitabilità, possono essere previsti contributi per indennizzo dei danni stimati variabili dal 40 al 60 per cento, a seconda del reddito economico del proprietario e del reddito pro capite dell'area colpita;
b) per beni immobiliari ad uso abitativo dichiarati inabitabili, oltre a quanto pre visto dalla lettera a), possono essere previsti mutui agevolati finalizzati alla ricostruzione o all'acquisto dell'abitazione fino ad un massimo del 40 per cento del costo;
c) per imprese industriali, commerciali, artigiane, peschereccie, di servizi, turistiche e ricettive, studi professionali e artistici, che abbiano riportato danni agli impianti, agli immobili o alle scorte possono essere previsti contributi a fondo perduto finalizzati alla riparazione degli immobili e degli impianti ed alla ricostituzione delle scorte variabili dal 40 al 70 per cento dei danni stimati, a seconda del ruolo produttivo ed occupazionale che l'impresa rappresenta per il bacino economico, e subordinate al mantenimento dei livelli occupazionali, con le modalità previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni. Possono essere previsti altresí mutui agevolati sino alla misura massima del 90 per cento della spesa sempre finalizzati alla ristrutturazione degli impianti e degli immobili e subordinati al mantenimento dei livelli occupazionali;
d) per le imprese agricole che abbiano riportato danni agli immobili e ad impianti strutturali o alle scorte possono essere previsti contributi a fondo perduto finalizzati alla riparazione degli immobili o ricostituzione delle scorte, variabili dal 60 all'80 per cento dei danni stimati, a seconda del valore strategico sul mercato nazionale della coltura prevalentemente praticata, e subordinate al mantenimento dei livelli occupazionali. Possono altresí essere previsti mutui agevolati sino alla misura massima del 100 per cento della spesa, sempre finalizzati alla ristrutturazione degli impianti e degli immobili e subordinati al mantenimento dei livelli occupazionali;
e) per le imprese agricole che abbiano riportato danni alle colture ed al raccolto si possono prevedere contributi a fondo perduto rapportati al mancato guadagno variabile dal 40 al 60 per cento dell'utile dichiarato nella precedente annata agricola;
f) per gli addetti ed i dipendenti delle imprese di cui alle lettere c), d) ed e) possono essere previsti, in rapporto ai periodi di interruzione del lavoro, in assenza di cassa integrazione, contributi per indennizzo del mancato reddito variabili dal 70 al 90 per cento, a seconda dei livelli salariali in godimento;
g) ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti ed affittuari puó essere concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita dei redditi per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente improduttivi.

2. Come agevolazioni aggiuntive possono essere previste, inoltre, proroghe e sospensioni dei termini ai fini fiscali, tributari e contributivi per un periodo commisurato all'entità del fenomeno e comunque non superiore a due anni.
3. Ai feriti durante una calamità naturale rimasti invalidi permanenti viene riconosciuta la qualifica di invalidi del lavoro e ad essi si applicano le norme vigenti per gli appartenenti a tale categoria.
4. Per la realizzazione delle opere indispensabili al ripristino dei danni a strutture e servizi pubblici, e per il risanamento e consolidamento del territorio, si possono prevedere autorizzazioni di spesa, sempre a valere sulle disponibilità del Fondo speciale di cui all'articolo 8, a favore degli organismi di cui i lavori o i servizi sono di competenza, i quali ne gestiscono autonomamente l'appalto e l'esecuzione secondo le piú trasparenti procedure, con esplicita esclusione di ogni deroga al regolamento dei lavori pubblici e ferma restando la potestà di controllo e vigilanza delle regioni e della commissione di cui all'articolo 11.

Art. 11.

(Controllo democratico volontario)

1. Al fine di realizzare il maggiore controllo democratico possibile ed il massimo della trasparenza, le regioni, nel cui territorio é accaduto un evento naturale calamitoso, nell'ambito dei loro poteri di vigilanza e di controllo della fase attuativa dei programmi di intervento e di riparto ed assegnazione delle provvidenze previste, nominano per ogni ambito territoriale, contestualmente ai programmi di intervento, una apposita commissione di controllo democratico e di trasparenza amministrativa, composta da rappresentanti delle associazioni sociali, dei comitati di volontariato, delle associazioni di categoria e dei comitati dei danneggiati o comunque di strutture rappresentative della realtà sociale.
2. La commissione di cui al comma 1 é composta da un minimo di venti ad un massimo di quaranta membri scelti, fra i volontari che ne abbiano fatto domanda, dal presidente della giunta regionale sulla base della rappresentatività sociale dell'associazione di appartenenza. La commissione é presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo rappresentante. La partecipazione alla commissione rientra nelle funzioni del volontariato sociale e non puó dare origine ad alcun compenso né a rimborsi spese.
3. Le funzioni della commissione non sostituiscono i compiti di controllo amministrativo e di vigilanza delle regioni, ma si affiancano ad esse con ruolo consultivo e di pubblicità.
4. La commissione di cui al presente articolo, o ciascuno dei suoi membri, ha la facoltà ispettiva su tutta la procedura attuativa e puó visionare tutti gli atti.
5. La commissione si riunisce periodicamente per la valutazione dell' iter attuativo dei programmi di cui al comma 1 e quando ne faccia richiesta un quinto dei membri.
6. Le valutazioni della commissione costituiscono parere consultivo al presidente della giunta regionale in riferimento ai compiti di controllo e di vigilanza della regione.

Art. 12.

(Norme transitore)

1. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione ai princípi ed agli obiettivi stabiliti dalla presente legge entro tre mesi dalla data di approvazione dei criteri applicativi di cui all'articolo 4 e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino al riordino della legislazione regionale, in via transitoria rimangono in vigore tutte le norme procedurali vigenti al momento dell'approvazione della presente legge, ivi comprese le potestà prefettizie, purché non siano in contrasto con i princípi di omogeneità, congruità, uguaglianza e trasparenza sanciti dalla presente legge.

Art. 13.

(Regioni a statuto speciale)

1. Le disposizioni della presente legge rappresentano princípi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e si applicano a tutte le regioni comprese quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14.

(Abrogazione di norme)

1. Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.