Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 180
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 180
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori CARCARINO, SALVATO, CAPONI, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CÓ, CRIPPA, MARINO, MANZI e RUSSO SPENA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996
Legge quadro sulle calamità naturali
- RELAZIONE
- DISEGNO DI LEGGE
- Art. 1. (Princípi ed obiettivi)
- Art. 2. (Finalità)
- Art. 3. (Destinatari)
- Art. 4. (Compiti dello Stato)
- Art. 5. (Compiti delle regioni)
- Art. 6. (Compito delle province)
- Art. 7. (Compiti dei comuni)
- Art. 8. (Fondo speciale)
- Art. 9. (Tipologia dell'evento calamitoso, criteri e definizione)
- Art. 10. (Prestazioni)
- Art. 11. (Controllo democratico volontario)
- Art. 12. (Norme transitore)
- Art. 13. (Regioni a statuto speciale)
- Art. 14. (Abrogazione di norme)
ONOREVOLI SENATORI. - Riteniamo importante e urgente la presentazione di un disegno di legge quadro sulle calamità naturali che colpiscono il nostro Paese per determinare i princípi fondamentali relativi alle provvidenze pubbliche in favore dei cittadini danneggiati.
Il disegno di legge che viene qui proposto ha l'obiettivo di regolare, in modo il piú possibile certo, gli interventi di riparazione dei danni prodotti da eventi calamitosi, al fine di assicurare comportamenti omogenei non demandandoli alla decisionalità estemporanea del momento. Questo concetto - importantissimo - é esplicitato con particolare attenzione alla definizione dei compiti delle autorità pubbliche, alla loro suddivisione negli ambiti propri delle competenze dello Stato oppure delle regioni, delle province e dei comuni, al coordinamento tra questi enti.
In occasione, infatti, di ogni calamità viene vistosamente alla luce l'improvvisazione con la quale si corre ai ripari e la difficoltà con la quale si procede, successivamente, al riconoscimento dei danni e alla loro attenuazione. L'improvvisazione produce sempre gravi inconvenienti, quando non vere e proprie disparità di comportamenti e trattamenti; alle volte, addirittura, essa aggrava i danni. Finora le conseguenze negative prodotte dall'improvvisazione sono state temperate dalla meravigliosa abnegazione profusa, in occasione del verificarsi della calamità, dalle forze pubbliche, civili o volontarie, a cominciare dai servizi della protezione civile. Ció testimonia l'esistenza di condizioni, risorse organizzative e strutturali, intelligenze che, se venissero opportunamente coordinate e inserite in programmi finalizzati, potrebbero verosimilmente condurre a interventi assai piú efficaci e risolutivi.
Il disegno di legge é da intendersi - come reca il titolo - una proposta di legge quadro. Non viene toccato, quindi, il problema, serissimo, del finanziamento di programmi organici di recupero dei danni derivanti da eventi calamitosi. Essi vanno piú specificamente affrontati in occasione della elaborazione delle leggi finanziarie annuali, articolandosi le concrete azioni in una pluralità di soggetti pubblici e di capitoli di spesa.
Con questo disegno di legge si compie una scelta non facile, laddove si definisce che cosa debba intendersi per evento calamitoso. É una questione spinosissima, e fonte di accesi dibattiti sul piano tecnico-scientitico, definire che cosa sia una calamità e quanto di essa sia da attribuire a fenomeni naturali e quanto dipenda, invece, dall'impatto di un fenomeno naturale con le situazioni determinate dall'azione umana oppure, come nel caso dell'abbandono e del degrado, dall'assenza di attività umana.
Il disegno di legge opta per un criterio statistico e propone una definizione probabilistica. L'eccezionalità del fenomeno deriva dalla constatazione di fatto della violenza con la quale si esprime il fenomeno naturale e dai danni che provoca, misurati gli uni e l'altra con riferimento alla cadenza "normale".
Nel merito, l'articolo 1 (princípi ed obiettivi) e l'articolo 2 (finalità) esplicitano quanto finora esposto con l'obiettivo di garantire regole certe e la piena parità di trattamento dei cittadini.
L'articolo 3 individua come destinatari della legge quanti, comprese le strutture dello Stato, delle regioni e degli enti locali, abbiano subíto danni da una calamità.
L'articolo 4 definisce i compiti dello Stato e prevede che le funzioni di coordinamento e di controllo siano assicurate dal Ministero competente in materia di protezione civile, il quale potrà avvalersi anche di una specifica commissione consultiva composta da funzionari dei Ministeri interessati e dai rappresentanti delle regioni.
L'articolo 5 definisce i compiti delle regioni tra i quali appaiono rilevanti la pote stà di decretare lo stato di calamità naturale e di determinare l'area geografica e quella amministrativa, nonché la funzione di realizzare i piani di risanamento e di approvare e controllare i progetti operativi.
I compiti delle provincie e dei comuni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 6 e 7, in relazione alle funzioni amministrative proprie di questi enti. É previsto che ciascuno di essi diventi destinatario e soggetto operativo per la gestione degli interventi finanziari e strutturali.
Con l'articolo 8 viene istituito, presso la Tesoreria centrale, un conto corrente infruttifero denominato "Fondo speciale rotativo per ripristino danni calamità naturali" intestato al Ministero competente in materia di protezione civile. Alla dotazione del Fondo provvederà anualmente la legge finanziaria.
L'articolo 9 determina i criteri, le definizioni e le tipologie dell'evento calamitoso secondo il criterio statistico accennato all'inizio di questa relazione.
Le provvidenze e le agevolazioni prevedibili sono indicate dall'articolo 10. Esse vengono distinte a seconda del tipo di evento naturale, dei settori produttivi colpiti e delle tipologie dei beni danneggiati. Possono essere previste agevolazioni aggiuntive di natura fiscale, tributaria e contributiva. Viene inoltre riconosciuta, a tutti gli effetti, la qualifica di invalidi del lavoro ai feriti rimasti invalidi permanenti.
L'articolo 11 prevede una specifica modalità di controllo democratico e verifica della trasparenza amministrativa delle attività connesse alle calamità intervenute. Essa consiste nella istituzione di una commissione composta da rappresentanti delle realtà sociali e territoriali con funzioni ispettive e di controllo e con capacità valutative dell' iter attuativo dei programmi.
Gli articoli 12, 13 e 14 dettano rispettivamente le norme transitorie, quelle di validità della legge e quelle abrogative di precedenti normative.
Onorevoli senatori, il disegno di legge é il frutto di una decisione politica non facile. É noto che la sinistra si é sempre battuta perché i fenomeni calamitosi venissero in qualche modo previsti e, dunque, affinché l'accento venisse posto innanzitutto sulle attività di prevenzione. Il potenziamento della ricerca tecnico-scientifica, l'intervento attivo a tutela dell'ambiente, l'innovazione nell'organizzazione sociale ed economica costituiscono sempre il metodo migliore e piú lungimirante con il quale si debbono affrontare i fenomeni che possono produrre danni gravi.
Altra é stata, invece, la strada seguíta dai Governi che si sono succeduti alla guida del nostro Paese. Da ultimo, in sede di formulazione della legge finanziaria 1994, il Governo ha proposto e il Parlamento ha approvato - con il voto contrario dei gruppi di Rifondazione comunista - la riduzione dei finanziamenti già previsti a favore della legge di difesa del suolo e del piano triennale dell'ambiente. Ed é grave l'"SOS" che periodicamente proviene dal Dipartimento che raggruppa i quattro Servizi tecnici nazionali istituiti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, servizio dighe, servizio geologico, servizio idrografico, servizio sismico.
La presentazione di questo disegno di legge non vuol dire che si abbandona l'idea di far cambiare le scelte finanziarie e di tutela dell'ambiente in funzione della messa a punto di efficaci azioni di prevenzione e protezione dagli eventi calamitosi. Essa vuole piú semplicemente significare che si prende atto, con realismo, che passerà ancora molto tempo prima che si affermi una diversa concezione di governo, che si realizzino scelte differenti dal passato e che esse si attuino e comincino a dare i primi risultati. In ogni caso ci impegnamo, ancora una volta, a operare perché questo tempo sia il piú breve possibile e cambino veramente i perni sui quali deve ruotare la politica del nostro Paese, a cominciare dalla battaglia per contrastare la riduzione dell'ambiente e della salute a merce, causa principale e moltiplicatrice di gran parte delle calamità che affliggono il nostro Paese.
Perció una legge quadro sulle calamità naturali puó dare, intanto, risposta ad alcune impellenti esigenze e contribuire alla crescita di una maggiore attenzione al rapporto esistente tra natura e attività umane.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. (Princípi ed obiettivi) 1. In attuazione delle norme costituzionali, che assicurano la solidarietà sociale ed economica e la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale al pieno sviluppo della persona, la presente legge determina i princípi fondamentali relativi alle provvidenze pubbliche in favore dei cittadini danneggiati in occasione di calamità naturali, atte a ristabilire al piú presto possibile il loro pieno sviluppo e la loro effettiva partecipazione alla vita del Paese. |
Art. 2. (Finalità) 1. Al fine di garantire la piena parità di trattamento dei cittadini, in modo particolare nei momenti disastrosi di calamità naturali in cui maggiore é il bisogno e maggiore deve essere la solidarietà nazionale, come al tempo stesso maggiore debbono essere la trasparenza e la omogeneità dell'intervento, seppure nella diversità e particolarità dell'evento calamitoso, la presente legge quadro stabilisce una metodologia di comportamento omogeneo non demandato alla decisionalità estemporanea del momento. |
Art. 3. (Destinatari) 1. Destinatari della presente legge quadro sono: a) tutti i cittadini, italiani e non, che abbiano subíto danni a seguito di calamità naturali, i quali possono usufruire di quanto in essa previsto tramite i comuni e le province, che predispongono appositi piani e programmi di indennizzo e di agevolazione approvati dalle regioni interessate; |
Art. 4. (Compiti dello Stato) 1. Sono di competenza dello Stato: a) la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario e speciale in materia di interventi a seguito di calamità naturali, attinenti ad ambiti territoriali interregionali o comunque quando gli effetti degli interventi coinvolgono ambiti territoriali interregionali; 2. Le funzioni di controllo e coordinamento previste dal presente articolo vengono assicurate dal Ministro competente in materia di protezione civile. |
Art. 5. (Compiti delle regioni) 1. La potestà delle regioni in materia di gestione del territorio e di pianificazione urbanistica, come l'assistenza e la solidarietà, costituzionalmente sancita, con la presente legge viene attuata e resa operativa anche nelle particolari condizioni delle calamità naturali. a) la valutazione dell'evento calamitoso e se sussistono le condizioni ed i presupposti per la dichiarazione dello stato di calamità naturale, fermi restando i compiti di pronto intervento di protezione civile ed il loro coordinamento nei vari interventi di emergenza; 3. Le regioni in particolare provvedono: a) alla determinazione in sede di delibera dello stato di calamità dei confini dell'area oggetto dell'evento naturale, all'interno della quale od in relazione alla quale si applica quanto disposto dalla presente legge; |
Art. 6. (Compito delle province) 1. Le province, nella loro qualità di titolari delle funzioni amministrative attinenti ad alcuni servizi ed infrastrutture, sono destinatarie e soggetti operativi per l'erogazione e la gestione delle provvidenze, agevolazioni e finanziamenti ai sensi della presente legge. a) la formulazione della richiesta alla regione della dichiarazione dello stato di calamità naturale; |
Art. 7. (Compiti dei comuni) 1. I comuni, nella loro qualità di titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti anche l'uso e la pianificazione del territorio, lo sviluppo economico e l'assistenza sociale, sono i destinatari ed i soggetti operativi per l'erogazione e la gestione delle provvidenze, agevolazioni o finanziamenti ai sensi della presente legge. a) la formulazione della richiesta alla regione della dichiarazione dello stato di calamità naturale; |
Art. 8. (Fondo speciale) 1. Presso la Tesoreria centrale é aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo speciale rotativo per ripristino danni calamità naturali" intestato al Ministro competente in materia di protezione civile. |
Art. 9. (Tipologia dell'evento calamitoso, 1. Al fine di realizzare una omogeneità di giudizio ed una sostanziale equità sociale dell'intervento pubblico nelle circostanze di eventi naturali particolarmente dannosi, si definiscono calamità naturali, e danno luogo a quanto previsto dalla presente legge, quegli eventi naturali, sia meteorologici o sismici che tettonici, o tellurici, o marittimi, e quant'altro rapportabile alla fisicità del territorio, connesso o meno alle grandi opere pubbliche infrastrutturali, che abbiano le seguenti caratteristiche tipologiche: a) l'entità del fenomeno o la violenza delle sue manifestazioni rivestano carattere di "eccezionalità scientifica o statistica"; |
Art. 10. (Prestazioni) 1. Le provvidenze e le agevolazioni che, a seconda del tipo di evento naturale, dei settori produttivi e delle tipologie dei beni danneggiati, si possono prevedere sono le seguenti: a) per beni immobiliari ad uso abitativo danneggiati senza che gli eventi ne abbiano prodotto l'inabitabilità, possono essere previsti contributi per indennizzo dei danni stimati variabili dal 40 al 60 per cento, a seconda del reddito economico del proprietario e del reddito pro capite dell'area colpita; 2. Come agevolazioni aggiuntive possono essere previste, inoltre, proroghe e sospensioni dei termini ai fini fiscali, tributari e contributivi per un periodo commisurato all'entità del fenomeno e comunque non superiore a due anni. |
Art. 11. (Controllo democratico volontario) 1. Al fine di realizzare il maggiore controllo democratico possibile ed il massimo della trasparenza, le regioni, nel cui territorio é accaduto un evento naturale calamitoso, nell'ambito dei loro poteri di vigilanza e di controllo della fase attuativa dei programmi di intervento e di riparto ed assegnazione delle provvidenze previste, nominano per ogni ambito territoriale, contestualmente ai programmi di intervento, una apposita commissione di controllo democratico e di trasparenza amministrativa, composta da rappresentanti delle associazioni sociali, dei comitati di volontariato, delle associazioni di categoria e dei comitati dei danneggiati o comunque di strutture rappresentative della realtà sociale. |
Art. 12. (Norme transitore) 1. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione ai princípi ed agli obiettivi stabiliti dalla presente legge entro tre mesi dalla data di approvazione dei criteri applicativi di cui all'articolo 4 e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Art. 13. (Regioni a statuto speciale) 1. Le disposizioni della presente legge rappresentano princípi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e si applicano a tutte le regioni comprese quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
Art. 14. (Abrogazione di norme) 1. Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate. |