Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 664

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 664


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori SPECCHIA, MACERATINI, MULAS, BONATESTA e FLORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1996

Modifiche alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla organizzazione del mercato del lavoro






ONOREVOLI SENATORI. - La legge 28 febbraio 1987, n. 56, concernente norme in materia di collocamento ordinario, ha introdotto nuovi importanti indirizzi di riforma del mercato del lavoro, ma nel contempo ha generato, in alcuni casi, gravi disagi nelle popolazioni interessate.
In particolare la facoltà lasciata, dal comma 3 dell'articolo 1, al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego al fine di espletare, anche temporaneamente, compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento, non puó rimanere tale. É necessario che la riforma vada contemperata se non si vuole mancare l'obiettivo di migliorare il servizio all'utenza, considerata soprattutto la specificità delle realtà meridionali.
La ristrutturazione del sistema di collocamento deve avvenire in maniera graduale, garantendo la sostituzione della vecchia organizzazione con la nuova e non con la semplice chiusura degli uffici comunali di collocamento, cui fa seguito un'assenza totale di strutture sostitutive. Senza la predetta gradualità si rischia di creare gravi disagi al mercato del lavoro: il riordino del collocamento ordinario attraverso le sezioni circoscrizionali per l'impiego non puó essere causa di maggiore disagio.
Anche il collocamento in agricoltura, settore peraltro già afflitto da difficili e numerosi problemi, deve essere sottratto alla discrezionalità prevista dal comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n. 56 del 1987.
Se queste modifiche appaiono importanti a livello di tutto il territorio nazionale, occorre non dimenticare che maggiore rilevanza assumono nel Mezzogiorno d'Italia, dove minori sono le occasioni per l'incontro tra la domanda e l'offerta del lavoro e sempre piú drammaticamente alta é la percentuale dei disoccupati.
A tal fine si propone che le norme contenute nel comma 3 dell'articolo 1 e nel comma 2 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, siano sottratte ad ogni discrezionalità, prevedendo l'istituzione di sezioni decentrate e recapiti periodici al fine di razionalizzare il servizio ed alleviare i disagi.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, é sostituito dal seguente:

" 3 . Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del comma 5, istituisce recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento".

Art. 2.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, é sostituito dal seguente: "La commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, istituisce, nell'ambito delle circoscrizioni, sezioni decentrate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1".