Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02262
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Atto n. 3-02262
Pubblicato il 23 giugno 2011, nella seduta n. 573
CECCANTI , LEGNINI - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
nei Comuni superiori a 15.000 abitanti nella gran parte dei casi ricorrono le condizioni per applicare la disposizione di cui al comma 10 dell'art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui "Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi";
i competenti organi incaricati di assegnare i seggi nei Comuni nei quali il 60 per cento dei seggi coincida non con una cifra intera applicano in maniera difforme tale disposizione; taluni, facendo perno sulle parole "viene assegnato il 60 per cento dei seggi", solo qualora i centesimi residui siano superiori a 50 arrotondano per eccesso, usando l'analogia con i comuni inferiori e per i consigli provinciali per i quali tale norma è espressamente prevista (rispettivamente all'art. 71, comma 8, all'art. 75, comma 8 del medesimo decreto legislativo) mentre altri, dal momento che la disposizione inizia parlando di "almeno il 60 per cento" e che lì la norma non è esplicitamente affermata, arrotondano sempre per eccesso;
ad esempio per consigli comunali di 24 membri, in cui il 60 per cento sarebbe pari a 14,40, seggi in alcuni casi il sindaco vincente ha avuto attribuiti alla sua coalizione 14 seggi rispetto ai 10 delle minoranze, mentre in altri sono stati assegnati 15 seggi alla maggioranza e 9 alle minoranze, un'oscillazione particolarmente significativa,
si chiede di sapere quale interpretazione si ritenga corretta e con quali strumenti essa possa essere fatta valere in modo uniforme e senza incertezze.