Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 7

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 7


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1996, n. 145, concernente contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali

Già stampato n. 2588 della XII legislatura







ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente decreto-legge viene autorizzata l'erogazione di 456,165 miliardi per l'anno 1995 e 729,999.011 miliardi di lire per l'anno 1996 a favore di alcuni organismi internazionali di assistenza allo sviluppo, a fronte di vecchi impegni assunti dall'Italia.
I beneficiari sono l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), il Fondo africano di sviluppo, il Fondo asiatico di sviluppo, il Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, il Fondo multilaterale per il protocollo di Montreal, la Global Environment Facility (GEF), la Banca interamericana di sviluppo, la Banca europea per gli investimenti, la Banca asiatica di sviluppo e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD).
L' iter di approvazione dei relativi disegni di legge é piuttosto lungo e complesso, prevedendo l'acquisizione del parere dei Ministeri concertanti (affari esteri e bilancio e programmazione economica) e tutta una serie di adempimenti amministrativi. A ció si sono aggiunti negli ultimi quattro anni eventi non prevedibili, fra i quali, ad esempio, lo scioglimento anticipato delle Camere o il taglio dei fondi di copertura, che hanno di fatto impedito la presentazione dei singoli provvedimenti in Parlamento.
Il versamento delle quote relative alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo era dovuto già dal 1991; quelli relativi alla III e alla V ricostituzione delle risorse rispettivamente del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi e del Fondo asiatico di sviluppo dal 1992; quelli relativi al Fondo multilaterale per il protocollo di Montreal, all'IDA, alla GEF, alla Banca interamericana di sviluppo e alla BEI dal 1994.
L'Italia é l'unico Paese che non ha ancora comunicato di essere pronta al pagamento dei contributi dovuti a seguito degli accordi sottoscritti.
Il non avere rispettato nei tempi previsti dai vari accordi gli impegni assunti e l'aver anzi accumulato ritardi al di là di ogni ragionevole giustificazione, é da tempo fonte di grave imbarazzo in tutte le sedi internazionali interessate. Oltre al danno alla nostra immagine, non bisogna dimenticare il danno di ordine economico che ne deriva.
Infatti il mancato pagamento dei nostri contributi puó comportare l'esclusione delle imprese italiane dalla partecipazione alle gare d'appalto indette in ambito Banca mondiale, Banca asiatica, Banca africana e Banca dei Caraibi.
La questione ha assunto ancora maggiore urgenza perchè sono in corso, e in alcuni casi potrebbero concludersi nelle prossime settimane, i negoziati per l'ulteriore ricostituzione dei fondi (Fondo africano e IDA) e del capitale (BERS).
Il ricorso al decreto-legge appare pertanto giustificato dalla improrogabile necessità di erogare con la massima rapidità almeno le quote relative al 1996 e quelle del 1995 che é stato possibile salvare, in modo da dare agli altri partecipanti alle Banche e Fondi di cui sopra un chiaro segnale della volontà italiana di rispettare gli impegni presi, soprattutto in un momento in cui gli organismi finanziari multilaterali sono di fronte a difficoltà crescenti a causa del mancato versamento delle rispettive quote da parte degli Stati Uniti. In tale contesto i ritardi italiani vengono assimilati a quelli riscontrati per gli Stati Uniti e tendono ad essere interpretati come volontà politica di riduzione dell'impegno italiano nei confronti degli organismi finanziari multilaterali.
Va, peraltro, sottolineato che il ricorso al decreto-legge nel caso specifico non puó configurare una menomazione delle prerogative del Parlamento, avendo lo stesso già appro vato, in sede di legge finanziaria, gli stanziamenti relativi, e attraverso la legge di ratifica degli accordi di partecipazione dell'Italia ai suddetti organismi, i relativi Statuti che prevedono le procedure per la ricostituzione delle risorse degli stessi. Pertanto una volta approvati gli aumenti di capitale, nel rispetto delle procedure previste dagli Statuti, la decisione stessa comporta un obbligo inderogabile per il nostro Paese.
Quanto sopra premesso, si sottopone alle Camere per la conversione in legge l'unito testo di decreto-legge con il quale all'articolo 1, si autorizzano le erogazioni dei contributi per gli anni 1995 e 1996 e all'articolo 2, si provvede alla copertura finanziaria.






RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto-legge autorizza l'erogazione di complessive lire 1.186.164.011.000 cosí ripartite:

lire 568 miliardi in favore dell'IDA;
lire 329,367 miliardi in favore del Fondo africano di sviluppo;
lire 109,456 miliardi in favore del Fondo asiatico di sviluppo;
lire 16,220 miliardi in favore del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi;
lire 5,809 miliardi in favore del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi;
lire 32,194 miliardi in favore del Fondo multilaterale per il protocollo di Montreal;
lire 39,951 miliardi in favore della Global Environment Facility;
lire 30,782.011 miliardi in favore della Banca interamericana di sviluppo;
lire 39,668 miliardi in favore della BEI;
lire 3,300 miliardi in favore della Banca asiatica di sviluppo;
lire 11,417 miliardi in favore dell'IFAD.

All'onere finanziario si fa fronte utilizzando lo stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1995 e 1996, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per i medesimi anni.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. É convertito in legge il decreto-legge 20 marzo 1996, n. 145, concernente contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali.







Decreto-legge 20 marzo 1996, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 1996.

Contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'erogazione di contributi a banche, fondi ed organismi internazionali, al fine di ottemperare agli impegni assunti negli anni dal 1991 al 1995 in sede internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legge:

Articolo 1.

(Contributi finanziari)

1. É autorizzata, a titolo di contributi agli organismi finanziari internazionali di seguito elencati, l'erogazione per l'anno 1995 di complessive lire 456.165.000.000 e per l'anno 1996 di complessive lire 729.999.011.000 cosí ripartite:

a) lire 568.000.000.000, in favore dell'IDA (Associazione internazionale per lo sviluppo), quale prima e seconda rata del contributo relativo alla X ricostituzione delle risorse;
b) lire 329.367.000.000, in favore del Fondo africano di sviluppo, quale prima e seconda rata del contributo relativo alla VI ricostituzione delle risorse;
c) lire 109.456.000.000, in favore del Fondo asiatico di sviluppo, quale prima e seconda rata del contributo relativo alla V ricostituzione delle risorse;
d) lire 16.220.000.000, in favore del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, quale contributo alla III ricostituzione delle risorse;
e) lire 5.809.000.000, in favore del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, quale prima rata del contributo relativo alla IV ricostituzione delle risorse;
f) lire 32.194.000.000, in favore del Fondo multilaterale per il protocollo di Montreal (per la protezione della fascia di ozono), quale contributo per gli anni 1993, 1994 e 1995;
g) lire 39.951.000.000, in favore della Global Environment Facility (GEF), quale prima rata del contributo alla I ricostituzione delle risorse;
h) lire 30.782.011.000, in favore della Banca interamericana di sviluppo, quale prima rata del contributo alla VIII ricostituzione delle risorse;
i) lire 39.668.000.000, in favore della Banca europea per gli investimenti (BEI), quale prima rata del VII aumento di capitale;
l) lire 3.300.000.000, in favore della Banca asiatica di sviluppo, quale prima rata della sottoscrizione al IV aumento del capitale;
m) lire 11.417.000.000, in favore del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, quale prima rata del contributo alla ricostituzione delle risorse.

Articolo 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 456.165.000.000 per l'anno 1995 ed a lire 729.999.011.000 per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per l'anno 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 20 marzo 1996.

SCÁLFARO


DINI


Visto, il Guardasigilli : CAIANIELLO