Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 652
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 652
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore BEVILACQUA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1996
Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che reca modifiche alla legge elettorale 8 marzo 1989, n. 95, concernente norme sul sorteggio degli scrutatori, intende contribuire - sia pur in minima parte - ad offrire qualche opportunità del mercato del lavoro alle persone in cerca di occupazione che siano iscritte all'ufficio di collocamento o a persone che, collocate a riposo, godano di pensione sociale.
Preso atto che ogni anno, tra elezioni comunali, provinciali, regionali, politiche, referendum , eccetera si é chiamati alle urne ripetutamente e rilevato che ció implica di volta in volta l'organizzazione dei seggi elettorali e la conseguenziale scelta - per sorteggio - delle persone idonee all'ufficio, si ritiene opportuna una modifica che offra una occupazione, sia pure estremamente temporanea, alle categorie di persone sopra richiamate.
É appena il caso di sottolineare la circostanza che nelle aree piú disagiate del nostro Paese, in particolare del Mezzogiorno dove attualmente si registra un tasso di disoccupazione pari al 19 per cento, in massima parte giovanile, la proposta acquista un significato sociale non secondario.
Ovviamente, con tali modifiche, non si pretende lenire il fenomeno della crisi occupazionale o ritenere le stesse esaustive dei problemi connessi al mercato del lavoro.
La legge n. 95 del 1989, all'articolo 1 prevede la istituzione, in ogni comune della Repubblica, dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, subordinandone l'inclusione al possesso di alcuni requisiti: essere elettore del comune, non aver superato il settantesimo anno di età, essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
Il presente disegno di legge intende apportare una modifica atta ad emendare i requisiti validi per l'inclusione nell'albo di cui sopra a chi non abbia superato il 70º anno di età e, collocato a riposo, goda di pensione sociale e a chi risulti iscritto all'ufficio di collocamento.
L'articolo 1 del testo di modifica prevede, infatti, che in ogni comune della Repubblica vengano istituiti due albi in luogo di uno, di cui il primo contiene i nominativi di persone che all'atto della formazione risultino disoccupate sulla base degli elenchi esistenti presso gli uffici di collocamento e delle persone che, collocate a riposo, godano di pensione sociale e il secondo i nominativi di persone che, in possesso dei requisiti fissati dalla legge, non appartengano alle predette categorie.
L'istituzione dei due albi comporterà automaticamente differenti modalità di sorteggio che andrà effettuato attribuendo la precedenza ai nominativi contenuti nel primo albo.
Tali modifiche, stabilendo maggiori opportunità a favore delle due fasce sopra citate - sia pure con quel margine di precedenza che si viene a creare nelle operazioni di sorteggio - vanno intese pertanto come aggiuntive e non come sostitutive rispetto alla previsione del precedente testo.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. All'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 é sostituito dal seguente: b) al comma 2, nell'alinea, le parole "del predetto albo" sono sostituite dalle seguenti: "degli albi di cui al comma 1" e dopo la lettera c) é aggiunta la seguente: c) é aggiunto, in fine, il seguente comma: 2. Alla formazione degli albi di cui al comma 1 della legge n. 95 del 1989, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. a) nel comma 1: b) nel comma 2, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni"; 4. Nel comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 95 del 1989 le parole "dell'albo" sono sostituite dalla seguenti: "degli albi". a) il comma 1 é sostituto dal seguente: b) nel comma 2 le parole "dall'albo" sono sostituite dalle seguenti: "dagli albi"; 6. Nel comma l dell'articolo 5- bis della citata legge n. 95 del 1989, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, la parola "quello" é sostituita dalla seguente: "quelli". |