Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 652

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 652


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1996

Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa

alla elezione della Camera dei deputati







ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che reca modifiche alla legge elettorale 8 marzo 1989, n. 95, concernente norme sul sorteggio degli scrutatori, intende contribuire - sia pur in minima parte - ad offrire qualche opportunità del mercato del lavoro alle persone in cerca di occupazione che siano iscritte all'ufficio di collocamento o a persone che, collocate a riposo, godano di pensione sociale.
Preso atto che ogni anno, tra elezioni comunali, provinciali, regionali, politiche, referendum , eccetera si é chiamati alle urne ripetutamente e rilevato che ció implica di volta in volta l'organizzazione dei seggi elettorali e la conseguenziale scelta - per sorteggio - delle persone idonee all'ufficio, si ritiene opportuna una modifica che offra una occupazione, sia pure estremamente temporanea, alle categorie di persone sopra richiamate.
É appena il caso di sottolineare la circostanza che nelle aree piú disagiate del nostro Paese, in particolare del Mezzogiorno dove attualmente si registra un tasso di disoccupazione pari al 19 per cento, in massima parte giovanile, la proposta acquista un significato sociale non secondario.
Ovviamente, con tali modifiche, non si pretende lenire il fenomeno della crisi occupazionale o ritenere le stesse esaustive dei problemi connessi al mercato del lavoro.
La legge n. 95 del 1989, all'articolo 1 prevede la istituzione, in ogni comune della Repubblica, dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, subordinandone l'inclusione al possesso di alcuni requisiti: essere elettore del comune, non aver superato il settantesimo anno di età, essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
Il presente disegno di legge intende apportare una modifica atta ad emendare i requisiti validi per l'inclusione nell'albo di cui sopra a chi non abbia superato il 70º anno di età e, collocato a riposo, goda di pensione sociale e a chi risulti iscritto all'ufficio di collocamento.
L'articolo 1 del testo di modifica prevede, infatti, che in ogni comune della Repubblica vengano istituiti due albi in luogo di uno, di cui il primo contiene i nominativi di persone che all'atto della formazione risultino disoccupate sulla base degli elenchi esistenti presso gli uffici di collocamento e delle persone che, collocate a riposo, godano di pensione sociale e il secondo i nominativi di persone che, in possesso dei requisiti fissati dalla legge, non appartengano alle predette categorie.
L'istituzione dei due albi comporterà automaticamente differenti modalità di sorteggio che andrà effettuato attribuendo la precedenza ai nominativi contenuti nel primo albo.
Tali modifiche, stabilendo maggiori opportunità a favore delle due fasce sopra citate - sia pure con quel margine di precedenza che si viene a creare nelle operazioni di sorteggio - vanno intese pertanto come aggiuntive e non come sostitutive rispetto alla previsione del precedente testo.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
" 1. In ogni comune della Repubblica sono istituiti due albi delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, ciascuno dei quali comprendente un numero di nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori da nominare nel comune. Dei due albi, il primo contiene i nominativi di persone che all'atto della formazione dell'albo risultino disoccupate, sulla base degli elenchi esistenti presso le singole circoscrizioni provinciali o, se esistenti, presso le singole sezioni distaccate degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e i nominativi di persone che, collocate a riposo, godano di pensione sociale sulla base degli elenchi esistenti presso le sedi provinciali o, se esistenti, zonali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; l'altro contiene i nominativi di persone che, in possesso dei requisiti fissati dalla legge, non appartengano alle predette categorie.";

b) al comma 2, nell'alinea, le parole "del predetto albo" sono sostituite dalle seguenti: "degli albi di cui al comma 1" e dopo la lettera c) é aggiunta la seguente:
" c- bis) qualora non pensionato, essere iscritto nelle liste di collocamento";

c) é aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 2-bis . La permanenza nelle liste di collocamento al momento della designazione é requisito per la nomina a scrutatore".

2. Alla formazione degli albi di cui al comma 1 della legge n. 95 del 1989, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All' articolo 3 della citata legge n. 95 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1:
1) le parole "dell'albo" sono sostituite dalle seguenti: "degli albi";
2) sono aggiunte in fine le parole: "con precedenza per i nominativi contenuti nel primo albo";

b) nel comma 2, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";
c) nel comma 3:
1) al termine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "da effettuarsi ancora nella lista recante i nominativi residui contenuti nel primo albo, e ricorrendo solo nel caso di rinuncia da parte di questi ultimi ai nominativi contenuti nel secondo albo";
2) dopo la parola "persone" é inserita la seguente: "cosí".

4. Nel comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 95 del 1989 le parole "dell'albo" sono sostituite dalla seguenti: "degli albi".
5. All'articolo 5 della citata legge n. 95 del 1989, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 é sostituto dal seguente:
" 1. Gli albi formati a norma degli articoli da 1 a 4 sono aggiornati periodicamente.";

b) nel comma 2 le parole "dall'albo" sono sostituite dalle seguenti: "dagli albi";
c) nel comma 3 le parole "dall'albo" sono sostituite dalle seguenti: "dagli albi";
d) nel comma 4, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni".

6. Nel comma l dell'articolo 5- bis della citata legge n. 95 del 1989, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, la parola "quello" é sostituita dalla seguente: "quelli".