Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00870
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Atto n. 3-00870
Pubblicato il 12 febbraio 2003
Seduta n. 331
LONGHI. - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
i lavoratori dell'Ufficio del Giudice di Pace di Genova hanno più volte denunciato agli organi competenti sia a livello locale - Presidente del Tribunale e della Corte di Appello di Genova - sia a livello centrale - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della giustizia - l'insostenibile situazione lavorativa venutasi a creare a causa della gestione assolutamente discrezionale dell'Ufficio da parte del Coordinatore avvocato Ines Muglia;
nei confronti dell'avvocato Muglia è stato presentato il 12 marzo 2002 un esposto alla Procura della Repubblica a causa di alcune presunte irregolarità nella ricezione di alcuni ricorsi e di presunti favoritismi nei confronti di ricorrenti "eccellenti";
in particolare, gravissime irregolarità sono state compiute dall’avvocato Muglia in occasione della ricezione di alcune opposizioni alle sanzioni amministrative, ovvero i ricorsi contro le multe. Le opposizioni alle sanzioni amministrative devono essere depositate personalmente, pena l’impossibilità di instaurare il procedimento. Lo stesso avvocato Muglia, nel respingere il ricorso di un cittadino, precisa in una lettera raccomandata del 16 gennaio 2002, prot. 126/02, che il ricorso deve essere depositato personalmente o a mezzo procuratore speciale presso la cancelleria del giudice di pace competente. Di altro tenore è, invece, una lettera indirizzata all'on. Segni, datata Genova, 13 marzo 2001, prot. n. 681/01, con la quale l'avvocato Muglia informa il destinatario che "il ricorso avrebbe dovuto essere presentato personalmente presso il nostro Ufficio per l'iscrizione al ruolo", "pur tuttavia ho ritenuto dare per depositato il ricorso ancorché come detto pervenuto per posta";
inoltre ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 689 del 1981 quando il ricorrente non elegge il domicilio nel comune ove ha sede il giudice adìto, tutte le notificazioni "vengono eseguite mediante deposito in cancelleria". Contrariamente a quanto disposto dalla legge, l’avvocato Muglia, in occasione di un ricorso presentato dall’on. Bossi, ordinò, in data 22 novembre 2001, ai cancellieri, “ancorché il ricorrente non abbia eletto domicilio presso l’Ufficio”, di notificare i vari rinvii delle udienze direttamente a Milano presso lo studio dell'avvocato dove il ricorrente aveva eletto il suo domicilio. Poiché i cancellieri, invece, in osservanza di quanto disposto dal citato articolo 22, notificarono le ordinanze mediante deposito in cancelleria, l’avvocato Muglia, con un ordine di servizio dell'8 febbraio 2002, prot. n. 350, li minacciò di sanzioni disciplinari per aver disatteso i suoi ordini ed averla quindi "costretta" a rinviare più volte l’udienza “attesa la qualità del ricorrente”, il quale non avendo ricevuto le comunicazioni presso il suo avvocato non si era presentato;
per protestare contro questa situazione diventata ormai insostenibile i lavoratori dell’Ufficio hanno indetto uno sciopero di due giorni;
simili episodi ed altre forme di prevaricazione si sono ripetuti più volte compromettendo il corretto svolgimento della vita lavorativa e la qualità dei rapporti di lavoro e favorendo l’instaurarsi di un clima di sfiducia e di ostilità che incide inevitabilmente sull’efficienza e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro della giustizia intenda adottare per verificare la situazione esistente e per favorire il ripristino di un clima di serenità nel quale i componenti l’Ufficio del Giudice di Pace di Genova possano svolgere il proprio lavoro con tranquillità, nel rispetto della legge e dell’importanza dei ruoli ricoperti, al fine di poter offrire servizi adeguati alle richieste dei cittadini.