Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4484

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

———–    XIII LEGISLATURA    ———–

N. 4484
 


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell’interno

(BIANCO)

col Ministro della giustizia

(DILIBERTO)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

col Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato

(LETTA)

col Ministro del commercio con l’estero

(FASSINO)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2000

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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 19 settembre 1997

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    Onorevoli Senatori. – L’Accordo sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, è inteso a creare un favorevole quadro giuridico per gli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti in Moldova e dovrebbe favorire una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi.

    L’Accordo prevede una serie di garanzie che vanno a completare l’evoluzione legislativa che ha avuto e sta avendo luogo in Moldova nei confronti degli investimenti stranieri.
    In particolare, gli argomenti di maggiore interesse presi in considerazione dall’Accordo riguardano:

        la garanzia per gli investimenti effettuati da investitori di ciascuno dei due Paesi sul territorio dell’altro, di un trattamento giusto ed equo, e dell’astensione dell’adozione di provvedimenti ingiustificati e discriminatori (articolo 2); in ogni caso è assicurata la concessione agli stessi investitori di un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori del Paese ospitante o a quelli di Paesi terzi (articolo 3);

        la garanzia per l’investitore di un immediato, adeguato ed effettivo risarcimento in caso di nazionalizzazione o esproprio (articolo 5), e di un trattamento, in caso di danni derivanti da guerre o eventi simili, non meno favorevole di quello previsto per gli investitori di Paesi terzi e simile a quello concesso ai cittadini del Paese ove l’investimento è stato effettuato (articolo 4);
        la libera trasferibilità dei redditi derivanti dall’investimento, delle somme spettanti in caso di disinvestimento, del rimborso dei prestiti e dei compensi di lavoro (articolo 6);
        la previsione di procedure arbitrali in caso di controversie sia tra l’investitore e la Parte ospitante, sia tra Parti contraenti (articoli 9 e 10).

    L’entrata in vigore dell’Accordo in oggetto dovrebbe consentire una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi e dovrebbe favorire l’interscambio commerciale.

    L’Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato nè incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti, esso non richiede, oltre all’autorizzazione parlamentare alla ratifica e all’ordine di esecuzione, norme di adeguamento all’ordinamento interno.
    Dall’attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell’ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
    Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall’Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali danni si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
D’altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti previsti per le liti ed arbitraggi nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
    Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 19 settembre 1997.

Art. 2.

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.