Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4411-B

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

———–    XIII LEGISLATURA    ———–

N. 4411-B
 


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D’ALEMA)

dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

dal Ministro della difesa

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

e col Ministro dell’interno

(BIANCO)

(V. Stampato n. 4411)

approvato dal Senato della Repubblica l’8 febbraio 2000

(V. Stampato Camera n. 6744)

modificato dalla Camera dei deputati il 6 marzo 2000

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 marzo 2000

———–

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi a favore dell’Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

———–

 



DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

—-

—-

Art. 1.

Art. 1.

    1. Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n.  1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell’Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    1. Identico.
    (Si vedano, tuttavia, le modifiche in allegato)



    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    2. Identico.

 


 



Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N. 1

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N. 1

 

 

        All’articolo 1, comma 4, le parole da: «. Detti fondi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nell’ambito della apposita unità previsionale di base del centro di responsabilità “Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo“».

        L’articolo 1 è soppresso.

 

        All’articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Per il completamento dei programmi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l’anno 2000, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’interno».

        All’articolo 3, comma 2, alla lettera a), le parole: «100 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «130 miliardi»; alla lettera b) le parole: «230 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «90 miliardi» e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

        All’articolo 3:
        
al comma 1, le parole: «articolo 1, comma 5» sono sostituite dalla seguenti: «articolo 2, comma 6-bis»;

        al comma 2, all’alinea, dopo le parole: «dell’articolo 2» sono inserite le seguenti: «, commi da 1 a 6,»;

 

        al comma 2, alla lettera a), le parole: «100 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «130 miliardi»; alla lettera b) le parole: «230 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «90 miliardi» e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

            «c-bis)  quanto a lire 110 miliardi, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell’unità previsionale di base 7.1.2.14 “8 per mille IRPEF Stato“ – cap. 3870 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, ai sensi dell’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

            «c-bis)  identica».

        Nell’Allegato n. 1, in corrispondenza della voce «Ministero della difesa» la cifra «8» è sostituita dalla seguente: «38» e in corrispondenza del totale la cifra «100» è sostituita dalla seguente: «130».

        Nell’Allegato n. 1, in corrispondenza della voce «Ministero della difesa» la cifra «8» è sostituita dalla seguente: «38» e in corrispondenza del totale la cifra «100» è sostituita dalla seguente: «130».

        Nel titolo del decreto-legge, le parole: «gli interventi in favore dell’Albania e» sono soppresse.

        L’allegato n. 2 è sostituito dal seguente:

        L’allegato n. 2 è sostituito dal seguente:

Allegato n. 2

Identico

(previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b))

 

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L’ANNO 2000
NELLA PARTE CORRENTE DELLA TABELLA C
DELLA LEGGE FINANZIARIA

(miliardi di lire)

 

 

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA:

Decreto legislativo n. 165 del 1999: AGEA (3.1.2.11 – cap. 1940/p)

10

Legge n.  20 del 1994: Corte dei conti (3.1.3.10 – cap. 2815)

5

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:
Legge n.  7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi a favore Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0. Funzionamento – capp. 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)

20

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE:
Legge n.  440 del 1997: Fondo ampliamento offerta formativa (2.1.3.1 - cap. 1810)

20

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni ad uso abitativo (7.1.2.1 - cap. 4201)

10

MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO:
Legge n.  287 del 1990: Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - cap. 2850)

5

MINISTERO DELLA SANITÀ:
Decreto legislativo n.  502 del 1992: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)

10

MINISTERO DELL’AMBIENTE:
Legge n.  979 del 1982: Difesa del mare (8.1.2.1 - capitoli 3955, 3957/p)

5

Decreto-legge n. 496 del 1993: Agenzia nazionale per la protezione ambientale (6.1.2.1 - cap. 3151)

5

 

 

Totale        

90

 

 



Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
——–

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–

Disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell’Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione degli interventi in favore dell’Albania e della partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali di pace in corso;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

    Soppresso

(Interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell’Albania)

 

        1.  Il presente articolo disciplina gli interventi volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell’Albania, di cui alla legge 3 agosto 1998, n.  300, ed all’articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1998, n.  110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le procedure stabilite sulla base del predetto decreto-legge n. 110 del 1999.

 

        2.  I progetti di intervento di cui al comma 1, con le eventuali modificazioni approvate dal Ministero degli affari esteri, sono gestiti fino alla loro conclusione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, con le modalità previste dalle disposizioni legislative di cui al medesimo comma 1, dal Ministero degli affari esteri, al fine di garantirne la progressiva integrazione con gli interventi di cooperazione previsti, per le medesime finalità, dalla legge 26 febbraio 1987, n.  49.

 

        3.  Il Ministero degli affari esteri può utilizzare, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e fino alla conclusione dei progetti di intervento di cui al comma 1, le risorse umane e strumentali dell’Ufficio già addetto agli interventi straordinari in Albania, determinandone le relative funzioni.

 

        4.  Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri esercita i poteri e le competenze previste dalla legge 3 agosto 1998, n.  300, e dal decreto-legge 21 aprile 1999, n.  110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n.186. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate entro il 31 marzo 2000 le risorse finanziarie previste dalle disposizioni legislative di cui al comma 1 da trasferire allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, nell’ambito della apposita unità previsionale di base del centro di responsabilità «Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo».

 

        5.  Per il completamento dei programmi di ristrutturazione delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l’anno 2000, da iscriversi in apposita unità previsionale di base del Ministero dell’interno.

 

Articolo 2.

Articolo 2.

(Proroga della partecipazione militare italiana
a missioni internazionali di pace)

(Proroga della partecipazione militare italiana
a missioni internazionali di pace)

        1.  I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati al 30 giugno 2000.

        1.  Identico.

        2.  È altresì autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell’interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall’11 agosto 1999.

        2.  Identico.

        3.  Il termine previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n.  371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n.  487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, è prorogato fino al 31 marzo 2000.

        3.  Identico.

        4.  A decorrere dal 1º gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l’indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n.  941, è corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo.

        4.  Identico.

        5.  Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2, e 3 si applicano le seguenti disposizioni:

        5.  Identico.

            a) l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonchè al personale di cui al comma 2;

 

            b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

 

            c) l’articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonchè al personale di cui al comma 2;

 

            d) l’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est.

 

        6.  Il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessità alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU).

    6.  Identico.

 

        6-bis. Per il completamento dei programmi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l’anno 2000, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

Articolo 3.

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria)

        1.  All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 5, per l’anno 2000 valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        1.  All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, comma 6-bis, per l’anno 2000 valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        2.  Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2 per l’anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede:

        2.  Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, commi da 1 a 6, per l’anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede:

            a) quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo degli accantonamenti per l’anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1999, n.  488, che vengono ridotti come da elenco allegato n.  1;

            a)  identica;

            b) quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per l’anno 2000 nella tabella C della legge 23 dicembre 1999, n.  488, di cui alle leggi elencate nell’allegato n. 2;

            b)  identica;

            c) quanto a lire 161,932 miliardi, con l’utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l’anno 2000, ai sensi dell’articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n.  549;

            c)  identica;

            c-bis) quanto a lire 110 miliardi, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell’unità previsionale di base 7.1.2.14 «8 per mille IRPEF Stato» – cap. 3870 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, ai sensi dell’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

            c-bis)  identica;

        3.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    3.  Identico.

Articolo 4.

 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

    

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    

        Dato a Roma, addì 7 gennaio 2000.

 

CIAMPI

 

D’Alema – Dini – Mattarella – Amato – Bianco

 

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

 



Allegato n. 1

Allegato n. 1

(previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera a))

(previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera a))

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L’ANNO 2000 AGLI ACCANTONAMENTI DI TABELLA A
DELLA LEGGE FINANZIARIA

Identico

(miliardi di lire)

 

Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

44

Ministro degli affari esteri

11

Ministero dell’interno

12

Ministero della difesa

38

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

20

Ministero dell’ambiente

5

 

 

Totale        

130

 

 
 

Allegato n. 2

Allegato n. 2

(previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b))

(previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b))

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L’ANNO 2000
NELLA PARTE CORRENTE DELLA TABELLA C
DELLA LEGGE FINANZIARIA

Identico

(miliardi di lire)

 

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGR. ECONOM.:
Decreto legislativo n. 165 del 1999: AGEA (3.1.2.11 – cap. 1940/p)

10

Legge n.  20 del 1994: Corte dei conti (3.1.3.10 – cap. 2815)

5

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:
Legge n.  7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0. Funzionamento – capp. 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; - 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)

20

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE:
Legge n.  440 del 1997 - «Fondo ampliamento offerta formativa» (2.1.3.1 - cap. 1810)

20

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:
Legge n. 431 del 1998 - «Disciplina delle locazioni ad uso abitativo (7.1.2.1 - cap. 4201)

10

MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO:
Legge n.  287 del 1990 - «Autorità garante della concorrenza e del mercato» (5.1.2.2 - cap. 2850)

5

MINISTERO DELLA SANITÀ:
Decreto legislativo n.  502 del 1992 - «Fondo sanitario nazionale» (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)

10

MINISTERO DELL’AMBIENTE:
Legge n.  979 del 1982 - «Difesa del mare» (8.1.2.1 - capp. 3955, 3957/p)

5

Decreto-legge n. 496 del 1993 - «Agenzia nazionale per la protezione ambientale» (6.1.2.1 - cap. 3151)

5

 

 

Totale        

90

 



Decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2000.
Disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell’Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione degli interventi in favore dell’Albania e della partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali di pace in corso;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell’interno;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell’Albania)

        1.  Il presente articolo disciplina gli interventi volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell’Albania, di cui alla legge 3 agosto 1998, n.  300, ed all’articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1998, n.  110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le procedure stabilite sulla base del predetto decreto-legge n. 110 del 1999.

        2.  I progetti di intervento di cui al comma 1, con le eventuali modificazioni approvate dal Ministero degli affari esteri, sono gestiti fino alla loro conclusione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, con le modalità previste dalle disposizioni legislative di cui al medesimo comma 1, dal Ministero degli affari esteri, al fine di garantirne la progressiva integrazione con gli interventi di cooperazione previsti, per le medesime finalità, dalla legge 26 febbraio 1987, n.  49.
        3.  Il Ministero degli affari esteri può utilizzare, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e fino alla conclusione dei progetti di intervento di cui al comma 1, le risorse umane e strumentali dell’Ufficio già addetto agli interventi straordinari in Albania, determinandone le relative funzioni.
        4.  Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri esercita i poteri e le competenze previste dalla legge 3 agosto 1998, n.  300, e dal decreto-legge 21 aprile 1999, n.  110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n.186. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate entro il 31 marzo 2000 le risorse finanziarie previste dalle disposizioni legislative di cui al comma 1 da trasferire allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Detti fondi sono versati dal Ministero degli affari esteri ad apposita contabilità speciale di Tesoreria, intestata alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo.
        5.  Per il completamento dei programmi di ristrutturazione delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l’anno 2000, da iscriversi in apposita unità previsionale di base del Ministero dell’interno.

Articolo 2.

(Proroga della partecipazione militare italiana
a missioni internazionali di pace)

        1.  I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati al 30 giugno 2000.

        2.  È altresì autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell’interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall’11 agosto 1999.
        3.  Il termine previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n.  371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n.  487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, è prorogato fino al 31 marzo 2000.
        4.  A decorrere dal 1º gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l’indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n.  941, è corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo.
        5.  Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2, e 3 si applicano le seguenti disposizioni:

            a) l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonchè al personale di cui al comma 2;

            b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;
            c) l’articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonchè al personale di cui al comma 2;
            d) l’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est.

        6.  Il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessità alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU).

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

        1.  All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 5, per l’anno 2000 valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        2.  Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2 per l’anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede:

            a) quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzo degli accantonamenti per l’anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1999, n.  488, che vengono ridotti come da elenco allegato n.  1;

            b) quanto a lire 230 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per l’anno 2000 nella tabella C della legge 23 dicembre 1999, n.  488, di cui alle leggi elencate nell’allegato n. 2;
            c) quanto a lire 161,932 miliardi, con l’utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l’anno 2000, ai sensi dell’articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n.  549.

        3.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
        Dato a Roma, addì 7 gennaio 2000.




CIAMPI

D’Alema – Dini – Mattarella – Amato – Bianco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 



Allegato n. 1

(previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera a))

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L’ANNO 2000 AGLI ACCANTONAMENTI DI TABELLA A

DELLA LEGGE FINANZIARIA

(miliardi di lire)

 

Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

44

Ministro degli affari esteri

11

Ministero dell’interno

12

Ministero della difesa

8

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

20

Ministero dell’ambiente

5

 

 

Totale        

100

 

 

Allegato n. 2

(previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b))

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L’ANNO 2000

DELLA PARTE CORRENTE DELLA TABELLA C

DELLA LEGGE FINANZIARIA

(miliardi di lire)

 

MINISTERO TESORO, BILANCIO E PROGR. ECONOM.:
Decreto legislativo n. 165 del 1999: AGEA (3.1.2.11 – cap. 1940/p)

10

Legge n.  20 del 1994 - Corte dei conti (3.1.3.10 – cap. 2815)

5

MINISTERO AFFARI ESTERI:
Legge n.  7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi a favore Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0. Funzionamento – capitoli: 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; - 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo - capitoli 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)

110

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE:
Legge n.  440 del 1997 - «Fondo ampliamento offerta formativa» (2.1.3.1 - cap. 1810)

50

MINISTERO LAVORI PUBBLICI:
Legge n. 431 del 1998 - «Disciplina delle locazioni ad uso abitativo (7.1.2.1 - cap. 4201)

10

MINISTERO INDUSTRIA:
Legge n.  287 del 1990 - «Autorità garante della concorrenza e del mercato» (5.1.2.2 - cap. 2850)

5

MINISTERO SANITÀ:
Decreto legislativo n.  502 del 1992 - «Fondo sanitario nazionale» (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)

20

MINISTERO AMBIENTE:
Legge n.  979 del 1982 - «Difesa del mare» (8.1.2.1 - capitoli 3955, 3957/p)

10

Decreto-legge n. 496 del 1993 - «Agenzia nazionale per la protezione ambientale» (6.1.2.1 - cap. 3151)

10

 

 

Totale        

230