Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4482
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SENATO DELLA REPUBBLICA
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———– XIII LEGISLATURA ———–
—N. 4482
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori FLORINO, BEVILACQUA, MARRI e PACE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2000
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Inquadramento del personale laico già in servizio precario presso le biblioteche pubbliche statali annesse ai monumenti nazionali ed aumento del contributo annuo previsto a carico dello Stato per la copertura della spesa
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Onorevoli Senatori. – Com’è noto, con regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, in attuazione della legge 28 giugno 1866, n. 2987, venivano soppressi gli ordini, le corporazioni, le congregazioni religiose, regolari e secolari, i conservatori e i ritiri.
In particolare, l’articolo 11 disponeva che tutti i beni, di qualunque specie, appartenenti alle congregazioni soppresse, venivano devoluti al demanio dello Stato.
Tra questi, anche i libri, i documenti scientifici, i manoscritti, gli archivi e gli oggetti d’arte. La sola deroga prevista dall’articolo 18 riguardava gli oggetti utilizzabili per le necessità di culto.
Con successivi provvedimenti sono state identificate undici biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici.
I ricchi fondi bibliografici custoditi nei suddetti istituiti rappresentano un interessante panorama culturale italiano e sono continuamente consultati da studiosi italiani e stranieri; essi sono regolarmente aperti al pubblico (il relativo regolamento è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417 che ha abrogato e sostituito il precedente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501) e sono considerati, a tutti gli effetti, «biblioteche pubbliche statali».
A tali biblioteche vengono erogati i fondi necessari per assicurarne il funzionamento prelevandoli dai capitoli ordinari di spesa del competente ufficio centrale del Ministero per i beni e le attività culturali.
Esse, però, non hanno un proprio organico, né un supporto soggettivo necessario a provvedere agli obblighi imposti dalle leggi, in quanto erogatori di un «servizio pubblico».
A tali carenze ha dapprima sopperito la fattiva collaborazione fornita da religiosi presenti negli stabilimenti ecclesiastici.
Successivamente, per consentire l’espletamento dei servizi alla pubblica utenza, con annesse operazioni di vigilanza e custodia, con legge 2 dicembre 1980, n. 803, è stata disposta l’assegnazione di una somma annua di lire 344.000.000, sul capitolo 1658 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, per le spese del personale (stipendi, oneri accessori, versamenti contributivi e previdenziali), necessaria ad assicurare l’apertura al pubblico degli istituti in questione.
Detta somma è stata annualmente ripartita sulla base delle effettive esigenze di funzionamento delle singole biblioteche ed è stata accreditata ai conservatori dei monumenti nazionali con i quali lo stesso Ministero ha stipulato apposite convenzioni. Il personale assunto è sia religioso sia laico.
Le convenzioni di cui sopra hanno durata biennale e sono rinnovabili. Esse stabiliscono, in particolare:
– le unità di personale, distinto per i livelli e qualifiche funzionali, che il conservatore è tenuto ad assumere per il funzionamento delle singole biblioteche;
– la misura del compenso che il conservatore deve corrispondere al personale assunto;
– gli oneri previdenziali connessi alle prestazioni compensate;
– gli obblighi di servizio.
Le biblioteche annesse ai monumenti nazionali non hanno, infatti, un proprio organico; per consentire l’espletamento dei servizi alla pubblica utenza, con annesse operazioni di vigilanza e custodia, esse devono avvalersi di personale privato all’uopo assunto.
In particolare, in merito al trattamento economico, è da rilevare che il rapporto di lavoro è regolato sulla base della normativa in vigore per gli impiegati civili dello Stato e che, compatibilmente con le risorse finanziarie, sono state corrisposte le somme necessarie al pagamento di stipendi ed oneri connessi, vicini il più possibile, agli importi stabiliti per il personale non di ruolo, assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285.
È, inoltre, da rilevare che detto personale non ha, sin qui, instaurato alcun rapporto giuridico con la pubblica amministrazione, essendo stato assunto direttamente dai conservatori dei monumenti nazionali, da cui attualmente dipende.
Con successiva legge 12 agosto 1993, n. 320, l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, primo comma, della citata legge n. 803 del 1980, è stata elevata a lire 1.000.000.000 e, successivamente, non è stata più rivalutata.
Il progressivo incremento registrato per gli oneri contributivi e assicurativi rende, oggi, non più attuale la somma a suo tempo stanziata.
Oggi, a distanza di anni dall’ultimo adeguamento della copertura della spesa, la situazione non è più sostenibile, stante la fondatezza delle richieste perequative formulate dagli interessati.
Dall’attualizzazione della previsione di spesa, effettuata dal competente ufficio centrale del Ministero per i beni e le attività culturali, fermo restando il numero delle unità da mantenere in servizio, la somma ritenuta necessaria ammonta a lire 2.500.000.000.
È appena il caso di ricordare, per sottolinearne l’importanza, che l’onere economico delle retribuzioni di detto personale già grava sul capitolo di spesa 1658 del Ministero per i beni e le attività culturali per cui, la prevista assunzione, alle dirette dipendenze della pubblica amministrazione, del personale laico, non comporterà alcun aggravio irreparabile (stante, anche, la limitata consistenza numerica) del bilancio dello Stato.
Un’ultima considerazione di carattere professionale.
In virtù della citata legge n. 320 del 1993 è stato utilizzato, da alcuni istituti operanti presso le biblioteche annesse ai monumenti nazionali, personale di varie qualifiche che si trova a lavorare fianco a fianco con il personale laico assunto in virtù della convenzione: il contrasto risulta evidente e stridente, perché, a parità di funzioni lavorative svolte, corrisponde una disparità madornale di retribuzione.
E che dire del perdurante rischio di licenziamento a cui continuano a soggiacere tali operatori pubblici? In previsione della creazione di piante organiche presso queste biblioteche, annesse ai monumenti nazionali, è sperabile che ci possa essere, da parte del competente Ministero, la volontà e l’interesse di sistemare, in via definitiva, l’attuale situazione precaria.
È dunque auspicabile che si riesca, in qualche modo, ad affrontare e risolvere preliminarmente, a livello parlamentare, l’anomala situazione lavorativa evidenziata, disponendo l’immissione definitiva in ruolo degli interessati o, quanto meno, il loro inquadramento provvisorio e, in ogni caso, una retribuzione rispettosa della dignità dei singoli soggetti, tutelata dall’articolo 3 della Costituzione.
DISEGNO DI LEGGE
1. L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, primo comma, della legge 2 ottobre 1980, n. 803, come modificata dall’articolo 1, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 320, è elevata a lire 2.500.000.000 annue.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. I soggetti laici già in servizio presso le biblioteche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, sono assunti alle dirette dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali, come impiegati civili, non di ruolo, dello Stato.
2. Al personale assunto ai sensi del comma 1 è riconosciuta, caso per caso, l’anzianità di servizio.