Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01214

Atto n. 4-01214

Pubblicato il 22 gennaio 2002
Seduta n. 102

GUBETTI. - Al Ministro della giustizia. -

Premesso:

            che l’Ufficio del Tribunale di Napoli, Settore Penale, è diviso in Sezioni semispecializzate;

            che è stata disposta la semispecializzazione anche i reati contro la pubblica amministrazione per cui solo alcune Sezioni hanno la cognizione dei reati suddetti;

            che le Sezioni che si occupano di reati contro la pubblica amministrazione sono la V Sezione Penale e la XI Sezione Penale;

            che a queste Sezioni risultano assegnati prevalentemente giudici esponenti di spicco della corrente di Magistratura Democratica;

            che l’assegnazione delle materie alle singole Sezioni del Tribunale di Napoli, Settore Penale, è stata effettuata attraverso un combinato sistema di richiesta e di «successiva estrazione»;

            che il modello della semispecializzazione delle Sezioni del Tribunale di Napoli, Settore Penale, è stato predisposto soprattutto da magistrati fortemente schierati (dr. Menditto di Magistratura Democratica e dr. Aghina dei Movimenti Riuniti);

            che relatore della proposta dinanzi al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello del Tribunale di Napoli è stato lo stesso dr. Menditto, che non si è astenuto al momento della votazione, pur essendone – di fatto – uno degli ideatori;

            che le tabelle organizzative del Settore Penale del Tribunale di Napoli, previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello del Tribunale di Napoli, sono state approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura;

            che il CSM non aveva approvato la specializzazione, pur proposta, dell’Ufficio GIP, in quanto priva di fondamento normativo;

            che il CSM ha, però, approvato l’assetto organizzativo dell’ufficio GIP denominato di giustizia «a punti»,

            l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga che:

            il sistema adottato presso il Tribunale di Napoli, Settore Penale, permetta di accentrare in mano a pochi giudici tutta la gestione dei processi aventi ad oggetto reati contro la pubblica amministrazione;

            il modulo organizzativo, in ogni caso, contrasti con il principio del giudice naturale così come previsto dall’articolo 25 della Costituzione;

            il modello tabellare prescelto leda o risulti essere incompatibile con il principio dell’imparzialità della giurisdizione;

            il cosiddetto sistema di «giustizia a punti» non consenta la preordinazione ed il controllo dell’assegnazione degli affari;

            il sistema determini uno squilibrio nelle assegnazioni tra i magistrati dell’ufficio, non consentendo un’equa distribuzione del lavoro.

            Si chiede infine di conoscere se si intenda avviare un’indagine e/o un’ispezione ministeriale sulla vicenda dinanzi riportata.