Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4469
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SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA
N. 4469
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(SALVI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2000
Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto
Onorevoli Senatori. Lesigenza del presente intervento nasce dalla sua essenziale funzione di assicurare trasparenza e correttezza nella determinazione dei prezzi nelle gare dappalto che non può prescindere dal rispetto delle regole lavoristiche, così da evitare, tra laltro, forme di lavoro nero o irregolare.
A tal fine si prevede che gli enti aggiudicatori considerino tra gli elementi di quantificazione del valore dellappalto il costo della manodopera come determinato in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, calcolato sulla base della contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi e tenendo conto, altresì, degli oneri previdenziali, delle specificità presenti nei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
Il presente disegno di legge costituisce attuazione degli impegni presi dal Governo in sede di «Patto sociale per lo sviluppo e loccupazione» in relazione alla disciplina del mercato e degli appalti pubblici volti ad evitare quei fenomeni distorsivi della concorrenza derivanti dallapplicazione del criterio del «massimo ribasso» (allegato 1, punto 2.5). Lintervento normativo va, altresì, nella stessa direzione già perseguita, seppure con altra formulazione, dalla disposizione di cui allarticolo 4 del disegno di legge in materia di «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore», nel testo recentemente proposto dalla Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato (si veda latto Senato 3512-A); si è peraltro preferita unapposita e specifica iniziativa legislativa proprio al fine di agevolare la più rapida approvazione da parte del Parlamento.
La disposizione è compatibile con la normativa comunitaria e regionale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
DISEGNO DI LEGGE
(Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare dappalto)
1. Nella predisposizione degli atti di gara e nella valuazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dellanomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori prendono in considerazione il costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.