Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4469

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

———–    XIII LEGISLATURA    ———–

N. 4469
 


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(SALVI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2000

———–

Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto

———–



    Onorevoli Senatori. – L’esigenza del presente intervento nasce dalla sua essenziale funzione di assicurare trasparenza e correttezza nella determinazione dei prezzi nelle gare d’appalto che non può prescindere dal rispetto delle regole lavoristiche, così da evitare, tra l’altro, forme di lavoro nero o irregolare.

    A tal fine si prevede che gli enti aggiudicatori considerino tra gli elementi di quantificazione del valore dell’appalto il costo della manodopera come determinato in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, calcolato sulla base della contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi e tenendo conto, altresì, degli oneri previdenziali, delle specificità presenti nei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
    Il presente disegno di legge costituisce attuazione degli impegni presi dal Governo in sede di «Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione» in relazione alla disciplina del mercato e degli appalti pubblici volti ad evitare quei fenomeni distorsivi della concorrenza derivanti dall’applicazione del criterio del «massimo ribasso» (allegato 1, punto 2.5). L’intervento normativo va, altresì, nella stessa direzione già perseguita, seppure con altra formulazione, dalla disposizione di cui all’articolo 4 del disegno di legge in materia di «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore», nel testo recentemente proposto dalla Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato (si veda l’atto Senato 3512-A); si è peraltro preferita un’apposita e specifica iniziativa legislativa proprio al fine di agevolare la più rapida approvazione da parte del Parlamento.
    La disposizione è compatibile con la normativa comunitaria e regionale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare d’appalto)

    1. Nella predisposizione degli atti di gara e nella valuazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori prendono in considerazione il costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.