Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4454

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

———–    XIII LEGISLATURA    ———–

N. 4454
 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2000

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Norme integrative alla disciplina dei comitati
per la raccolta di fondi

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    Onorevoli Senatori. – Lo scandalo originato da alcuni fenomeni di corruzione, collegabili alla missione umanitaria «Arcobaleno» (maggio-giugno 1999), richiama l’attenzione, ancora una volta, su un tema delicatissimo. I dubbi su iniziative così importanti, come le raccolte di fondi per l’assistenza e la ricerca, finiscono col danneggiare seriamente la credibilità delle migliaia di operatori che, ogni giorno, lavorano all’interno o a fianco delle associazioni: con il risultato di spezzare i legami di fiducia indispensabili nelle relazioni tra i beneficiari dei fondi e il resto della società. Ciò nonostante, le raccolte di denaro a fini di solidarietà si ripetono quotidianamente: spesso dietro il paravento di comitati inesistenti o di comitati esistenti ma all’oscuro di quanto si fa in loro nome o di comitati creati al solo scopo di rastrellare illecitamente fondi. L’impegno di migliaia di persone dell’associazionismo non può essere vanificato dall’azione di truffatori che, con il mondo del volontariato, nulla hanno a che fare; e l’immagine di importanti comitati non deve essere incrinata dai dubbi che un meccanismo di sfiducia generalizzato può alimentare. Dunque, si rende necessario un intervento da parte del legislatore per proteggere quanti sono impegnati nel mondo del volontariato, a garanzia loro, degli assistiti e dei cittadini tutti.

    Il presente disegno di legge, nel colmare le lacune normative esistenti, si prefigge di non porre limitazioni al diritto di operare dei comitati e si propone di non selezionare in maniera arbitraria tra di essi. Solo scopo del disegno di legge è garantire che le raccolte di fondi a scopi benefici e umanitari avvenga in modo controllabile, dal primo atto all’ultimo.
    A tal fine, è prevista una normativa che permetta, attraverso la creazione di un pubblico registro, l’accesso ai dati riguardanti i comitati nati con lo scopo di raccogliere fondi.
    Il presente disegno di legge, disciplinando l’intero iter, che muove dalla costituzione del comitato fino alla raccolta e utilizzazione dei fondi, vuole – attraverso una chiara regolamentazione del settore – consentire che i comitati operino in maniera trasparente, garantendo sia quanti variamente concorrono a quella raccolta di fondi sia quanti ne sono i destinatari.
    Il pubblico registro dei comitati è istituito presso ogni amministrazione provinciale e permette di realizzare un costante controllo sulle attività delle associazioni che operano nel settore.
    La provincia, ente territoriale al quale è affidato il compito di gestire il pubblico registro dei comitati, non rappresenta un ostacolo a che l’attività di raccolta fondi possa indirizzarsi verso scopi benefici e umanitari di rilevanza nazionale e internazionale.
    La sanzione del prelievo coattivo dei fondi raccolti, per quei comitati che non adempissero agli obblighi previsti, costituisce, a mio avviso, un ottimo deterrente alla formazione di comitati illegali.
    Un apposito fondo di solidarietà viene costituito presso ciascuna provincia al fine di raccogliere le somme prelevate e quelle non utilizzate dai comitati.

 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1.  Dopo l’articolo 39 del codice civile è inserito il seguente:

    «Art. 39-bis. – I comitati devono essere costituiti con scrittura privata autenticata. L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione del comitato, la sede, l’indicazione dello scopo, la durata, le modalità della raccolta di fondi e della loro gestione, le generalità e la residenza degli amministratori, con l’indicazione di colui o di coloro che sono muniti del potere di rappresentanza esterna, nonchè la durata della carica.

    Presso ogni amministrazione provinciale è istituito un pubblico registro dei comitati.
    Nel registro deve essere iscritto ciascun comitato prima di iniziare la sua attività.
    Il presidente della provincia può negare l’iscrizione del comitato nel pubblico registro per contrarietà alla legge delle sue finalità ovvero dell’atto costitutivo e dello statuto.
    Egli esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione dei comitati.
    Nell’esercizio di tale attività il presidente della provincia si avvale dei poteri e delle facoltà previste nell’articolo 25.
    Gli amministratori sono tenuti a rendere conto della gestione dei fondi ad esaurimento dello scopo ovvero annualmente, se lo scopo è destinato a perdurare oltre l’anno».

Art. 2.

    1.  Dopo l’articolo 41 del codice civile è inserito il seguente:

    «Art. 41-bis. – Ai soggetti, che raccolgono fondi senza l’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 39-bis, sono, con atto formale del presidente della provincia, prelevate le somme percepite.

    Il presidente provvede, con lo stesso atto, ad assegnare le somme raccolte ad un apposito fondo di solidarietà costituito presso ciascuna provincia. Ogni provincia utilizza il fondo di solidarietà per il perseguimento di scopi sociali ed umanitari».

Art. 3.

    1. L’articolo 42 del codice civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 42. – Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, il presidente della provincia provvede con atto formale alla assegnazione di tali beni al fondo di solidarietà di cui all’articolo 41-bis.».

Art. 4.

    1. Nelle more della costituzione dei comitati secondo le modalità di cui all’articolo 1, le raccolte di fondi sono sottoposte all’autorità e al controllo del prefetto.