Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4448
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
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———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 4448
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori MACERATINI, MAGNALBÒ, BONATESTA, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MANTICA, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI e VALENTINO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2000
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Disposizioni per il riconoscimento dei diritti
della persona anziana
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- RELAZIONE
- DISEGNO DI LEGGE
- Capo I PRINCÌPI GENERALI
- Art. 1. (Finalità)
- Art. 2. (Obiettivi)
- Art. 3. (Persona anziana)
- Art. 4. (Competenze del Ministro per la solidarietà sociale)
- Art. 5. (Princìpi per la programmazione degli interventi in favore della persona anziana)
- Capo II DIRITTI DELLA PERSONA ANZIANA
- Art. 6. (Ricongiungimento familiare)
- Art. 7. (Integrazione)
- Art. 8. (Fornitura al domicilio)
- Art. 9. (Assistenza)
- Art. 10. (Servizio di aiuto personale)
- Art. 11. (Diritto di visita della persona anziana al discendente)
- Art. 12. (Esercizio del diritto di voto)
- Art. 13. (Conferenze di servizi)
- Capo III CONTRATTO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA ANZIANA
- Art. 14. (Definizioni)
- Art. 15. (Obblighi dell’ente di assistenza)
- Art. 16. (Obblighi della persona anziana)
- Art. 17. (Sospensione della fornitura di beni e servizi)
- Art. 18. (Diritto di recesso)
- Art. 19. (Norme applicabili)
- Art. 20. (Nullità del contratto)
- Capo IV DISPOSIZIONI FISCALI
- Art. 21. (Agevolazioni fiscali)
- Art. 22. (Rimborsi ed indennità corrisposti alle organizzazioni di volontariato)
- Art. 23. (Contributi comunali)
- Art. 24. (Pensioni di reversibilità)
- Capo V DISPOSIZIONI FINALI
Onorevoli Senatori. – Come tutti sappiamo, una delle questioni più stringenti che interessa la nostra comunità nazionale, come ogni altra del mondo occidentale, riguarda gli effetti che il processo di globalizzazione dell’economia sta costantemente producendo sui nostri sistemi sociali. In particolar modo, l’insieme di fattori che stanno ridisegnando il quadro delle società complesse ha avuto notevoli ripercussioni sui meccanismi ed i modelli di integrazione e di solidarietà sociale. La transizione verso società di tipo postmoderno non solo ha continuato ha distruggere i vecchi equilibri di spontaneità sociale, ma ha anche messo in crisi le classiche tutele previste dal welfare state, lasciandosi dietro un gran numero di zone di «anomia» sociale. Evidentemente, a fare le spese dei vorticosi processi di cambiamento sono i soggetti più deboli, quelli meno protetti o che, in assenza di reti di solidarietà riconosciute e presenti attivamente nella società, da soli non riescono a fare fronte alle proprie esigenze e ad assicurarsi quel minimo di «qualità» della vita che dovremmo ritenere lo standard nelle società occidentali.
Nell’ultimo rapporto su «Le politiche sociali in Europa», del Centre for Economic Policy Research (CEPR) (a cura di C. Bean, S. Bentolila, G. Bertola, J. Dolado), si afferma correttamente che «la diffusione del welfare state nelle nazioni europee e i frequenti riferimenti a una “dimensione sociale“ nei documenti e nei trattati alla base dell’Unione europea costituiscono un’eloquente testimonianza del desiderio della collettività e dei governi di migliorare le conseguenze sociali indesiderabili dell’attività economica. Le misure atte a risolvere questo problema – in sostanza, le politiche sociali – (...) hanno prevalentemente lo scopo di rimediare ai fallimenti del mercato e tutelare i membri della società relativamente svantaggiati dalle conseguenze della loro debolezza economica». Nel campo delle politiche sociali, come è giusto, si riconosce l’esistenza di categorie ritenute particolarmente sensibili alle ricadute negative che sistemi sociali fortemente atomizzati, individualistici e competitivi, possono produrre sui loro cittadini.
Per questa ragione più o meno in tutti i Paesi sviluppati, nel corso degli anni, sono state approntate una serie di norme, inquadrate in schemi legislativi spesso differenti, concepite ed implementate con l’obiettivo preciso di «alleviare» le conseguenze perverse della modernizzazione, di ricreare condizioni ottimali di solidarietà all’interno dei sistemi sociali e, almeno nelle intenzioni, di consentire, in ultima analisi, a ciascun soggetto individuale un’esistenza dignitosa. L’ambito di applicazione, sia per il numero di soggetti considerati «deboli» sia per il tipo di tutele previste e predisposte, è variato nel corso degli anni e di Paese in Paese, ma ciò che resta come dato generale è comunque una tendenza verso l’identificazione di «categorie deboli» che necessitano di un certo numero di garanzie che il potere pubblico, proprio in quanto garante del «bene comune», deve assicurare per motivi di ordine etico e solidale.
Così, all’interno di queste categorie «protette» hanno fatto nel corso del tempo ingresso le donne, i giovani e in particolare i minori, i malati di mente, i tossicodipendenti, eccetera, ma – ed è questa la motivazione che sta alla base del disegno di legge che presentiamo – almeno in Italia, l’anziano è stato sistematicamente ignorato ed escluso da un possibile inserimento, in quanto dotato di un particolare status (anche giuridico), all’interno di queste «categorie deboli» che la società ha il dovere di garantire e tutelare. Una mancanza di attenzione che non trova certamente una spiegazione logica, ma che in ogni caso si pone come uno dei problemi più urgenti da affrontare e risolvere nel quadro della ridefinizione delle garanzie sociali che il nostro sistema politico democratico deve poter assicurare.
A conferma di quanto si dice, basta pensare che la figura dell’anziano in quanto tale non viene presa in considerazione dal nostro ordinamento giuridico, non trova una sua collocazione e definizione giuridica se non quando si trova in una condizione particolare, di pericolo o di rischio, non legata in maniera specifica alla sua età. Allo stato attuale, sembra che il legislatore non consideri l’anziano una figura che necessita di una particolare protezione o di una speciale tutela.
Questo «silenzio», od omissione, risulta tra l’altro in forte contrasto con le tradizioni ed i costumi della nostra nazione, e più in generale della civiltà occidentale, che hanno sempre accordato all’anziano un ruolo centrale, in quanto «autorità morale» e «memoria vivente» di una comunità e di un popolo, assegnandogli quindi uno status ed un riconoscimento particolari in relazione alla sua esperienza di vita. Sennonchè, ciò che la tradizione ha sancito non ha trovato un riscontro, una conferma ed una traduzione in chiave legislativa. Eppure l’anziano – a prescindere dalle mere considerazioni statistiche per cui sarebbe impensabile non stabilire un quadro di norme legislative per una «classe di età» che sta diventando quasi maggioritaria in tutte le nazioni sviluppate – nei fatti continua a ricoprire un ruolo essenziale per le società contemporanee.
Non a caso il Pontificio consiglio per i laici, ne «La dignità dell’anziano e la sua missione nella Chiesa e nel mondo», ribadisce il senso, appunto, della presenza e della «missione» dell’anziano, il suo potersi e doversi porre propositivamente come soggetto attivo nella società e non solo come persona bisognosa di assistenza. Ancora, nella sua recentissima «Lettera agli anziani» del 1999, Giovanni Paolo II scrive che: «Gli anziani aiutano a guardare alle vicende terrene con più saggezza, perchè le vicissitudini li hanno resi esperti e maturi. Essi sono custodi della memoria collettiva, e perciò interpreti privilegiati di quell’insieme di ideali e di valori comuni che reggono e guidano la convivenza sociale. Escluderli è come rifiutare il passato, in cui affondano le radici del presente, in nome di una modernità senza memoria. Gli anziani, grazie alla loro matura esperienza, sono in grado di proporre ai giovani consigli ed ammaestramenti preziosi». E continua: «Tutti conosciamo esempi eloquenti di anziani con una sorprendente giovinezza e vigoria dello spirito. Per chi li avvicina, essi sono di stimolo con le loro parole e di conforto con l’esempio. Possa la società valorizzare appieno gli anziani (...). Se è vero che sul piano fisico hanno in genere bisogno di aiuto, è altrettanto vero che, nella loro età avanzata, possono offrire sostegno ai passi dei giovani che si affacciano all’orizzonte dell’esistenza per saggiarne i percorsi», sottolineando in questo modo la funzione indispensabile dell’anziano come «cinghia di trasmissione» del legame intergenerazionale.
Come sappiamo, la società italiana ha sempre riconosciuto alla famiglia la funzione di «centro motore» della solidarietà e del legame sociale. E, all’interno della famiglia, storicamente l’anziano ha saputo collocarsi come un soggetto centrale e, ancora per certi versi, indispensabile. Come mostra lo studio dell’Abacus su «L’Italia al microscopio», dagli anni Trenta agli anni Ottanta la percentuale di italiani che ritiene la famiglia luogo di accudimento dei figli e di assistenza per gli anziani è rimasta elevata. Ciò significa che i sentimenti di solidarietà spontanea sono ancora vivi all’interno della società, e che un’adeguata politica pubblica potrebbe solo favorire un loro miglioramento ed una loro effettiva «solidificazione».
Il sociologo Pierpaolo Donati, nel «Rapporto sulla società civile in Italia», ha definito «società civile relazionale» quelle «sfere di relazioni associative che si costituiscono sulla base di un impulso valoriale non egoistico (...), in cui i soggetti definiscono reciprocamente la propria identità come attualizzazione di valori (diritti-doveri) universali nel particolare, non per riferimento primario al potere politico e al denaro, e le forme giuridiche ed organizzative che regolano queste sfere di relazioni». In questa definizione, se emerge sicuramente il dato «spontaneo» dei legami relazionali di solidarietà, si mette anche in evidenza che tali legami necessitano di «forme giuridiche»: «È l’ente pubblico che deve promuovere l’associazionismo» (P. Donati, A. Maccarini, S. Stanzani, «L’associazionismo sociale oltre il welfare state: quale regolazione?»), mentre è evidente che il principio di sussidiarietà deve essere applicato con un effettivo sostegno ed incentivo statale.
Questo processo di «delega della solidarietà» alla società civile, nella realizzazione del modello di welfare comunity, nel caso dell’anziano non è ancora possibile, vista l’assenza di un quadro di riferimento normativo per questa specifica figura, che non soffre oggi solo di quegli svantaggi economici prima menzionati dal rapporto del CEPR, ma anche di svantaggi di ordine «relazionale» imputabili a sistemi sociali che non hanno ancora assegnato alla persona anziana una giusta collocazione.
I vuoti legislativi sono al tempo stesso una causa ed una conseguenza di questa situazione: l’anziano come potenziale «emarginato sociale» non trova posto nella legislazione, a differenza di altre categorie – come le donne, gli handicappati, i tossicodipendenti, i minori – che in tempi precedenti hanno richiesto ed ottenuto l’attenzione dei giuristi. Nulla o poco, invece, si è fatto per l’anziano: il codice non lo definisce e, sostanzialmente, non se ne occupa; non esistono leggi speciali per l’anziano e la Costituzione prevede solo una tutela in via generalistica ai sensi degli articoli 2 (posizione dell’individuo nella società), 32 (salute) e 38 (previdenza), ma mai menzionando l’anziano come «categoria speciale».
Per questa ragione riteniamo un’esigenza non rinviabile il riconoscimento della specificità giuridica dell’anziano come «soggetto» dotato di sue peculiarità, predisponendo una legge sul riconoscimento giuridico della persona anziana.
Il presente disegno di legge consta di cinque capi – «princìpi generali», «diritti della persona anziana», «contratto di assistenza alla persona anziana», «disposizioni fiscali» e «disposizioni finali» – in cui, nell’insieme di trenta articoli, emergono elementi di notevole importanza.
Innanzitutto, per la prima volta – ed è sicuramente questo il dato fondamentale da cui prendere le mosse – la definizione della persona anziana, che l’articolo 3 identifica come «la persona che abbia compiuto i settanta anni di età».
L’articolo 6, invece, introduce tra i diritti della persona, nell’ambito delle possibilità del ricongiungimento familiare, il diritto alla «unità familiare» non solo in «orizzontale», ovvero tra coniugi – come già previsto dal nostro ordinamento – ma anche in «verticale», nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, «tra discendenti ed ascendenti anziani», optando quindi esplicitamente per il ritorno ad un modello di famiglia più ampio rispetto a quello «mononucleare» che esclude automaticamente l’anziano.
Ancora, l’articolo 20, contenuto nel capo III, recante norme sul contratto di assistenza della persona anziana, prevede la sanzione della nullità come conseguenza del mancato rispetto della tipicità contrattuale prevista dal presente disegno di legge, rappresentando anche in questo caso un’innovazione di rilievo rispetto al quadro legislativo precedente.
L’articolo 22 prevede poi che i rimborsi e le indennità corrisposti dalle organizzazioni di volontariato, che abbiano l’anziano come assistito, non rientrino nel reddito del percipiente.
Fortemente innovativa è la norma contenuta nell’articolo 24 che, prevedendo la reversibilità della pensione, consente al superstite di conservare il tenore di vita e tutelare le aspettative maturate dopo una lunga contribuzione agli enti pensionistici.
Da ultimo, l’istituzione nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano della figura del «difensore civico della persona anziana», prevista dall’articolo 26, «con il compito di vigilare sull’applicazione ed attuazione della presente legge», compreso il diritto di far valere la nullità del contratto di assistenza qualora sia difforme dalla forma tipica introdotta con gli articoli da 15 a 20.
In generale, il disegno di legge si presenta come un vero e proprio testo unico, che ambisce (articolo 1) a fare in modo che la Repubblica italiana possa garantire il pieno rispetto della dignità umana della persona anziana e ne promuova la piena integrazione nella famiglia e nella società, predisponendo interventi volti a prevenire, superare o rimuovere «stati di emarginazione e di esclusione sociale» della persona anziana – definita nella sua tipicità all’articolo 3 – attraverso (articolo 2) lo sviluppo della ricerca «scientifica, geriatrica, biomedica, pedagogica e sociale», l’assicurazione alla famiglia dell’anziano di un background informativo e di un sostegno adeguati, sia nel campo dei servizi che in quello economico. A tale fine (articolo 4) si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la spinta coordinatrice del competente Ministero per la solidarietà sociale, una Commissione nazionale per le politiche della persona anziana.
Il capo II, sui «diritti della persona anziana», oltre al già menzionato diritto al ricongiungimento familiare «verticale» (articolo 6), riconosce (articolo 11) il diritto di visita dell’anziano al discendente, e la fornitura da parte dei comuni di beni e servizi di prima necessità al domicilio della persona anziana (articolo 8).
L’articolo 7, invece, racchiude i princìpi generali sull’integrazione dell’anziano che informano il capo II, prevedendo interventi di aiuto domestico e di tipo economico, l’istituzione da parte dei comuni di un servizio di aiuto personale alla persona anziana, nonchè una serie di provvedimenti che assicurino all’anziano la fruibilità dei mezzi di trasporto, nonchè l’organizzazione di attività culturali e ricreative. Inoltre si stabilisce (articolo 12) un servizio di accompagnamento per l’esercizio del diritto di voto e l’indizione di «conferenze di servizi» da parte dei comuni per l’integrazione e la tutela dei diritti della persona anziana, che ha il diritto di parteciparvi (articolo 13).
Il capo III entra nei dettagli della definizione del contratto di assistenza della persona anziana, con cui (articolo 14) «l’ente di assistenza si obbliga verso corrispettivo ad eseguire in favore della persona anziana prestazioni continuative di beni e servizi». Gli articoli da 15 a 20 disciplinano in dettaglio gli obblighi dell’ente di assistenza (articolo 15), dell’anziano (articolo 16), oltre alle cause di sospensione della fornitura di beni e servizi (articolo 17), il diritto di recesso (articolo 18), le norme applicabili (articolo 19) e la nullità del contratto (articolo 20).
Il capo IV (articoli 21-24), che riguarda le disposizioni fiscali in materia, modifica in parte il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le agevolazioni fiscali sull’imposta comunale sugli immobili anche alla persona anziana che abbia dato in locazione ad uso abitativo l’immobile di cui è proprietario al fine di contribuire al proprio sostentamento in un ente di assistenza (articolo 21) e demandando ai comuni (articolo 23), il potere di erogare contributi sui consumi correnti, riguardo la somministrazione dei servizi infrastrutturali – gas metano, gasolio, acqua ed elettricità.
Le disposizioni finali contenute nel capo V istituiscono nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la figura del «difensore civico della persona anziana» (articolo 26).
Per la copertura finanziaria si istituisce (articolo 28) un «Fondo per la tutela della persona anziana» la cui dotazione è prevista in 1.000 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2000, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000 (articolo 29).
Anche la copertura finanziaria risponde ad un’ottica di sussidiarietà prevedendo che parte dell’istituito Fondo per la tutela della persona anziana sia ripartita tra le regioni autonome per poi essere trasferita da queste agli enti locali minori (articolo 30).
DISEGNO DI LEGGE
PRINCÌPI GENERALI
(Finalità)
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e l’autonomia della persona anziana, ne promuove la piena integrazione nella famiglia e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni emarginanti che impediscono alla persona anziana la partecipazione alla vita della collettività nonchè la realizzazione di diritti civili, politici e patrimoniali;
c) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona anziana.
(Obiettivi)
1. La presente legge detta i princìpi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza della persona anziana.
2. La rimozione delle cause emarginanti, la promozione dell’autonomia e la realizzazione dell’integrazione sociale della persona anziana sono perseguite attraverso interventi volti a:
a) sviluppare la ricerca scientifica, geriatrica, biomedica, psicopedagogica e sociale, anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona anziana e la sua famiglia soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare alla famiglia della persona anziana un’informazione di carattere sanitario, sociale e culturale in relazione alle possibilità di integrazione della persona anziana nella società;
c) garantire alla persona anziana e alla sua famiglia adeguato sostegno, servizi di aiuto personale o familiare, prevedendo, nei casi strettamente necessari, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge;
d) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale.
(Persona anziana)
1. Ai fini della presente legge si definisce anziana la persona che abbia compiuto i settanta anni di età.
(Competenze del Ministro
per la solidarietà sociale)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale coordina l’attività delle amministrazioni dello Stato per la realizzazione delle finalità della presente legge e promuove politiche di sostegno per la persona anziana, avvalendosi a tale fine della Commissione nazionale per le politiche della persona anziana, da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta dal Ministro per la solidarietà sociale, che la presiede, dal Ministro della sanità, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da cinque rappresentanti designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani, da cinque rappresentanti dell’Unione delle province d’Italia e da cinque membri nominati dal Ministro per la solidarietà sociale su proposta delle associazioni dei familiari.
(Princìpi per la programmazione degli
interventi in favore della persona anziana)
1. Per la realizzazione dei servizi e delle prestazioni sociali il Ministro per la solidarietà sociale adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse.
2. La formulazione dei programmi e il reperimento delle risorse economiche sono attuati mediante la cooperazione e la concertazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tra autonomie locali, regioni, Stato ed organizzazioni di volontariato.
3. I comuni, le regioni e lo Stato adottano iniziative per favorire pluralità di offerta nei servizi destinati alla persona anziana, nonchè la diffusione delle informazioni utili per orientare gli anziani nella scelta dei servizi pubblici più appropriati alle loro esigenze.
DIRITTI DELLA PERSONA ANZIANA
(Ricongiungimento familiare)
1. Nelle pubbliche amministrazioni è favorito il ricongiungimento familiare tra discendenti ed ascendenti anziani. A tale fine le pubbliche amministrazioni, compatibilmente con i piani di mobilità, considerano titolo preferenziale l’assistenza morale e materiale prestata ad uno o più anziani da una delle persone di cui all’articolo 433 del codice civile.
(Integrazione)
1. L’inserimento e l’integrazione della persona anziana si realizzano mediante:
a) interventi di aiuto domestico e di tipo economico a sostegno della persona anziana e della famiglia in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona anziana in temporanea o permanente grave limitazione dell’abilità personale;
c) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato;
d) organizzazione di attività culturali e ricreative.
(Fornitura al domicilio)
1. Nei casi di accertato bisogno, i comuni, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 5 e 30, provvedono alla fornitura di beni e servizi di prima necessità al domicilio della persona anziana.
(Assistenza)
1. L’assistenza della persona anziana si realizza con programmi che prevedono prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, coinvolgendo la famiglia di origine e le organizzazioni di volontariato. A tale fine i comuni, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 5 e 30, e le aziende sanitarie locali (ASL), tramite le strutture proprie o convenzionate, assicurano:
a) gli specifici interventi ambulatoriali, a domicilio o presso i centri convenzionati a carattere diurno o residenziale;
b) una completa informazione sui servizi e ausili offerti sul territorio provinciale.
(Servizio di aiuto personale)
1. Il servizio di aiuto personale avente ad oggetto i servizi di assistenza e di accompagnamento della persona anziana può essere istituito dai comuni nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 5 e 30. Il servizio può essere integrato con altri servizi socio-assistenziali e sanitari esistenti sul territorio provinciale, e può avvalersi di:
a) coloro che abbiano optato per il servizio civile nazionale;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria, in possesso di adeguata formazione;
c) organizzazioni di volontariato e, in particolare, famiglie organizzate in forma associativa.
(Diritto di visita della persona anziana
al discendente)
1. È riconosciuto alla persona anziana il diritto di visita al discendente. Nel caso che il discendente sia un minorenne, occorre il consenso dei genitori o del giudice tutelare.
2. Le regioni disciplinano le modalità con le quali il diritto di visita di cui al comma 1 è garantito.
(Esercizio del diritto di voto)
1. I comuni, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 5 e 30, in occasione delle consultazioni elettorali, al fine di rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, garantiscono alla persona anziana che ne faccia richiesta adducendo fondati motivi il servizio di accompagnamento nei luoghi preposti alle operazioni elettorali.
(Conferenze di servizi)
1. I comuni, al fine di definire ed attuare programmi per l’integrazione e la tutela dei diritti della persona anziana, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 4, indicono conferenze di servizi tra le amministrazioni competenti.
CONTRATTO DI ASSISTENZA
ALLA PERSONA ANZIANA
(Definizioni)
1. Con il contratto di assistenza alla persona anziana l’ente di assistenza si obbliga verso corrispettivo ad eseguire in favore della persona anziana prestazioni continuative di beni e servizi.
2. Il contratto di cui al comma 1 è di durata annuale e ha forma scritta.
3. Si definisce ente di assistenza la società, la fondazione, l’associazione riconosciuta o altro ente di diritto privato che gestisce, a seguito di autorizzazione regionale, una o più strutture di ricovero per persone anziane.
(Obblighi dell’ente di assistenza)
1. L’ente di assistenza deve:
a) fornire alla persona anziana tutti i beni ed i servizi di cui ha bisogno per vivere dignitosamente, consentendogli l’esercizio dei diritti civili e politici nei limiti delle condizioni di salute della persona anziana. Qualora non sia stata prevista l’entità della fornitura di beni e servizi si applica l’articolo 1560 del codice civile;
b) rendere possibile il mantenimento dell’ambiente familiare e domestico in cui precedentemente la persona anziana viveva;
c) favorire ed incentivare un contatto diretto tra la persona anziana e la sua famiglia di origine.
(Obblighi della persona anziana)
1. La persona anziana è tenuta al pagamento mensile della quota di mantenimento e di assistenza.
2. L’ammontare della quota di mantenimento e di assistenza può essere aggiornato annualmente in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
(Sospensione della fornitura
di beni e servizi)
1. Se la persona anziana che ha diritto alla fornitura di beni e servizi è inadempiente, l’ente di assistenza non può sospendere l’esecuzione del contratto senza aver dato un congruo preavviso, comunque non inferiore a trenta giorni.
(Diritto di recesso)
1. La persona anziana assistita può recedere dal contratto di cui al presente capo in ogni momento dando un preavviso di un mese all’ente di assistenza.
2. L’ente di assistenza può recedere dal contratto per giusta causa dando alla persona anziana un preavviso di sei mesi.
(Norme applicabili)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice civile.
(Nullità del contratto)
1. Il mancato rispetto della tipicità contrattuale di cui al presente capo rende nullo qualsiasi accordo concluso tra una persona anziana e un ente di assistenza.
2. La nullità può essere fatta valere oltre che dalla persona anziana dal difensore civico della persona anziana di cui all’articolo 26.
DISPOSIZIONI FISCALI
(Agevolazioni fiscali)
1. È considerata adibita ad abitazione principale della persona fisica l’unità immobiliare dell’anziano che abbia dato in locazione ad uso abitativo l’immobile di cui è proprietario al fine di contribuire al proprio sostentamento in un ente di assistenza.
2. Gli anziani che svolgono attività di servizio sociale organizzata dagli enti locali sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dal pagamento di ogni contributo relativo ai compensi a qualsiasi titolo ricevuti dagli enti medesimi, fino all’importo annuo di lire 10 milioni.
3. Al nucleo familiare in cui convivono persone anziane non autosufficienti compete per ciascuna di esse una detrazione dall’IRPEF di lire 4 milioni annue. Tale riduzione è ridotta proporzionalmente nel caso in cui la durata della convivenza sia inferiore all’anno solare.
4. Il Ministro della sanità determina, con proprio decreto, i criteri applicativi per il riconoscimento della condizione di non autosufficienza della persona anziana e la relativa certificazione sanitaria.
5. Al nucleo familiare di cui al comma 3 si applicano, altresì, le detrazioni per gli oneri di cui alle lettere b) e i-ter) del comma 1 dell’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostenuti in favore di persone anziane.
6. Ai fini di cui al presente articolo per «nucleo familiare» si intendono tutti i percettori di reddito componenti la famiglia. A tali contribuenti le detrazioni spettano pro quota.
(Rimborsi ed indennità corrisposti
alle organizzazioni di volontariato)
1. Le indennità di trasferta, il rimborso delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio documentate o le indennità chilometriche, ed i rimborsi forfettari di spese, nel limite massimo di lire 6 milioni annue, corrisposti dalle organizzazioni di volontariato, dagli enti locali e dallo Stato ai volontari per le attività di volontariato prestate per la cura e l’assistenza degli anziani, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.
(Contributi comunali)
1. È demandato ai comuni, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 5 e 30, il potere di erogare contributi alle famiglie sui consumi correnti, relativi alla somministrazione dei servizi infrastrutturali degli immobili adibiti ad uso abitativo, qualora dallo stato di famiglia risultino una o più persone anziane in caso di accertata necessità.
2. Per servizi infrastrutturali, ai fini della presente legge, si intendono i consumi di gas metano, gasolio e ogni altro combustibile da riscaldamento per uso domestico e di riscaldamento, acqua ed energia elettrica.
3. Il comune disciplina le modalità per individuare i beneficiari e l’ammontare del contributo.
(Pensioni di reversibilità)
1. Al comma 41 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare nel quale conviva un anziano non autosufficiente».
DISPOSIZIONI FINALI
(Disposizioni penali)
1. Per tutti i reati non colposi, qualora soggetto offeso sia una persona anziana, la pena è aumentata di un terzo.
(Difensore civico della persona anziana)
1. È istituito in tutte le regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano il difensore civico della persona anziana, con il compito di vigilare sull’applicazione ed attuazione della presente legge.
(Legislazione regionale)
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad emanare le norme per l’attuazione dei princìpi stabiliti dalla medesima.
(Istituzione del Fondo per la tutela
della persona anziana)
1. È istituito il Fondo per la tutela della persona anziana nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la cui dotazione finanziaria è stabilita in 1000 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2000.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 1000 miliardi di lire annue a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Sussidiarietà finanziaria)
1. Parte del Fondo di cui all’articolo 28 della presente legge è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che a loro volta trasferiscono tali finanziamenti, ai sensi dell’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, agli enti locali nel rispetto del principio di sussidiarietà.