Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05224
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Atto n. 4-05224
Pubblicato il 19 maggio 2011, nella seduta n. 555
PITTONI , MAZZATORTA , VALLARDI , CAGNIN , RIZZI , MURA , DAVICO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
contro le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 42 del 2009 in cui erano state indicate le modalità secondo le quali gli Uffici scolastici regionali dovevano procedere all'integrazione e all'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento sono stati sollevati ricorsi collettivi ai competenti Tribunali amministrativi;
il Tar Lazio in sede cautelare ha disposto la collocazione degli istanti (nell'ordine di diverse migliaia) che si erano avvalsi della facoltà prevista dal predetto provvedimento, di essere inseriti in tre graduatorie diverse da quelle di appartenenza ma in coda rispetto a coloro che per diversa scelta iniziale vi si trovavano già collocati, sulla base dei punteggi posseduti;
successivamente il Tar Lazio adito per ottenere l'esecuzione coattiva di ordinanze analoghe a quelle di cui sopra con sentenza 1556/2011 ha dato atto del proprio difetto di giurisdizione in linea con la recente giurisprudenza desumibile dalle ordinanze della Corte di cassazione (ordinanze n. 22805/2010 e 3032/2011) che hanno sancito che la competenza in materia spetta alla magistratura ordinaria;
gli effetti derivanti dalla riformulazione delle graduatorie sarebbero dirompenti posto che alcune migliaia di docenti sarebbero destinati a scavalcare colleghi che avendo scelto di permanere costantemente nella medesima graduatoria avevano maturato l'aspettativa di mantenere la propria posizione;
l'inserimento degli istanti nelle graduatorie diverse da quelle di appartenenza sulla base del punteggio posseduto è stato disposto dal Tar Lazio sulla base della mera impugnativa del citato decreto ministeriale ancora prima della definitiva redazione delle graduatorie (infatti queste ultime sono state oggetto d'impugnativa mediante motivi aggiunti proposti in epoca successiva all'accoglimento dell'istanza cautelare che accompagnava i ricorsi) e senza previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati (circostanze queste che ben avrebbero potuto e dovuto essere rilevate ab initio e comunque impugnando tempestivamente i provvedimenti del Tar),
l'interrogante chiede di sapere, alla luce dell'ultimo pronunciamento del tribunale amministrativo e delle sentenze della Corte di cassazione che hanno palesato un difetto di giurisdizione da parte dei tribunali amministrativi, quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sollecitare un intervento da parte dell'Avvocatura di Stato finalizzato a portare la dovuta chiarezza in merito alle vicende descritte.