Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05154

Atto n. 4-05154

Pubblicato il 5 maggio 2011
Seduta n. 550

POLI BORTONE - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

il Comune di Ruvo di Puglia (Bari) ha adottato nel 1999 la variante generale del PRG (Piano regolatore generale) approvata con delibera di Giunta regionale del 15 aprile 1999;

con tale strumento urbanistico il territorio è stato ripartito in comparti edilizi omogenei, nell'ambito di ciascuno dei quali vengono sviluppati, in percentuale predeterminata (pari al 50 per cento), gli interventi di edilizia residenziale pubblica e privata;

nella fase precedente all'approvazione del PRG, con delibera del Consiglio comunale di Ruvo di Puglia del 16 febbraio 1995 furono localizzate, ai sensi della legge regionale n. 56 del 1980 e dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971, le aree destinate ad edilizia economica e popolare, nell'ambito dei comparti indicati nella variante generale, poi approvata con delibera della Giunta regionale 15 aprile 1999;

con la delibera del 16 febbraio 1995 furono approvati i criteri di partecipazione e il bando di concorso per l'assegnazione dei suoli per edilizia economica e popolare in favore di cooperative edilizie;

l'amministrazione comunale inoltre, con successivi atti, individuò, in applicazione del citato art. 51, nell'ambito dei comparti edilizi, i subcomparti destinati ad edilizia residenziale pubblica;

conclusa la fase procedimentale relativa all'assegnazione dei suoli, il Comune di Ruvo di Puglia, con decreto dirigenziale 15 dicembre 1998 dispose l'occupazione di urgenza, per la durata di cinque anni, degli immobili ricadenti nel subcomparto destinato ad edilizia residenziale. In particolare nell'ambito del comparto contraddistino con la lettera "M", l'occupazione avvenne il 14 gennaio 1999;

con decreto dirigenziale n. 32 del 28 novembre 2003, furono definitivamente espropriati i suoli antecedentemente occupati per la realizzazione del subcomparto "M" destinato ad edilizia residenziale pubblica;

nell'ambito di tale subcomparto, come in altri subcomparti sempre destinati ad edilizia residenziale pubblica, ricadono suoli oggetto di controversie insorte tra proprietari espropriati ed il Comune espropriante, tutti oggetto di varie pronunce da parte della Corte di appello di Bari;

la circostanza che fa sorgere serissime perplessità è che le pronunce adottate dalla Corte di appello hanno determinato valori dei suoli espropriati del tutto assurdi e confliggenti tra loro;

alcune sentenze (n. 916/09 - 560/10 - 561/09) emesse tra il 2009 ed il 2010 dalla Prima Sez. Civile della Corte d'appello di Bari hanno determinato il valore dei suoli espropriati nel comparto "M" tra 271,00 e 276,00 euro al metro quadro, condannando il Comune resistente (e quindi i soci delle cooperative edilizie assegnatarie dei suoli) al pagamento di somme dell'ordine di oltre due milioni di euro per ciascuna delle sentenze, comprensivi del valore di esproprio, dell'occupazione legittima e per interessi legali dal 28 novembre 2003;

circostanza assai strana è che circa quattro mesi prima del deposito della sentenza n. 916/09 la prima Sezione civile della Corte d'appello di Bari aveva disposto la rinnovazione delle indagini peritali già espletato (e in base alla quale il consulente tecnico d'ufficio (CTU) aveva espresso una valutazione dell'indennità di esproprio nella misura di 298,00 euro al metro quadro) nominando un nuovo CTU. Le motivazioni a sostegno della rinnovazione della consulenza tecnica riguardavano l'incerta assimilazione operata dal primo CTU dei suoli ricadenti nel comparto "M" con quelli ricadenti nel comparto "O" quest'ultimo, infatti, prevede tipologia costruttiva totalmente diversa - edilizia residenziale estensiva bassa - e si trova ad oltre un chilometro di distanza dal precedente. La nuova consulenza tecnica ha evidenziato la inutilizzabilità, ai fini estimativi, dei criteri adottati dai precedenti consulenti ed ha pertanto determinato l'indennità di esproprio nella misura di 80,00 euro al metro quadro;

a fronte di tale risultanza processuale, rimessa al Comune di Ruvo di Puglia in data 21 gennaio 2011, si attende l'emanazione della relativa sentenza da parte della Corte d'appello;

altre sentenze pronunciate dalla Corte d'appello di Bari, invece, che hanno per oggetto altri suoli ricadenti nello stesso comparto "M", e in altri subcomparti, hanno determinato valori assolutamente diversi e di molto inferiori a quelli specificati nelle prime pronunce;

la sentenza n.909 del 27 settembre 2005 ha determinato l'indennità di esproprio nella misura di 37,25 euro al metro quadrato, la sentenza n. 649/05 ha stabilito che il valore dell'indennità è di 34,52 euro, la sentenza 935 del 23 agosto 2008 ha determinato l'indennità di esproprio in 84,70 euro al metro quadro, la sentenza n. 1048 del 29 settembre 2009 ha determinato l'indennità in 88,00 euro al metro quadro: trattasi di sentenze aventi ad oggetto terreni ricadenti in comparti differenti, ma tutti relativi alla medesima procedura di esproprio;

è evidente la disparità tra i valori di indennità di esproprio che possono definirsi "ragionevoli" e quelli addirittura assurdi e fuori di ogni previsione di "valore di mercato" dei suoli, così come sancito dalla vigente normativa in materia di esproprio;

tutto ciò ha creato un serissimo allarme sociale tra i soci delle cooperative assegnatarie dei suoli; infatti, moltissime famiglie si vedranno costrette ad esborsi nell'ordine di centinaia di migliaia di euro, a fronte di esborsi molto più ragionevoli che saranno affrontati da altre famiglie assegnatarie di alloggi di edilizia residenziali pubblica nel medesimo comparto;

il Comune si vedrà costretto dapprima a pagare ingenti somme in favore dei proprietari dei suoli espropriati (esponendo a grave rischio il suo bilancio) per poi procedere al recupero delle medesime somme in danno ai soci delle cooperative edilizie assegnatarie dei medesimi suoli espropriati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare come mai il CTU abbia fornito valutazioni, aventi ad oggetto terreni ricadenti in comparti differenti, ma tutti relativi alla medesima procedura di esproprio indicata in premessa, che evidenziano una tale disparità dei valori di indennità di esproprio;

se non ritenga che tali disparità provochino un grave pregiudizio alle famiglie che, dopo aver speso i sacrifici di una vita per realizzare la prima abitazione e dopo essersi esposti economicamente con mutui che stanno ancora pagando, rischiano di vedersi espropriare le proprie abitazioni a causa di una reale disparità di trattamento tra soggetti uguali.