Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4123

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 4123


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto con il Ministro dell'interno

(JERVOLINO RUSSO)

col Ministro di grazia e giustizia

(DILIBERTO)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998







ONOREVOLI SENATORI. - Con l'Accordo sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato a Roma il 10 febbraio 1998, i Governi della Repubblica italiana e della Federazione russa si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare la piena osservanza della rispettiva legislazione doganale e realizzare, nel contempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo cosí piú trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
L'Accordo si compone di venti articoli, un preambolo ed un allegato.
L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
All'articolo 3 sono elencate le forme di assistenza amministrativa che le Amministrazioni doganali si forniscono.
L'articolo 4 prevede che le Amministrazioni doganali possono fornirsi una assistenza speciale in merito a procedimenti di sequestro e confisca di beni coinvolti in violazione delle norme vigenti nel settore doganale.
L'articolo 5 elenca le forme di assistenza tecnica che le amministrazioni possono fornirsi (scambio di funzionari e di esperti, formazione eccetera).
L'articolo 6 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale a fornirsi informazioni e ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
L'articolo 7 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere anche al metodo delle consegne controllate, qualora ció si renda necessario per raggiungere gli scopi dell'Accordo.
L'articolo 8 contempla lo scambio di informazioni per contrastare il traffico illecito di merci sensibili.
L'articolo 9 disciplina lo scambio di informazioni sul movimento di merci tra i due Paesi.
L'articolo 10 regolamenta lo scambio di documenti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi.
L'articolo 11 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in giudizi instaurati davanti alle competenti Autorità dell'altra Parte contraente.
L'articolo 12 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nella formulazione delle richieste di assistenza.
L'articolo 13 contiene disposizioni sul comportamento che le Amministrazioni doganali devono tenere nell'esecuzione delle richieste.
L'articolo 14 prescrive che funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente possano assistere ad indagini svolte sul territorio dell'altra Parte contraente e fissa le condizioni che in tali casi devono essere rispettate.
L'articolo 15 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti. Lo stesso articolo, inoltre, condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.
L'articolo 16 disciplina i casi in cui l'assistenza puó essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
L'articolo 17 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 18 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una Commissione mista per l'esame delle questioni connesse alla cooperazione e alla mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.
L'articolo 19 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.
L'articolo 20, infine, disciplina l'entrata in vigore e la denuncia dell'Accordo.






RELAZIONE TECNICA

L'adesione dell'Italia all'Accordo sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Italia e la Federazione russa comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 5:

Al fine di migliorare la prevenzione e la repressione delle frodi doganali, é previsto l'invio di funzionari nella Federazione russa per fornire l'assistenza tecnica in detta materia.
Nell'ipotesi dell'invio a Mosca di due funzionari per un periodo di venti giorni, la relativa spesa é cosí quantificata:

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Articolo 11:

Si prevede l'invio di funzionari nella Federazione russa per deporre in qualità di testimoni ed esperti presso l'Autorità giudiziaria.
Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Mosca, con una permanenza di tre giorni in detta città e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa é cosí suddivisa:

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Articolo 14:

Si prevede l'invio di funzionari nella Federazione russa per partecipare alle indagini in materia di infrazioni doganali.
Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Mosca, con una permanenza di cinque giorni in detta città e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa é cosí suddivisa:

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Articolo 18:

Al fine di esaminare i programmi operativi, é prevista l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà una volta l'anno a Mosca.
Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Mosca, con una permanenza di quattro giorni in detta città e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa é cosí suddivisa:

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Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze, Ufficio delle dogane, a decorrere dall'anno 1999, ammonta a lire 61.337.000, in cifra tonda lire 61.000.000.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e della loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
Si precisa, inoltre, che l'eventuale richiesta per attività di formazione di personale da utilizzare in materia doganale (articolo 5, lettera b) potrà essere accolta soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti nei relativi corsi e previo rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione é data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 61 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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