Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02031
Azioni disponibili
Atto n. 3-02031 (con carattere d'urgenza)
Pubblicato il 31 marzo 2011, nella seduta n. 531
DE FEO , GARAVAGLIA Mariapia , ARMATO , ZAVOLI , CICOLANI , SIBILIA , CALABRO' , SERAFINI Giancarlo , BOLDI , GARAVAGLIA Massimo , COMPAGNA , POSSA , BALBONI , SANTINI , RUSSO , DE ECCHER , LANNUTTI , GIULIANO , ASCIUTTI , SARRO , LAURO , CARLINO , POLI BORTONE , PICHETTO FRATIN , RANUCCI , GALLO , ZANETTA - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il turismo e per i beni e le attività culturali. -
Premesso che:
l'Italia è un Paese a naturale vocazione turistica ricco di siti di interesse storico, archeologico, artistico e naturalistico;
tale immenso patrimonio non solo talora non è ben valorizzato ma, spesso, non è neanche ben "segnalato";
in particolare gli automobilisti, italiani e stranieri, che vogliano raggiungere una località turistica hanno spesso difficoltà nell'individuare la giusta direzione di marcia a causa di una segnaletica assente o inefficace;
detta carenza di segnaletica dei siti di interesse storico e/o artistico è evidente soprattutto nel Sud della penisola (vedi per esempio Pompei, la Reggia di Caserta, Capodimonte ed Ercolano);
considerato che:
il codice della strada, di cui il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 7, prevede che: "Sono, inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, (...) cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale";
nel successivo regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e successive modificazioni) all'articolo 134, comma 2, è detto che i segnali turistici e di territorio, tuttavia, "non devono interferire con l'avvistamento (...) dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione (...) se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo";
l'apposizione e la manutenzione della segnaletica, a norma dell'articolo 37 del codice della strada, fanno carico agli enti proprietari delle strade;
l'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali turistici e di territorio è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora si tratti di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo (si veda il citato articolo 134, comma 2, del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada),
si chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risulti che lungo le strade e autostrade italiane, con particolare riferimento a quelle del Sud della penisola, le indicazioni turistiche e del territorio siano presenti e se siano collocate nel rispetto delle norme vigenti;
se risulti che gli enti proprietari delle arterie si siano resi indisponibili ad autorizzare l'installazione di segnaletica con finalità turistiche e di territorio e per quali motivazioni;
se e in quali modi intendano intervenire, di concerto con gli enti interessati, al fine di agevolare l'installazione di una segnaletica promozionale dei siti di interesse turistico che sia rispettosa delle norme del codice della strada e, tuttavia, incentivi la promozione del nostro patrimonio culturale e storico-artistico-architettonico;
se ritengano di intervenire, al fine di rendere la segnaletica riguardante i siti d'interesse facilmente comprensibile ai turisti italiani e stranieri anche attraverso specifiche norme ad hoc così come avviene per le province di Trento e Bolzano, la Val d'Aosta e il resto dell'Europa.