Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04838
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Atto n. 4-04838
Pubblicato il 23 marzo 2011
Seduta n. 525
BIANCHI - Al Ministro della salute. -
Premesso che:
la Corte di cassazione nella sentenza n. 8254 del 2011 della IV Sezione penale ha annullato l'assoluzione di un medico dall'accusa di omicidio colposo di un paziente dimesso, seguendo i criteri delle linee guida in uso nella struttura sanitaria, dopo 9 giorni, da un intervento cardiaco in quanto la volontà di contenere la spesa sanitaria non può prevalere sul diritto alla salute dei cittadini e le dimissioni dei pazienti dagli ospedali devono essere decise solo in base a valutazioni di ordine medico;
con questa decisione la IV Sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso della procura della Corte d'appello di Milano e dei familiari del paziente deceduto per essere stato dimesso troppo frettolosamente, contro l'assoluzione di Roberto G., medico dell'ospedale civile di Busto Arsizio (Varese) nel quale Romildo B. era stato ricoverato il 9 giugno 2004 per infarto al miocardio;
il paziente veniva dimesso dopo 9 giorni dal momento che risultava «asintomatico e stabilizzato». La notte del giorno in cui veniva dimesso, 18 giugno, Romildo B. aveva un nuovo scompenso e giungeva in ospedale già in arresto cardiocircolatorio. La perizia legale ha accertato che se il paziente non fosse stato dimesso sarebbe sopravvissuto per le rapide cure che avrebbe ricevuto in reparto;
in primo grado il medico che firmò le dimissioni venne condannato a 8 mesi di reclusione e a risarcire i danni morali ai familiari. In appello, invece, fu assolto «perché il fatto non costituisce reato» in quanto il medico aveva seguito le linee guida in tema di dimissioni;
secondo la Cassazione si deve verificare che le linee guida, «che legittimamente potrebbero essere ispirate anche a logiche di economicità di gestione, non siano (...) in contrasto con le conclamate esigenze di cura del paziente»;
le linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per assistere medici e pazienti nelle decisioni sulla gestione appropriata di specifiche condizioni cliniche. Uno strumento fondamentale che ha senza dubbio contribuito a sviluppare la qualità della sanità attraverso la standardizzazione dei trattamenti medici; le logiche economiche, tuttavia, non possono prevalere sul diritto alla salute, costituzionalmente garantito e lo standard di comportamento stabiliti dalle linee guida non può azzerare il giudizio individuale del medico;
il processo di cura deve essere adeguato alle esigenze del paziente. La progressiva crescente crescita tecnologica e l'incremento dei costi sanitari (la cui quota maggiore è ascrivibile all'assistenza ospedaliera) ha determinato scelte di politica sanitaria che definiscono a priori le giornate di degenza per le singole patologie, i cosiddetti DRG (raggruppamenti per diagnosi). Pertanto, chi definisce la durata del ricovero è la patologia e non il paziente. Tuttavia, se ciò è coerente con i tempi di diagnosi e terapia per molti pazienti, soprattutto giovani, non lo è per le persone che presentano più patologie come gli anziani;
oggi circa un terzo dei letti ospedalieri è occupato da pazienti oltre i 65 anni. Considerato che oggi gli over 65 sono il 20 per cento e fra 40 anni saranno il 37 per cento e pertanto il Paese si troverà in un contesto in cui ci sarà aumento della popolazione anziana; aumento delle pluripatologie; riduzione del supporto familiare; insufficienza dell'offerta sociale di integrazione ai bisogni sanitari. Le conseguenze di tali prospettive sono: aumento dei ricoveri ripetuti (il paziente viene dimesso ed entra in altro ospedale); utilizzo improprio dei posti letto di riabilitazione (usati al solo scopo di completare la cura); costo sanitario in incremento;
il costo di degenza negli ospedali è pari a 800 euro al giorno per un posto letto per pazienti acuti, mentre un posto letto per assistenza intermedia costa 160 euro al giorno;
l'assistenza intermedia viene definita come un'area di servizi integrati, sanitari e socio-domiciliari, residenziali e semi-residenziali, finalizzata a garantire la continuità assistenziale dopo la dimissione ospedaliera e a favorire il rapido recupero funzionale e la massima autonomia dei pazienti. Il rafforzamento di questa area assistenziale può favorire, inoltre, la prevenzione dei ricoveri non necessari e/o impropri, accorciare le degenze in strutture per acuti ed evitare un'assegnazione precoce ai sistemi di lunga assistenza (riabilitativi, domiciliari o residenziali),
si chiede di sapere:
quali misure di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare, alla luce della sentenza della Corte di cassazione che sottolinea, da un lato, l'importanza della tutela della salute e le esigenze delle cure del paziente al di là delle logiche di economicità di gestione degli ospedali e, dall'altro, il problema dell'efficienza correlata all'utilizzo dei posti letto negli ospedali e alle scelte diagnostiche-terapeutiche dei medici;
se non ritenga utile valorizzare e potenziare l'assistenza intermedia. L'utilizzo dei posti letto ad assistenza intermedia è fondamentale per la stabilizzazione dei pazienti che, dimessi dal ricovero, medico o chirugico o cardiologico, se non hanno necessità riabilitative e non sono ancora trasferibili a domicilio, possono completare, in ambiente protetto ma con minori servizi assistenziali, la guarigione.