Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01317

Atto n. 4-01317

Pubblicato il 30 gennaio 2002
Seduta n. 109

DE PAOLI. - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive. -

Premesso:

            che i consorzi per il commercio estero, oltre trecento su tutto il territorio nazionale, associano circa 7.000 imprese fortemente orientate all’export, realizzando il 9 per cento dell’export nazionale. I consorzi export permettono alle imprese piccole e medio piccole di raggiungere i mercati più lontani e difficili e forniscono loro i servizi e gli strumenti adatti a penetrare mercati ad alto interesse commerciale;

            che la legge n. 83 dei 1989 prevede all’articolo 3, comma 2, che i servizi effettuati dai consorzi export a favore delle imprese consorziate non sono imponibili ai fini dell’I.V.A., costituendo operazioni internazionali ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

            che in virtù dell’agevolazione in parola, i consorzi export possono non soltanto fatturare i servizi resi alle imprese consorziate senza applicazione dell’I.V.A. ma, nei limiti dell’ammontare dei corrispettivi di tali servizi, possono essi stessi acquistare, senza pagamento dell’imposta, i beni e i servizi necessari per svolgere l’attività consortile;

            che i servizi resi alle imprese consorziate possono ovviamente riguardare la promozione dell’esportazione sia in Paesi membri dell’Unione europea, sia in Paesi extracomunitari;

            che in entrambi i casi l’agevolazione non può che trovare applicazione, a nulla rilevando l’attuale diversa considerazione, a livello europeo, delle operazioni intracomunitarie, considerato sia che la legge n. 83 del 1989 è legge di uno Stato membro che autonomamente definisce il regime agevolativo e i requisiti dei soggetti ammessi a beneficiarne, sia che la stessa legge esclude chiaramente interventi «volti a sovvenzionare l’esportazione» (articolo 4, comma 1) proprio per soddisfare l’esigenza, già avvertita dal nostro legislatore, di salvaguardare il corretto funzionamento, sotto il profilo concorrenziale, dei mercato europeo. Non a caso, nessun provvedimento di legge risulta essere intervenuto a modificare, integrare o abrogare la legge sopra menzionata;

            che è evidente che il Mercato unico europeo non fa venire meno le esigenze di collaborazione tra le piccole e medie imprese per la realizzazione di operazioni che restano comunque di commercio estero, e che come tali, il più delle volte, non possono essere affrontate singolarmente dalle imprese minori per la complessità di una attività promozionale e di vendita che resta comunque ben diversa da quella relativa alle operazioni concluse in territorio nazionale. Il che, non solo a livello interno ma anche comunitario, è pacifico e in nessun modo contrastante con gli impegni europei del nostro Paese;

            che l’Amministrazione finanziaria sembra tuttavia aver di recente posto in dubbio l’applicazione del beneficio in parola ai consorzi per il commercio estero che effettuano operazioni intracomunitarie,

        l’interrogante chiede di sapere:

            se non si intenda intervenire con una norma interpretativa, che preveda che l’articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 93, continui a trovare applicazione anche ai servizi effettuati dai consorzi per il commercio estero che compiono operazioni intracomunitarie, per porre fine a ingiustificate incertezze applicative che ostacolano l’attività consortile e rischiano di ridurre la capacità di export dei sistema delle piccole e medie imprese;

            se non si intenda mantenere l’espresso riconoscimento (articolo 8 della legge n. 240 del 1981), dei servizi resi dai consorzi export come servizi relativi a scambi internazionali, come tali non imponibili (trattandosi di operazioni tra due soggetti passivi dell’I.V.A. la non imponibilità non riduce direttamente il gettito dell’imposta) e rilevanti ai fini della formazione in capo alle imprese consorziate dei plafond per l’acquisto di beni e servizi senza pagamento dell’I.V.A;

            se non si intenda evitare gli ingiustificati effetti negativi delle verifiche fiscali attualmente in corso nei confronti dì diversi consorzi export sulla base dei riferito orientamento dell’amministrazione finanziaria, e non privare le piccole e medie imprese esportatrici di un importante stimolo alla collaborazione nel campo dell’export, che si è rivelata in questi anni uno strumento essenziale per l’internazionalizzazione delle imprese minori.