Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01317
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Atto n. 4-01317
Pubblicato il 30 gennaio 2002
Seduta n. 109
DE PAOLI. - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive. -
Premesso:
che i consorzi per il commercio estero, oltre trecento su tutto il territorio nazionale, associano circa 7.000 imprese fortemente orientate all’export, realizzando il 9 per cento dell’export nazionale. I consorzi export permettono alle imprese piccole e medio piccole di raggiungere i mercati più lontani e difficili e forniscono loro i servizi e gli strumenti adatti a penetrare mercati ad alto interesse commerciale; che la legge n. 83 dei 1989 prevede all’articolo 3, comma 2, che i servizi effettuati dai consorzi export a favore delle imprese consorziate non sono imponibili ai fini dell’I.V.A., costituendo operazioni internazionali ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; che in virtù dell’agevolazione in parola, i consorzi export possono non soltanto fatturare i servizi resi alle imprese consorziate senza applicazione dell’I.V.A. ma, nei limiti dell’ammontare dei corrispettivi di tali servizi, possono essi stessi acquistare, senza pagamento dell’imposta, i beni e i servizi necessari per svolgere l’attività consortile; che i servizi resi alle imprese consorziate possono ovviamente riguardare la promozione dell’esportazione sia in Paesi membri dell’Unione europea, sia in Paesi extracomunitari; che in entrambi i casi l’agevolazione non può che trovare applicazione, a nulla rilevando l’attuale diversa considerazione, a livello europeo, delle operazioni intracomunitarie, considerato sia che la legge n. 83 del 1989 è legge di uno Stato membro che autonomamente definisce il regime agevolativo e i requisiti dei soggetti ammessi a beneficiarne, sia che la stessa legge esclude chiaramente interventi «volti a sovvenzionare l’esportazione» (articolo 4, comma 1) proprio per soddisfare l’esigenza, già avvertita dal nostro legislatore, di salvaguardare il corretto funzionamento, sotto il profilo concorrenziale, dei mercato europeo. Non a caso, nessun provvedimento di legge risulta essere intervenuto a modificare, integrare o abrogare la legge sopra menzionata; che è evidente che il Mercato unico europeo non fa venire meno le esigenze di collaborazione tra le piccole e medie imprese per la realizzazione di operazioni che restano comunque di commercio estero, e che come tali, il più delle volte, non possono essere affrontate singolarmente dalle imprese minori per la complessità di una attività promozionale e di vendita che resta comunque ben diversa da quella relativa alle operazioni concluse in territorio nazionale. Il che, non solo a livello interno ma anche comunitario, è pacifico e in nessun modo contrastante con gli impegni europei del nostro Paese; che l’Amministrazione finanziaria sembra tuttavia aver di recente posto in dubbio l’applicazione del beneficio in parola ai consorzi per il commercio estero che effettuano operazioni intracomunitarie, l’interrogante chiede di sapere: se non si intenda intervenire con una norma interpretativa, che preveda che l’articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 93, continui a trovare applicazione anche ai servizi effettuati dai consorzi per il commercio estero che compiono operazioni intracomunitarie, per porre fine a ingiustificate incertezze applicative che ostacolano l’attività consortile e rischiano di ridurre la capacità di export dei sistema delle piccole e medie imprese; se non si intenda mantenere l’espresso riconoscimento (articolo 8 della legge n. 240 del 1981), dei servizi resi dai consorzi export come servizi relativi a scambi internazionali, come tali non imponibili (trattandosi di operazioni tra due soggetti passivi dell’I.V.A. la non imponibilità non riduce direttamente il gettito dell’imposta) e rilevanti ai fini della formazione in capo alle imprese consorziate dei se non si intenda evitare gli ingiustificati effetti negativi delle verifiche fiscali attualmente in corso nei confronti dì diversi consorzi export sulla base dei riferito orientamento dell’amministrazione finanziaria, e non privare le piccole e medie imprese esportatrici di un importante stimolo alla collaborazione nel campo dell’export, che si è rivelata in questi anni uno strumento essenziale per l’internazionalizzazione delle imprese minori.