Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04374
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Atto n. 4-04374
Pubblicato il 18 gennaio 2011
Seduta n. 486
PORETTI , PERDUCA - Al Ministro degli affari esteri. -
Premesso che:
in data 26 gennaio 2010 con sentenza del Presidente del Tribunale di Bari viene adottato un cittadino bielorusso maggiorenne, Ruslan Dzibrou; detta adozione avviene tramite ambasciata italiana a Minsk che formula atto di delega al consenso del predetto Dzibrou;
in data 29 gennaio Dzibrou entra in Italia con visto per ricongiungimento familiare. Attualmente risiede con i propri genitori adottivi in Santeramo in colle (Bari);
poiché Dzibrou è tuttora cittadino bielorusso, al suo avvocato del foro di Bari, Isabella Cusanno, è stato affidato mandato per procedere all'esecuzione in Bielorussia di detta sentenza ormai irrevocabile con ogni conseguenza relativa allo stato di adozione ed al nome;
stanti le norme di rinvio presenti nel codice civile bielorusso e relative al diritto internazionale privato ed in forza del trattato bilaterale Italia-Urss del 1979, è stata iniziata la procedura di richiesta di esecuzione della medesima sentenza in Bielorussia previa comunicazione, all'ufficio consolare dell'Ambasciata a Minsk, dell'inizio dell'attività;
l'avvocato Cusanno si è recata in Bielorussia presso l'Ambasciata italiana ed il funzionario che l'ha accolta, cui è stata affidata, ha iniziato il colloquio chiedendole scusa per il modo in cui era costretto a trattarla. Dopo di che ogni richiesta è stata disattesa o ignorata: non è stato fornito il materiale giuridico richiesto né sono state date informazioni per rintracciarlo diversamente. È stata negata l'esistenza di un qualsiasi trattato bilaterale e quando l'avvocato ha provato a far chiedere da parte di terzi il testo del trattato bilaterale Italia-Urss del 1979 in italiano, il risultato è stato identico: silenzio assoluto;
lo scorso 8 novembre 2010 l'avvocato si è recata di nuovo in Bielorussia per incontrare l'avvocato locale che l'ufficio consolare di Minsk aveva definito "di fiducia dell'ambasciata". All'appuntamento per lo stesso giorno alle 17, l'avvocato "di fiducia dell'ambasciata" non si è presentato;
considerato che:
l'avvocato Cusanno era latore di sentenza esecutiva che ordina a tutti i pubblici ufficiali di offrire assistenza e collaborazione a chi ne chiede l'esecuzione;
per la norma italiana la nostra rappresentanza a Minsk ha il dovere di assistere ogni cittadino italiano in giudizio,
si chiede di sapere se il comportamento dell'Ambasciata di Minsk:
sia contrario al diritto positivo e naturale e all'abituale prassi in uso da parte delle nostre rappresentanze diplomatiche all'estero;
se esso possa fomentare equivoci nei rapporti tra l'ordine giudiziario italiano e quello bielorusso;
si chiede altresì di sapere se il Ministro in indirizzo intenda inviare un'ispezione per il fatto specifico e, più in generale, sul comportamento e la prassi di questa nostra rappresentanza diplomatica.