Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04361
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Atto n. 4-04361
Pubblicato il 18 gennaio 2011
Seduta n. 486
FERRANTE - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -
Premesso che:
la piena e concreta attuazione del sistema sanzionatorio, a seguito delle modifiche apportare alla parte IV del codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) ad opera del decreto legislativo n. 205 del 2010, è essenzialmente connessa all'entrata in vigore del SISTRI. Pertanto, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema sanzionatorio, vanno registrate incongruenze sotto il profilo temporale, in quanto mancherebbe la contemporaneità tra la modifica dell'art. 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente alle sanzioni per registri e formulari, e l'applicabilità delle sanzioni in tema di SISTRI. Tale incongruenza è stata accentuata ed aggravata dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010 quando ha differito dal 31 dicembre 2010 al 31 maggio 2011 il termine, previsto dal comma 2 dell'art. 12 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 secondo il quale, "Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema SISTRI (...) i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli artt. 190 e 193, Dlgs 152/2006";
alla luce di ciò è chiara la differenza con il sistema previgente, nel quale le violazioni in tema di registri e formulari avevano carattere di generalità, mentre ora si riferiscono solo alle categorie di operatori che o non siano obbligati o decidano di non aderire al SISTRI;
il passaggio dal vecchio al nuovo regime sanzionatorio non avrebbe comportato problemi se l'entrata in vigore della modifica dell'art. 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'applicazione delle nuove sanzioni in materia di SISTRI fossero state previste con carattere di contemporaneità. Invece oggi, al contrario, l'articolo 39 del decreto legislativo n. 205 del 2010 (disposizioni transitorie e finali) tace riguardo alla modifica dell'art. 258 citato. Tale modifica, pertanto, è operativa dal 25 dicembre 2010, data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo n. 205 del 2010, mentre, al comma 1 di tale articolo 39 si stabilisce che "Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni";
pertanto, fino al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 205 del 2010), i soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, restavano comunque tenuti agli obblighi concernenti registri e formulari ed al relativo (previgente) sistema sanzionatorio. Si evidenzia, dunque, un vuoto punitivo per i soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI, in quanto, per il periodo tra il 25 dicembre 2010 ed il 31 dicembre 2010, il decreto legislativo n. 205 non reca alcuna sanzione in tema di violazione delle regole di tracciabilità dei rifiuti. Infatti: 1) le vecchie sanzioni in materia di registri e formulari non sono più previste (essendo state ristrette, per effetto della citata modifica dell'art. 258, a soggetti diversi, cioè a quelli che non sono tenuti ad aderire al SISTRI e che non lo hanno fatto volontariamente); 2) le nuove sanzioni in materia di SISTRI non sono ancora operative;
per il periodo successivo al 31 dicembre 2010, poi, tale incongruenza è stata accentuata ed aggravata dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010 per le ragioni già esposte;
in base ad un'interpretazione letterale, appare evidente che l'effetto del decreto ministeriale 22 dicembre 2010 è quello da un lato di avere confermato per cinque mesi (fino al 31 maggio 2011) l'obbligo dei soggetti diversi da quelli di cui al riformulato art. 258 (tutti quelli tenuti ad iscriversi al SISTRI) di rispettare in via transitoria le regole in tema di formulari o registri e, dall'altro, di avere svincolato per questi cinque mesi tali soggetti dalle sanzioni precedentemente previste per registro e formulario;
tale incongruenza deve essere valutata anche in relazione ai fatti commessi prima del 25 dicembre 2010. Deve in proposito distinguersi tra sanzioni amministrative e penali. Con riguardo alle sanzioni amministrative, la restrizione sotto il profilo soggettivo per le violazioni in materia di registri e formulari, commesse da soggetti poi tenuti ad iscriversi al SISTRI, non incide sull'applicabilità delle sanzioni amministrative per i fatti pregressi, perché (Cassazione civile, Sez. I, n. 24060/2004 e Sez. I, n. 14828/2006) l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dall'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo in cui tale condotta abbia a verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e dei diversi principi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del codice penale, anche nel caso in cui la condotta, originariamente qualificata come illecito amministrativo, sia stata poi sanzionata come illecito penale per essere successivamente assoggettata nuovamente a sanzione amministrativa; ipotesi, questa, nella quale non può trovare applicazione neanche la più favorevole disciplina in tema di prescrizione dell'illecito penale;
con riguardo alle sanzioni penali, si pone, invece, un problema di "abolitio criminis". Sul punto, si richiama il principio generale di retroattività della legge penale più favorevole, previsto dall'articolo 2, comma 3, del codice penale, da intendersi nel senso che la disciplina relativa alla successione delle leggi penali "si applica qualora la disposizione richiamata da una "norma penale in bianco" sia modificata o abrogata, ovvero nell'ipotesi in cui venga modificata una norma "definitoria" (cioè una disposizione attraverso la quale il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più disposizioni incriminatrici, concorrendo a individuare il contenuto del precetto penale) oppure, infine, nel caso in cui una disposizione legislativa commini una sanzione penale per la violazione di un precetto contenuto in un'altra disposizione legislativa, che venga abrogata in tutto o in parte" (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4296 del 2004);
tale seconda questione, tuttavia, si pone per la sola mancanza od incompletezza del formulario in caso di trasporto di rifiuti pericolosi, condotta in precedenza punita con la pena di cui all'articolo 483 del codice penale e, a partire dal 25 dicembre 2010, non più prevista come reato, atteso che tale tipologia di trasporto è soggetta, nel regime definitivo, alle regole del sistema SISTRI e, di conseguenza, non è più contemplata dal nuovo art. 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nella parte in cui ridisegna le sanzioni in tema di formulari;
il disallineamento temporale tra l'entrata in vigore della modifica dell'art. 258 e l'applicazione delle nuove sanzioni in materia di SISTRI vanifica ogni possibile ragionamento sulla continuità normativa tra i due testi,
si chiede di conoscere:
se corrisponda a vero quanto descritto in premessa e, in tal caso, se il Ministro in indirizzo non intenda disporre immediatamente, anche attraverso un atto normativo, che anche nel regime transitorio si preveda la sanzione per i soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI;
se intenda attivarsi affinché la violazione delle regole relative alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario per il trasporto dei rifiuti, di cui, rispettivamente, agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, siano opportunamente oggetto di previsione sanzionatoria, in modo da non garantire ai trasgressori un adeguato regime punitivo.