Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01362
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Atto n. 4-01362
Pubblicato il 6 febbraio 2002
Seduta n. 114
CUTRUFO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso:
che il decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001 del Ministero della pubblica istruzione – Dipartimento per i servizi nel territorio – Direzione generale del personale della scuola e dell’amministrazione, recante «Elenchi, graduatorie provinciali ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituti per il conferimento di supplenze al personale ATA», all’articolo 4 (Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee da parte di coloro che permangono o chiedono l’aggiornamento o l’inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento o negli elenchi provinciali ad esaurimento), punto 4.1, stabilisce che coloro che hanno titolo a permanere nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, coloro che hanno titolo a richiedere l’aggiornamento nell’ambito delle predette graduatorie e coloro che hanno titolo ad essere inseriti nelle predette graduatorie o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali di cui al presente decreto hanno titolo a richiedere l’inserimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze; che il medesimo articolo, al punto 4.2, recita: «nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell’ambito delle predetta seconda fascia, precedono coloro che, essendo precedentemente iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali», si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare un provvedimento di modifica del citato articolo 4, e precisamente a prevedere, al punto 4.1, la possibilità di richiedere l’inserimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze da parte del provveditorato agli studi e, al punto 4.2, la precedenza di coloro già inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (in tal modo, coloro che hanno effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali – che ha conferito loro la possibilità d’inserimento nelle graduatorie provinciali – verrebbero inseriti in coda alle graduatorie provinciali); se – atteso il fatto che le graduatorie provinciali erano considerate «ad esaurimento» – non ritenga debba essere data assoluta precedenza a coloro che vi erano già inseriti, al fine di evitare una palese ingiustizia nei confronti di persone che altrimenti si troverebbero, così come lo sono attualmente, notevolmente danneggiate per la perdita del loro posto di lavoro.