Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4123

     

SENATO DELLA REPUBBLICA
 
XIII

  4123


Attesto che il Senato della Repubblica,
il 18 gennaio 2000, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998

 
 

Art. 1.

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

Art. 2.

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 20 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 61 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede quanto a lire 61 milioni per il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a lire 61 milioni annue a decorrere dal 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





IL PRESIDENTE