Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01797

Atto n. 3-01797 (con carattere d'urgenza)

Pubblicato il 6 dicembre 2010, nella seduta n. 468

GASBARRI , CECCANTI , BUBBICO , DELLA MONICA , MERCATALI , PEGORER - Al Presidente del Consiglio dei ministri. -

Premesso che:

il 23 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3904 del 2010 relativa a "Disposizioni urgenti di protezione civile";

si tratta ancora una volta di un'ordinanza cosiddetta omnibus che interviene su oltre 30 precedenti ordinanze di protezione civile, stabilendo per le stesse modifiche, proroghe e deroghe;

a giudizio degli interroganti si tratta dell'ennesima ordinanza di protezione civile scritta in modo tale da rendere difficile, se non impossibile, la comprensione, anche solo letteraria, del testo;

a quanto risulta agli interroganti le stesse fonti normative citate risultano prive di corrispondenza o addirittura inesistenti, come nel caso del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2010, citato dall'articolo 20 dell'ordinanza, ma di fatto inesistente;

premesso inoltre che:

l'articolo 20 dell'ordinanza istituisce una nuova "Struttura" presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, appositamente dedicata ad "assicurare funzionalità e celerità ai processi decisionali in materia di gestione delle attuali criticità inerenti al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania in sinergia con le amministrazioni territoriali interessate";

la nuova Struttura viene istituita "in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303" che, al comma 4, prevede che "Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi", il Presidente del Consiglio dei ministri possa istituire, con proprio decreto, "apposite strutture di missione";

a giudizio degli interroganti, è evidente la pretestuosità della "relazione" con l'articolo 7 del citato decreto legislativo considerato che quella istituita dall'articolo 20 dell'ordinanza non è una "struttura di missione" nel senso proprio del termine come testimonia il fatto che ad essa non viene attribuito alcuno specifico compito, né viene individuato alcun risultato o obiettivo da raggiungere o un programma da realizzare;

il "compito" di garantire la "funzionalità e celerità ai processi decisionali in materia di gestione delle attuali criticità inerenti al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania" a giudizio degli interroganti è assolutamente generico e "vuoto" non essendo finalizzato alla realizzazione di alcun programma che non sia già affidato ad altro soggetto istituzionale;

ne deriva che l'ordinanza in questione, nell'incidere sull'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, si pone in contrasto con la disciplina del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che non è individuato dall'ordinanza stessa come disciplina espressamente derogabile, contravvenendo così all'obbligo previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile (legge 24 febbraio 1992, n. 225), secondo cui "Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate";

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3904 del 10 novembre 2010, infatti, non solo non indica la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri come norma derogabile, ma non spiega nemmeno perché per "assicurare funzionalità e celerità ai processi decisionali in materia di gestione delle attuali criticità inerenti al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania" sia necessario alterare la struttura organizzativa della stessa Presidenza e, con essa, attenuare le garanzie previste dall'articolo 97 della Costituzione, il quale, come noto, prevede la riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici;

la gravità della violazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si comprende se si tiene presente che la facoltà riconosciuta al Presidente del Consiglio dei ministri di istituire "apposite strutture di missione" presuppone che il medesimo vi provveda "con proprio decreto", e non con ordinanza, e che di tali strutture "sia specificata dall'atto istitutivo" la durata, che deve essere temporanea e "comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite";

a risultarne alterato, dunque, è il quadro delle fonti in materia di autonomia organizzativa della Presidenza, oltre all'organizzazione interna stessa. In particolare, alla luce dell'omessa individuazione della durata della struttura, il provvedimento in questione appare, complessivamente, illegittimo alla stregua di quella giurisprudenza amministrativa che ha chiarito come la provvisorietà degli atti di necessità ed urgenza, oltre a postulare che l'ordinanza preveda un termine finale per l'esercizio dei poteri straordinari che conferisce, richieda anche che tale termine sia congruo e che le preclusioni che derivano dal termine previsto siano interpretate in maniera coerente rispetto alle esigenze sottese all'emergenza da affrontare;

la temporaneità delle misure contenute nelle ordinanze rappresenta una declinazione del principio di ragionevolezza e del principio di proporzionalità, atteso che l'estensione temporale della deroga non deve poter determinare variazioni dell'assetto normativo di una data disciplina che abbia una durata ulteriore rispetto a quanto è strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza. Nel caso di specie, invece, l'alterazione dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri non pare agli interroganti affatto funzionale all'adozione di specifiche misure per il superamento dell'emergenza;

la previsione dell'articolo 20 dell'ordinanza, conseguentemente, incide anche sul comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il quale stabilisce che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione della Presidenza del Consiglio "indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio" e specifica che "Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato";

considerato, inoltre, che:

tra gli altri soggetti istituzionali cui è già affidata la realizzazione di compiti e programmi per la "gestione delle attuali criticità inerenti al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania" vi è già il Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti individuato nella persona del Presidente della Regione Campania;

ciò determina una complessiva irragionevolezza della disciplina introdotta con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3904 del 10 novembre 2010 perché si va ad aggiungere il ruolo della struttura prevista dall'articolo 20 ad un regime commissariale già da tempo funzionante e che, per quanto abbia evidenziato a sua volta delle criticità, non è stato mai revocato;

la nomina a commissario di protezione civile di un soggetto titolare di ente esponenziale della collettività locale rappresenta, poi, una scelta che dà attuazione al canone della "leale collaborazione" tra i vari livelli di governo territoriale. Da ciò risulta chiaro come la decisione di attribuire ad una struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di intervenire sui processi decisionali degli organi territorialmente competenti - anche perché di ciò espressamente investiti con il regime commissariale - rischia di tradursi, nonostante l'evocata "sinergia con le Amministrazioni territoriali interessate", in una surrettizia reintroduzione di un potere di coordinamento non più compatibile con la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione;

a quanto risulta agli interroganti, dalla lettera della norma sembrerebbe che la neo struttura integri un "esproprio" del Dipartimento della protezione civile di alcune importanti funzioni decisionali utilizzando impropriamente personale e risorse dello stesso Dipartimento;

a giudizio degli interroganti è di tutta evidenza che ciò non corrisponde al vero, ma che piuttosto si è creata una struttura priva di senso;

considerato che:

l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, con riferimento alle ordinanze di protezione civile afferma che i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti");

tutto ciò premesso appare agli interroganti di tutta evidenza l'illegittimità giuridica e l'inopportunità politica dell'ordinanza in questione e dell'istituzione della struttura ivi prevista,

si chiede di sapere:

quale sia il vero motivo sotteso all'istituzione di una struttura che appare a dir poco un inutile doppione considerato, come detto in premessa, che le finalità ad essa attribuite sono le stesse attribuite da tempo ad altre realtà istituzionali;

quali siano i compiti, gli obiettivi e le funzioni di questa struttura considerato che l'articolo 20 dell'ordinanza stabilisce, in modo assolutamente generico ed indefinito, solo la finalità di detta struttura ("assicurare funzionalità e celerità ai processi decisionali in materia di gestione e delle attuali criticità inerenti al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania") ma non indica alcuna modalità per il raggiungimento delle stesse, a giudizio degli interroganti facendo della struttura solo una "scatola vuota";

per quale motivo disposizioni relative alla "gestione delle attuali criticità inerenti al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania" siano state inserite in un'ordinanza (quindi non soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti) e non, come sarebbe stato logico, nel decreto-legge recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, attualmente all'esame della Camera dei deputati;

se il Governo non ritenga doveroso fare chiarezza su una vicenda, a dir poco, torbida e imbarazzante.