Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4348

     

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–    XIII LEGISLATURA    ———–

N. 4348
 


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto con il Ministro dell’interno

(JERVOLINO RUSSO)

col Ministro della giustizia

(DILIBERTO)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

col Ministro dei lavori pubblici

(MICHELI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(SALVI)

col Ministro della sanità

(BINDI)

e col Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica

(ZECCHINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1999

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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999

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    Onorevoli Senatori. – L’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare, relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, concerne l’installazione a Monterotondo, di una nuova sede del laboratorio di ricerca European Molecular Biology Laboratory (EMBL), il più importante istituto scientifico europeo per la biologia molecolare, con sede centrale a Heidelberg in Germania.

    L’EMBL si insedia nel Campus «A. Buzzati-Traverso» del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di Monterotondo, con nuovi gruppi appartenenti al programma di ricerca Mouse Biology Programme. Al professor Klaus Rajewsky, insigne immunologo dell’Università di Colonia, è stato conferito l’incarico di dirigere il nuovo insediamento italiano dell’EMBL.
    L’attività dell’EMBL a Monterotondo si svolge in stretta collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e alcune tra le più importanti istituzioni di ricerca a livello internazionale.
    In particolare, l’EMBL collabora con l’Archivio europeo dei mutanti (EMMA), la principale infrasruttura sostenuta da specifici finanziamenti dell’Unione europea nel contesto dei Programmi-quadro per la ricerca comunitaria. L’unità centrale di EMMA a Monterotondo è gestita dal CNR in associazione con le agenzie scientifiche degli altri Paesi europei tra cui il CNRS (Francia), il Medical Reserch Council (Regno Unito), il Karolinska Institutet (Svezia), l’Istituto Gubenkian (Portogallo) ed il Jackson Laboratory, il principale organismo mondiale nel campo della biologia e della genetica dei mammiferi, con sede a Bar Harbor (Maine, USA).
    Presso il Campus di Monterotondo è anche il Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB), l’organismo di ricerca dell’ONU con sede a Trieste, che è attivo nel settore della biologia molecolare avanzata e delle biotecnologie, sostenendo in particoalre lo sviluppo scientifico ed il «trasferimento tecnologico» nei Paesi del Terzo Mondo.
    L’Istituto di biologia cellulare ed alcune unità dell’Istituto di medicina sperimentale del CNR svolgono nel Campus attività di ricerca e formazione in collaborazione con i gruppi dell’EMBL, su tematiche innovative di biochimica e genetica molecolare e cellulare.
    Le attività svolte dall’EMBL presso la nuova sede di Monterotondo si inseriscono nel contesto internazionale delle più avanzate ricerche in campo biologico-molecolare e biomedico. Negli ultimi dieci anni l’EMBL ha contribuito in modo determinante allo sviluppo e all’applicazione di nuove metodologie per la precisa individuazione dei geni costituenti il patrimonio ereditario dei diversi organismi, mammiferi inclusi. Attraverso questi procedimenti è inoltre possibile individuare con precisione geni mutanti distrutti o alterati, responsabili primari di gravi patologie ereditarie oppure coinvolti nell’insorgere di complesse disfunzioni metaboliche multifattoriali.
    Il progresso rapido e straordinario del progetto «Genoma umano», che è in corso presso numerosi laboratori di tutto il mondo, porterà in tempi brevi alla identificazione di tutti i geni esistenti e l’obiettivo primario per la ricerca futura sarà quello di determinare le loro funzioni. L’attività svolta dall’EMBL a Monterotondo, finalizzata alla produzione di ceppi contenenti i geni identificati ed al loro studio in vitro ed in vivo sarà di fondamentale importanza sia per la comprensione dei processi biologici di base; sia per la creazione di modelli ad hoc di malattie umane, in particolare per quanto riguarda le malattie complesse multifattoriali, di importanza cruciale in campo bio-medico, farmacologico e biotecnologico.
    In questo quadro le attività dell’EMBL, in collaborazione con il CNR e le altre Istituzioni scientifiche del Campus di Monterotondo, comprendono tra l’altro:

        1)  identificazione di geni importanti dal punto di vista biomedico e isolamento dei corrispondenti ceppi genici;

        2)  identificazione e caratterizzazione strutturale e funzionale, in vitro ed in vivo, dei corrispondenti prodotti genici;
        3)  produzione, tramite l’impiego di ceppi specifici, di modelli ad hoc di malattie umane, in particolare per quanto riguarda le malattie complesse multifattoriali.

    È previsto che nell’arco di pochi anni siano presenti a Monterotondo modelli in vitro ed in vivo che permetteranno studi approfonditi nelle seguenti direzioni: anemia, ematopoiesi, autoimmunità, immunodeficienza, cancro, malattie cardiovascolari, infiammazione, fibrosi cistica, sindromi dermatologiche, difetti dello sviluppo embrionale, deficienze enzimatiche, malattie del rene, disordini del sistema nervoso sensorio e motorio.

    La presenza dell’EMBL, in associazione alle altre Istituzioni precedentemente citate, assicura un livello di massima eccellenza per le attività di ricerca e formazione del Campus di Monterotondo, ed un ruolo di assoluta preminenza nel panorama della ricerca biomedica e farmacologica a livello europeo e mondiale.
    Tale ruolo è essenziale per lo sviluppo e l’acquisizione di conoscenze scientifiche e tecnologie innovative, in un settore vitale per l’evoluzione e la competitività del sistema-Paese, e per la creazione, al tempo stesso, di eccellenti sinergie scientifiche e culturali non soltanto con i Paesi europei, ma anche nei confronti degli Stati Uniti, dei Paesi dell’Est europeo e dell’Asia, e con i Paesi in via di sviluppo.

 

Relazione tecnica


        Al fine di migliorare la cooperazione nel settore della biologia molecolare, il Laboratorio europeo di bilogia molecolare (EMBL), con sede in Heidelberg, ha costituito nel Centro internazionale di ricerca di Monterotondo, Campus «A. Buzzati-Traverso» del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il nuovo Dipartimento sulla «Biologia dei mammiferi» comprendente tre gruppi di ricerca.

        Detti gruppi, finanziati con risorse del bilancio dell’EMBL, collaborano con l’Archivio europeo dei mutanti (EMMA), sostenuto con apporti finanziari dell’Unione europea e con il Jackson Laboratory, principale organismo mondiale nel campo della biologia, con sede negli Stati Uniti.
        L’Accordo di sede tra l’Italia e l’EMBL, prevede, da parte nostra, la messa a disposizione di idonei locali, comprensivi delle necessarie attrezzature (articolo 2), mentre sono a carico del Dipartimento i costi per la manutenzione ordinaria dei locali e dei servizi di comunicazione e di pubblica utilità.
        Come convenuto dalle Parti contraenti, il Governo italiano è tenuto ad apportare le necessarie modifiche e ristrutturazioni per lo svolgimento delle attività. A tale riguardo, si precisa che detta disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, avendo già provveduto ai richiesti adattamenti ed alla fornitura degli strumenti ed attrezzature il CNR, con spesa sostenuta con il proprio bilancio nazionale.
        Per quanto riguarda il diritto della proprietà degli edifici e dei suoi beni, nei limiti delle attività ufficiali, viene prevista per il Dipartimento, la esenzione dalle imposte dirette e dai dazi imposti dallo Stato, regioni, province e comuni (articolo 6, parte XI).
        Su detta materia, si precisa che non vi sono riflessi negativi per il bilancio dello Stato, atteso che la proprietà dell’immobile e le relative attrezzature restano di proprietà del Paese ospitante, anche se concesse in uso gratuito al Dipartimento.
        Relativamente al personale in servizio presso il Dipartimento, l’Accordo (articolo VII, parte XIII, lettera c) non prevede nessuna esenzione dalle imposte dirette sugli emolumenti percepiti dal personale residente in Italia, essendo limitata la previsione di esonero al solo personale che non ha la cittadinanza italiana e che non risiede permanentemente in Italia.
        Pertanto, le indicate esenzioni non hanno alcuna incidenza sulle entrate del bilancio dello Stato.
        L’Accordo prevede, inoltre, la esenzione dai dazi doganali ed altri prelievi sulla importazione di automobili e pezzi di ricambio, nonchè la esenzione dalle imposte sugli acquisti di carburanti e lubrificanti (articolo 6, parte X, comma 2, lettera c).
        Le indicate disposizioni non comportano minori entrate, non disponendo il Dipartimento di alcuna automobile.
        In definitiva, le uniche disposizioni dell’Accordo che comportano minori entrate per il bilancio dello Stato, riguardano la non imponibilità sul valore aggiunto per gli acquisti rilevanti di beni e servizi connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di ricerca (articolo 6, parte XI) e quelle relative alla esenzione dai dazi doganali ed imposte sulla importazione ed esportazione delle merci e materiali, compreso quello biologico, importati od esportati (articolo 6, parte X, comma 2), necessarie per la gestione e l’esercizio delle attività previste dal programma di ricerca.
        Sulla base della previsione delle spese sostenute in analoghi Dipartimenti di ricerca, i costi annui e le relative minori entrate annue a decorrere dal 2000 (in milioni di lire), previste per il Dipartimento di Monterotondo, vengono così suddivise:

 

 

Costi annui

Minori entrate

Articolo 2, parte XI:

    –  canoni utenze (acqua, luce, gas)

L.203

L.40,6

    –  acquisto forniture e servizi

»366

»73,2

    –  acquisto materiali e reagenti in Italia

»400

»80   

Articolo 6, parte X, comma 2:

    –  acquisto materiali e reagenti all’estero

L.100

L.20   

    –  servizi e materiali per lo stabulario (acquisto materiali per gli animali)

»158

»31,6

Totale . . .

L.1.227

L.245,4

        Pertanto, la minore entrata per il bilancio dello Stato è di lire 245,4 milioni, in cifra tonda lire 245 milioni annue a decorrere dal 2000.
        La relativa copertura finanziaria viene assicurata mediante il ricorso al «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

Relazione tecnica

        Relativamente all’Accordo di sede tra l’Italia ed il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL) si fa presente che il relativo provvedimento di ratifica con legge ordinaria si rende necessario atteso che le disposizioni previste dall’Accordo riguardano l’impegno da parte italiana relativo alla messa a disposizione dei locali ed attrezzature (articoli 2 e 3), nonchè la concessione delle esenzioni di carattere fiscale (articoli 6 e 7), in favore del nuovo Dipartimento di biologia in Monterotondo. Le indicate materie non consentono, quindi, il ricorso ad una fonte normativa secondaria.

        Per quanto concerne l’impatto sulla previgente normativa, l’Accordo prevede in analogia ad Accordi similari stipulati dall’Italia con Organismi internazionali che hanno sede nel territorio nazionale, talune facilitazioni per la non imponibilità sul valore aggiunto per gli acquisti rilevanti di beni e servizi connessi allo svolgimento delle attività di ricerca (articolo 6) e quelle relative alla esenzione dai dazi doganali, prelievi ed imposte sulla importazione delle merci e materiali (articolo 6) necessari per il Programma di ricerca.
        A tale riguardo, si fa presente, che una apposita norma di copertura finanziaria prevista a carico del «Fondo speciale» di parte corrente del Ministero degli affari esteri consente di coprire la minore entrata per il bilancio dello Stato, connessa alle menzionate agevolazioni fiscali.
        Le altre disposizioni dell’Accordo non hanno influenza sulla preesistente normativa per le motivazioni indicate nella nota tecnica, e non richiedono pertanto modifiche e norme di adeguamento all’ordinamento interno, a quello comunitario e delle autonomie locali.
        In definitiva, l’autorizzazione alla ratifica Parlamentare dell’Accordo di sede fa seguito al precedente impegno da parte italiana all’Accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL), firmato a Ginevra il 10 maggio 1973, ratificato ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 427, e rivolto unicamente allo sviluppo della cooperazione nel settore della biologia molecolare e non prevede la costituzione di altri soggetti all’interno della amministrazione centrale e periferica.
        Infine, non risultano presentati in sede Parlamentare, ulteriori disegni di legge sulla materia prevista dal provvedimenti in questione.
        Per quanto concerne l’applicazione dell’articolo XI, parte XX dell’Accordo, relativo all’assistenza sanitaria ed alla previdenza sociale dei dipendenti del Laboratorio, si è preso atto dell’esistenza di una vigente legislazione in materia. Ad ogni buon conto si anticipa che una puntuale disciplina della materia troverà accoglienza in uno Scambio di Note tra le Parti, complementare all’Accordo in esame, che si trova attualmente in corso di negoziazione e per il quale si provvederà alla sua entrata in vigore in forma semplificata (non ricorrendo le ipotesi previste dall’articolo 80 della Costituzione), unitamente all’entrata in vigore dell’Atto in parola.


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999.

Art. 2.

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 17 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

    1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge, valutate in lire 245 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.