Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04049
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Atto n. 4-04049
Pubblicato il 9 novembre 2010
Seduta n. 454
ROILO , NEROZZI , PASSONI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
l'articolo 32 (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato) del cosiddetto "Collegato lavoro" (Atto Camera 1441-quater), approvato in via definitiva il 19 ottobre 2010, ma non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali ed ai criteri di determinazione della misura del risarcimento del danno nei casi in cui ricorrano gli estremi della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;
in particolare, il comma 1 dell'articolo 32, modificando l'art. 6 della legge n. 604 del 1966, prevede che "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso";
i termini per l'impugnazione del licenziamento si applicano anche a tutte le tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato, sia in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Collegato lavoro, sia ai contratti di lavoro a termine, già conclusi alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla medesima data;
l'applicazione dei suddetti termini di decadenza anche ai contratti a termine rappresenta una disposizione normativa lesiva dei diritti di difesa propri di ogni lavoratore;
infatti, nel caso di contratti di lavoro a tempo determinato in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge, è evidente come la norma sia contraria al buon senso: alla scadenza del contratto di lavoro il lavoratore aspetterà di verificare l'eventuale rinnovo del contratto prima di iniziare una causa per irregolarità. In questo caso però incorrerà, senza alcun dubbio, nel termine di decadenza dei sessanta giorni;
il termine di decadenza dei 60 giorni si applica, come già detto, anche a tutti i contratti a termine conclusi alla data di entrata in vigore della legge. In assenza di una clausola di salvaguardia che mantenga i termini precedenti, trascorsi i 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, non ci sarà più alcuna possibilità di contestare l'irregolarità dei contratti;
ciò significa che per i lavoratori titolari di contratti di lavoro a termine, già conclusi alla data di entrata in vigore della legge, la norma si rivelerà di fatto inapplicabile, in quanto la maggior parte dei lavoratori interessati non farà neanche in tempo a venire a conoscenza del termine in questione, mentre per i lavoratori titolari di contratti di lavoro a termine in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge, conseguenza della norma in esame sarà un notevole aumento del contenzioso, contrariamente a quanto dichiarato dal Governo e dalla maggioranza, con conseguenti costi aggiuntivi per lo Stato, per i cittadini e per le imprese,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare il prodursi di un inevitabile contenzioso, nonché di restituire ai lavoratori la certezza di poter difendere i propri diritti senza temere la decadenza della possibilità di impugnare il licenziamento a causa di termini vessatori che rendono, di fatto, inapplicabile l'attuazione del diritto loro riconosciuto.